Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202301199/2023

1a - Affidamenti - Servizi - Servizi Ospedalieri Di Supporto Al Personale Infermieristico - Lotto N. 2 - Aggiudicazione

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli,	Primo Referendario
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della delibera n. 751 del 25 marzo 2022 con cui la ASST Santi Paolo e Carlo ha aggiudicato al RTI Markas S.r.l. e Consorzio Stabile HCM i Lotti nn. 1 e 2 della procedura aperta per l'affidamento dei servizi ospedalieri di supporto al personale infermieristico occorrente ai vari reparti dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano (lotto 1) e ai vari reparti dell'ASST Melegnano e Martesana (lotto 2), comunicata in data 28 marzo 2022;
- del verbale del 17 gennaio 2022 con cui il seggio di gara ha dato atto dei punteggi assegnati per i Lotti nn. 1 e 2 e avviato la verifica di congruità dell'offerta del RTI Markas S.r.l. – Consorzio Stabile HCM;
- del verbale del 3 marzo 2022 con cui il RUP e la commissione giudicatrice hanno accettato le giustificazioni fornite per i Lotti nn. 1 e 2 dal RTI Markas S.r.l. – Consorzio Stabile HCM e ritenuto congrue le relative offerte;
- del documento unico di procedura, in parte qua;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;
nonché
per il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro, previa declaratoria d'inefficacia del contratto qualora nelle more sottoscritto o, in via subordinata, per equivalente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato il 12 luglio 2022:
- del II verbale del RUP del 23 giugno del 2022 con cui la ASST Santi Paolo e Carlo ha confermato la congruità dell'offerta presentata dal RTI Markas S.r.l. e Consorzio Stabile HCM nei Lotti nn. 1 e 2 della procedura aperta per l'affidamento dei servizi ospedalieri di supporto al personale infermieristico occorrente ai vari reparti dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano (lotto 1) e ai vari reparti dell'ASST Melegnano e Martesana (lotto 2) – II verbale del RUP del 23.06.2022), prodotto in giudizio il 30 giugno u.s. e mai comunicato alla ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;
nonché
per il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro, previa declaratoria d'inefficacia del contratto qualora nelle more sottoscritto o, in via subordinata, per equivalente.
sul ricorso numero di registro generale 838 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Papalini S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Paola Rea, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, piazzetta U. Giordano, n. 4;
Azienda Socio Sanitaria Territoriale - ASST Santi Paolo e Carlo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Donato Giuseppe Vigezzi, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Melegnano e della Martesana, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
Markas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Adami e Giuseppe Rusconi, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Vincenzo Monti, n. 8;
Consorzio Stabile H.C.M., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASST Santi Paolo e Carlo e della controinteressata Markas S.r.l.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso introduttivo e i successivi ricorsi per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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