Sentenza n. 202301187/2023
4h - Polizia Penitenziaria - Indennità - Recupero
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un agente di polizia penitenziaria ha ricevuto un provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, datato 29 marzo 2022, riguardante il rimborso dell'indennità prevista dall'articolo 12, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 164 del 2002. Contro tale provvedimento, il personale ricorrente ha proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, denunciando l'illegittimità della decisione amministrativa che, con tutta probabilità, aveva negato o limitato il diritto al rimborso della predetta indennità. Il caso rientra nella materia del trattamento economico del personale delle amministrazioni penitenziarie, questione ricorrente nel contenzioso amministrativo e di rilevanza significativa per i diritti patrimoniali del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. La causa è stata discussa in camera di consiglio il 13 aprile 2023, con l'intervento dei magistrati predetti.
Il quadro normativo
La controversia verte sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 12, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 164 del 2002, norma che disciplina il trattamento economico e le indennità spettanti al personale della Polizia Penitenziaria. Tale decreto costituisce il riferimento principale per la determinazione dei compensi, delle indennità e dei rimborsi dovuti ai dipendenti dell'amministrazione penitenziaria. La materia del rimborso delle indennità rappresenta un aspetto cruciale della tutela dei diritti economici del personale, in quanto coinvolge direttamente il patrimonio dei ricorrenti e la corretta attuazione delle disposizioni legislative che configurano specifiche obbligazioni in capo all'amministrazione. La legittimità dei provvedimenti amministrativi in materia deve essere verificata sulla base della rispondenza alle norme di legge e ai principi di trasparenza e correttezza nell'azione amministrativa.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguarda se il provvedimento del Ministero fosse conforme all'articolo 12, comma 3 del D.P.R. 164/2002 e se l'amministrazione avesse correttamente riconosciuto il diritto al rimborso dell'indennità al personale di polizia penitenziaria secondo quanto prescitto dalla norma. La questione comportava l'interpretazione del diritto soggettivo derivante dalla legge, ovvero se la norma riconoscesse un diritto incondizionato al rimborso oppure se lasciasse margini discrezionali all'amministrazione nel sua determinazione. Il ricorrente contestava l'illegittimità del provvedimento amministrativo, ritenendo che la decisione contraddisponesse le previsioni normative applicabili al suo caso specifico.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso proposto dal personale di polizia penitenziaria, accertando che il provvedimento del Ministero della Giustizia era affetto da vizi di legittimità che ne impedivano la permanenza nell'ordinamento giuridico. Il collegio ha valutato la conformità del provvedimento alla disciplina normativa contenuta nel D.P.R. 164/2002, articolo 12, comma 3, e ha concluso che l'amministrazione aveva omesso o errato l'applicazione di tale norma. Sulla base di tale accertamento, il giudice amministrativo ha ritenuto che il diritto al rimborso dell'indennità spettava al ricorrente secondo le modalità e i presupposti stabiliti dalla legge, indipendentemente da quanto stabilito dal provvedimento impugnato. La decisione di accogliere il ricorso consegue logicamente dalla constatazione che il provvedimento amministrativo non era sorretto da una corretta interpretazione e applicazione della norma di legge vigente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha accolto il ricorso proposto dal personale di polizia penitenziaria e ha annullato il provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, datato 29 marzo 2022. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il principio della parità delle soccombenze. Il provvedimento annullato e ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso è stato rimosso dall'ordinamento, con la conseguenza che il rimborso dell'indennità dovrebbe essere riconosciuto al ricorrente secondo le previsioni normative di cui all'articolo 12, comma 3 del D.P.R. 164/2002.
Massima
L'amministrazione è tenuta a riconoscere il rimborso dell'indennità prevista dalla legge al personale di polizia penitenziaria in conformità alle disposizioni normative applicabili e non può legittimamente emettere provvedimenti che negano o limitano indebitamente tale diritto senza una corretta motivazione e applicazione della norma di legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del Provvedimento – Prot. N -OMISSIS-, avente ad oggetto «Rimborso indennità per il personale di PP prevista dall'art. 12 comma 3 D.p.r. 164/2002» emesso in data 29 marzo 2022 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia – Direzione della Casa di Reclusione di -OMISSIS-, notificato in data 29 marzo 2022, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa per quanto occorrer possa la nota prot. -OMISSIS-del 1° febbraio 2022, emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia. sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giambattista Colombo, Lorenzo Umberto Antonio Vicari E Flora Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente stesso. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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