Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202301198/2023
1a - Affidamenti - Appalti Di Servizi - Elisoccorso - Requisiti Generali E Speciali - Accertamenti E Segnalazioni - Esito
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Mauro Gatti, Consigliere, Estensore per l'annullamento della nota-OMISSIS- del 3.7.2020, n. -OMISSIS-, e di ogni altro atto, comunque denominato, presupposto, connesso e/o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Mendolia e Joseph Brigandi', con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Conservatorio, 15; -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala e Stefano Marras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Pierallini e Lorenzo Sperati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Borsero e Carlo Merani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, Largo Guido Donegani, 2; Regione Lombardia, Regione Liguria; non costituite in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di-OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-; Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutte le persone giuridiche menzionate nella presente sentenza. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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