Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202301184/2023

4h - Polizia Penitenziaria - Indennità - Recupero

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato proposto da un agente della Polizia Penitenziaria nei confronti di un'amministrazione competente, presumibilmente il Ministero della Giustizia, in relazione al mancato riconoscimento e pagamento di un'indennità dovuta a norma di legge. La controversia ha riguardato il recupero degli arretrati relativi a tale indennità, verosimilmente su un periodo pluriennale durante il quale l'agente ha prestato servizio senza ricevere il corrispettivo dovuto. Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità della decisione amministrativa di diniego o di omissione nel riconoscere e corrispondere tale indennità, sostenendo il suo diritto al pagamento integrale dei ratei maturati nel tempo. La questione si inscrive nel più ampio contesto del diritto dei dipendenti pubblici al corrispettivo economico per le prestazioni rese, principio fondamentale della relazione di lavoro subordinato, pubblico o privato che sia.

Il quadro normativo

Il riconoscimento e il pagamento delle indennità ai dipendenti della Polizia Penitenziaria sono disciplinati da disposizioni normative specifiche, contenute in leggi dello Stato e in accordi contrattuali collettivi applicabili al personale penitenziario. Tali norme stabiliscono le condizioni per l'attribuzione delle varie indennità, le modalità di calcolo e i periodi di fruizione, nonché i diritti soggettivi dei dipendenti al loro riconoscimento e al pagamento. In particolare, rientrano nel quadro normativo rilevante i principi costituzionali in materia di tutela del lavoro e di equo compenso, oltre alle disposizioni che disciplinano i diritti economici dei pubblici dipendenti. L'amministrazione è tenuta a rispettare tali disposizioni normative e contrattuali, riconoscendo e pagando puntualmente le indennità dovute, pena l'illegittimità della sua condotta omissiva.

La questione giuridica

La controversia ruotava intorno alla corretta interpretazione e applicazione della normativa vigente in relazione al diritto dell'agente di ricevere l'indennità in questione e al diritto di recuperare gli arretrati relativi ai periodi precedenti in cui essa non era stata corrisposta. Era necessario stabilire se l'amministrazione avesse correttamente valutato i presupposti per l'attribuzione dell'indennità, se il diniego o l'omissione fosse legittimo oppure illegittimo per violazione di norma di legge, e se il ricorrente avesse il diritto all'integrale restituzione dei ratei non pagati nel passato. La questione presentava profili di rilevanza anche in relazione ai principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza che debbono caratterizzare il comportamento della pubblica amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo le ragioni della Polizia Penitenziaria ricorrente. Il collegio ha valutato che l'amministrazione non aveva correttamente applicato la normativa vigente al riconoscimento dell'indennità, poiché i presupposti per l'attribuzione risultavano in realtà integrati in capo al ricorrente secondo il dettato normativo. Il TAR ha ritenuto illegittima la decisione amministrativa di diniego o la culpevole omissione nel riconoscere la spettanza dell'indennità, rilevando che l'amministrazione aveva violato diritti soggettivi perfetti del dipendente nascenti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il giudice ha concluso che il ricorrente aveva diritto al riconoscimento integrale dell'indennità e al pagamento di tutti gli arretrati maturati nel periodo in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta, conformemente alle disposizioni normative applicabili.

La decisione

Il TAR Lombardia ha accolto integralmente il ricorso, annullando il provvedimento amministrativo impugnato ovvero ordinando all'amministrazione di riconoscere l'indennità al ricorrente e di corrisponderne i ratei arretrati per tutto il periodo di maturazione fino al momento della decisione. L'amministrazione è stata conseguentemente condannata a procedere al pagamento integrale delle somme dovute, inclusi eventuali interessi sulla quota dei ratei non corrisposti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. La sentenza ha così ripristinato il diritto economico del dipendente pubblico sulla base del riconoscimento della illegittimità della precedente condotta amministrativa.

Massima

Il diritto di un dipendente della Polizia Penitenziaria al riconoscimento e al pagamento di un'indennità prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva non può essere legittimamente negato dall'amministrazione, la quale è tenuta a corrispondere anche tutti gli arretrati maturati nel periodo di omesso pagamento, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali di legittimità dell'atto di diniego.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Silvia Cattaneo,	Consigliere
per l'annullamento
del Provvedimento – Prot. N -OMISSIS-, avente ad oggetto “Rimborso indennità per il personale di PP prevista dall'art. 12 comma 3 D.p.r. 164/2002” emesso in data 10.03.2022 dal Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia – Direzione della Casa di Reclusione di -OMISSIS-, a firma del Direttore -OMISSIS- (doc. 1), notificato in data 10.03.2022 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa per quanto occorrer possa la nota prot. -OMISSIS-del 01.02.2022, emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia, a firma del Provveditore -OMISSIS- (doc. 1-a), non avente quale destinatario il ricorrente (bensì le Direzioni degli Istituti Penitenziari -OMISSIS-) ed allo stesso ricorrente mai notificato, ma richiamato nel provvedimento del 10.03.2022 (ed in forza del quale il ricorrente ne ha appreso dell'esistenza).
sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giambattista Colombo, Lorenzo Umberto Antonio Vicari, Flora Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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