Sentenza n. 202301186/2023
4h - Polizia Penitenziaria - Indennità - Recupero
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un dipendente pubblico afferente al sistema penitenziario italiano ha ricevuto un provvedimento del Ministero della Giustizia in data 11 marzo 2022, emanato dal Provveditorato Regionale per la Lombardia, con il quale l'amministrazione ha disposto il recupero dell'indennità di presenza relativa al regime di custodia speciale 41 bis, adducendo che tale indennità non era dovuta secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 3 del DPR 164/2002. Il provvedimento riteneva che il dipendente avesse percepito indebitamente tale indennità durante i servizi svolti presso il reparto ospedaliero di una struttura penitenziaria. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR, rappresentato da tre avvocati, contestando la legittimità della decisione amministrativa. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio attraverso l'Avvocatura dello Stato, difendendo il provvedimento di recupero. L'udienza pubblica si è tenuta il 13 aprile 2023 dinanzi al collegio composto dal Presidente Nunziata, dall'Estensore Di Mario e dalla Consigliera Cattaneo.
Il quadro normativo
La disciplina dell'indennità di presenza in regime di custodia speciale è contenuta nel DPR 164/2002, che ne regola l'attribuzione e le cause di esclusione. L'articolo 12 comma 3 del medesimo decreto contiene una deroga che esclude il diritto all'indennità in determinate situazioni, presumibilmente quando il dipendente non svolge la propria prestazione lavorativa presso gli istituti penitenziari in regime ordinario. La questione si innesta nel più ampio sistema retributivo dei dipendenti pubblici del comparto della giustizia, dove le indennità rappresentano una parte significativa della retribuzione. L'amministrazione penitenziaria è tenuta a rispettare le limitazioni normative nella corresponsione delle indennità, ma deve anche applicare la norma secondo canoni di corretta interpretazione e rispetto dei diritti dei lavoratori.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia concerne l'interpretazione corretta dell'articolo 12 comma 3 DPR 164/2002 e la sua applicazione ai servizi svolti presso strutture ospedaliere affiliate al sistema penitenziario. La questione richiede di stabilire se il dipendente fosse effettivamente escluso dal diritto all'indennità durante lo svolgimento della propria attività presso il reparto ospedaliero, oppure se la disposizione normativa non trovasse applicazione in tale contesto. Inoltre, potrebbe sussistere un profilo procedimentale relativo alla corretta notificazione degli atti presupposto del provvedimento di recupero. L'esito della controversia assume rilievo sia per il dipendente ricorrente che per la corretta applicazione della disciplina delle indennità nel settore pubblico.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa, l'accoglimento del ricorso consente di inferire che il TAR ha ritenuto illegittimo il provvedimento di recupero per uno o più dei seguenti motivi. Il collegio potrebbe aver accolto la tesi ricorrente secondo la quale l'indennità era dovuta anche durante i servizi presso la struttura ospedaliera, ritenendo che l'articolo 12 comma 3 DPR 164/2002 non operasse in tale ambito applicativo. Alternativamente, il giudice potrebbe aver ravvisato vizi procedimentali nel provvedimento, considerando che la nota presupposto del 1 febbraio 2022 non era stata notificata al ricorrente e che il ricorrente ne aveva appreso l'esistenza solo successivamente tramite il provvedimento di recupero. Infine, il TAR potrebbe aver ritenuto che l'interpretazione della norma fornita dall'amministrazione fosse errata e lesiva delle aspettative legittimamente formatesi dal dipendente sulla base della norma correttamente interpretata.
La decisione
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento del Ministero della Giustizia del 11 marzo 2022 nella sua interezza, insieme a ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, inclusa la nota del 1 febbraio 2022. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, sicché ciascuna rimane portatrice dei propri oneri. Il giudice ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa. Per tutela della privacy del ricorrente, il TAR ha mandato alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle sue generalità e di ogni altro dato idoneo a identificarlo, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'amministrazione penitenziaria non può disporre il recupero dell'indennità di custodia speciale 41 bis senza una corretta interpretazione della norma che ne disciplina l'esclusione e senza garantire al dipendente il corretto esercizio del diritto di difesa attraverso la notificazione tempestiva di tutti gli atti presupposto della decisione di recupero.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere per l'annullamento del Provvedimento –– Prot. N -OMISSIS-, avente ad oggetto “Recupero indennità di presenza 41 bis, non dovuta ex art. 12 co. 3 dpr 164/2002 servizi presso il Reparto di -OMISSIS- Ospedale -OMISSIS-” emesso in data 11.03.2022 dal Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia – Direzione della Casa Circondariale -OMISSIS-, a firma del Direttore -OMISSIS- (doc. 1), notificato in data 14.03.2022 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa per quanto occorrer possa la nota prot. -OMISSIS- del 01.02.2022, emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia, a firma del Provveditore -OMISSIS- (doc. 1-a), non avente quale destinatario il ricorrente (bensì le Direzioni degli Istituti Penitenziari -OMISSIS-) ed allo stesso ricorrente mai notificato, ma richiamato nel provvedimento del 11.03.2022 (ed in forza del quale il ricorrente ne ha appreso dell'esistenza). sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giambattista Colombo, Lorenzo Umberto Antonio Vicari, Flora Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →