Sentenza n. 202301185/2023
4h - Polizia Penitenziaria - Indennità - Recupero
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente, un dipendente dell'amministrazione penitenziaria della Lombardia, ha proposto ricorso amministrativo avverso un provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, emanato dalla Direzione di una Casa di Reclusione in data 10 marzo 2022. Il provvedimento impugnato riguardava il rimborso di indennità dovuta al personale della Polizia Penitenziaria secondo le previsioni dell'articolo 12, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 164 del 2002. La questione era sorta in seguito a una nota informativa del Provveditore Regionale del 1 febbraio 2022, non direttamente notificata al ricorrente ma successivamente richiamata nel provvedimento del 10 marzo 2022, attraverso cui il ricorrente aveva appreso l'esistenza del documento preliminare che aveva guidato la decisione finale. Il caso si inserisce nel contesto delle controversie relative al riconoscimento e al calcolo delle indennità spettanti al personale penitenziario in forza della normativa sul trattamento economico della categoria professionale.
Il quadro normativo
La vertenza verte sulla corretta applicazione dell'articolo 12, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 164 del 2002, che disciplina il regime delle indennità dovute al personale della Polizia Penitenziaria. Questo decreto rappresenta lo strumento normativo fondamentale che regola l'ordinamento organizzativo e il trattamento del personale dell'amministrazione penitenziaria italiana. Le indennità previste da tale norma costituiscono un elemento essenziale della retribuzione e del riconoscimento economico dei compiti svolti dal personale, specialmente in relazione alle funzioni di custodia e sorveglianza esercitate. La materia rientra nel diritto amministrativo del lavoro pubblico e nella disciplina dei diritti economici dei dipendenti pubblici, con implicazioni sia civilistiche che amministrativistiche in ordine alla legittimità dei provvedimenti di diniego o riduzione delle indennità dovute.
La questione giuridica
La controversia ha riguardato la legittimità amministrativa del provvedimento emanato dal Ministero della Giustizia in materia di rimborso delle indennità al personale penitenziario. Il ricorrente aveva contestato il provvedimento ritenendo che violasse il diritto al riconoscimento e al pagamento delle indennità di cui era creditore secondo la normativa vigente. La questione si presentava complessa per la necessità di verificare l'esatta interpretazione dei presupposti applicativi dell'articolo 12, comma 3 del D.p.r. 164/2002 e per accertare se l'amministrazione avesse seguito il corretto procedimento nella formazione del provvedimento stesso, con particolare attenzione ai vizi di motivazione, di procedimento e di merito che potessero costituire illegittimità dell'atto.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso e ha accolto le ragioni prospettate dal ricorrente attraverso un'analisi della legittimità amministrativa del provvedimento impugnato. Sebbene il testo della sentenza non contenga la motivazione estesa, l'accoglimento del ricorso rivela che il collegio giudicante ha riscontrato uno o più vizi di illegittimità nel provvedimento del Ministero della Giustizia, potenzialmente riconducibili a profili procedurali, di merito o di corretta interpretazione della norma di legge applicabile. Il giudice amministrativo ha verosimilmente ritenuto che il ricorrente fosse titolare di un diritto al riconoscimento e al pagamento delle indennità previste dalla normativa, e che il provvedimento adottato dall'amministrazione ne rappresentasse una violazione ingiustificata dal punto di vista sia fattuale che normativo. L'accoglimento integrale del ricorso evidenzia una valutazione senza margini di discrezionalità amministrativa circa l'illegittimità dell'atto.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento del 10 marzo 2022 emanato dal Ministero della Giustizia, nonché ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, inclusa la nota del Provveditore del 1 febbraio 2022 richiamata nel provvedimento principale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la regola generale applicabile nelle controversie amministrative in cui il ricorrente prevalga in misura totale. La sentenza, pronunciata in data 13 aprile 2023, è divenuta definitiva ed è stata ordinata la sua esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, la quale dovrà conformarsi al giudicato e adottare gli eventuali provvedimenti necessari a dare attuazione alla decisione del giudice. Il collegio ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati personali del ricorrente a tutela della dignità e dei diritti della persona, secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy.
Massima
L'amministrazione penitenziaria è obbligata a riconoscere e corrispondere le indennità dovute al personale della Polizia Penitenziaria secondo le previsioni dell'articolo 12, comma 3 del D.p.r. 164/2002, e un provvedimento di diniego o di mancato riconoscimento di tali indennità, ove difetti di idonea giustificazione o corretta applicazione della norma, può essere annullato in sede di ricorso amministrativo. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere per l'annullamento del Provvedimento Prot. N. OMISSIS, avente ad oggetto Rimborso indennità per il personale di PP prevista dall'art. 12 comma 3 D.p.r. 164/2002 emesso in data 10.03.2022 dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale per la Lombardia Direzione della Casa di Reclusione di OMISSIS, a firma del Direttore OMISSIS (doc. 1), notificato in data 10.03.2022 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso per quanto occorrer possa la nota prot. OMISSIS del 01.02.2022, emessa dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale per la Lombardia, a firma del Provveditore OMISSIS (doc. 1-a), non avente quale destinatario il ricorrente bensì le Direzioni degli Istituti Penitenziari OMISSIS ed allo stesso ricorrente mai notificato, ma richiamato nel provvedimento del 10.03.2022 ed in forza del quale il ricorrente ne ha appreso dell'esistenza. Sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2022 proposto dal Sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giambattista Colombo, Lorenzo Umberto Antonio Vicari, Flora Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1. Visti il ricorso e i relativi allegati; visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati: Gabriele Nunziata, Presidente; Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore; Silvia Cattaneo, Consigliere.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere per l'annullamento del Provvedimento – Prot. N -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Rimborso indennità per il personale di PP prevista dall'art. 12 comma 3 D.p.r. 164/2002” emesso in data 10.03.2022 dal Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia – Direzione della Casa di Reclusione di -OMISSIS-, a firma del Direttore -OMISSIS-(doc. 1), notificato in data 10.03.2022 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso per quanto occorrer possa la nota prot. -OMISSIS- del 01.02.2022, emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia, a firma del Provveditore -OMISSIS- (doc. 1-a), non avente quale destinatario il ricorrente (bensì le Direzioni degli Istituti Penitenziari -OMISSIS-) ed allo stesso ricorrente mai notificato, ma richiamato nel provvedimento del 10.03.2022 (ed in forza del quale il ricorrente ne ha appreso dell'esistenza). sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giambattista Colombo, Lorenzo Umberto Antonio Vicari, Flora Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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