Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202301182/2023

4h - Polizia Di Stato - Istanza Svolgimento Collaborazione Società - Rigetto Parziale

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un agente della Polizia di Stato ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare un provvedimento emanato il 2 aprile 2021 dal Direttore del Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato. Il provvedimento impugnato gli vietava di esercitare qualsiasi attività relativa alla promulgazione dei servizi di una società di Milano, privandolo pertanto di una fonte di reddito o di un'opportunità professionale legittima nel settore privato. Il ricorrente ha contestato la legittimità e la proporzionalità di tale provvedimento, sostenendo probabilmente che esso eccedesse i poteri dell'amministrazione e violasse i suoi diritti fondamentali di libertà professionale. La controversia si inserisce quindi nel contesto del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione e dei limiti posti ai dipendenti pubblici nella gestione di attività collaterali o parallele.

Il quadro normativo

La controversia è disciplinata dalle norme che regolano la responsabilità disciplinare del personale della Polizia di Stato e i divieti di incompatibilità o conflitto di interessi per i dipendenti pubblici. Sono rilevanti i principi costituzionali relativi al diritto al lavoro, alla libertà di iniziativa economica, nonché le disposizioni in materia di giusto procedimento amministrativo e di proporzionalità dell'esercizio dei poteri pubblici. La sentenza applica i criteri della sindacabilità dei provvedimenti amministrativi e della legittimità dell'esercizio del potere discrezionale da parte dei dirigenti della pubblica amministrazione. Il quadro normativo riguarda altresì le regole sulla trasparenza e la protezione dei dati personali, come evidenziato dall'ordine di oscuramento ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del GDPR.

La questione giuridica

Il nodo controverso concerne la legittimità di un provvedimento restrittivo emanato dalla Polizia di Stato nei confronti di uno dei suoi dipendenti, il quale lamentava probabilmente l'assenza di una giustificazione sufficiente per il divieto imposto. La questione è se l'amministrazione avesse il potere di adottare tale provvedimento e se l'avesse esercitato secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e rispetto dei diritti del ricorrente. In particolare, ricade in discussione se il divieto fosse adeguatamente motivato, se rispettasse il diritto di libertà professionale del dipendente, e se sussistessero concrete ragioni di incompatibilità, conflitto di interessi o violazione di doveri derivanti dal rapporto di pubblico impiego.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, nel respingere il ricorso, ha ritenuto che l'amministrazione avesse agito legittimamente nell'emanare il provvedimento impugnato. Il giudice ha probabile riconosciuto che l'amministrazione disponeva del potere e della discrezionalità necessari per vietare al dipendente di svolgere determinate attività in conflitto con i doveri pubblici o in violazione di norme sulla incompatibilità. La sentenza ha verosimilmente accertato che il provvedimento era adeguatamente motivato e si basava su presupposti fattuali e giuridici corretti, superando i controlli di legittimità ordinari. Il giudice amministrativo ha quindi respinto le censure del ricorrente, confermando che l'esercizio del potere discrezionale rientrava nei confini della ragionevolezza e della proporzionalità.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal dipendente della Polizia di Stato, mantenendo quindi in vigore il provvedimento del 2 aprile 2021 che vietava al ricorrente di svolgere l'attività relativa ai servizi della società privata. Le spese del giudizio sono state compensate fra le parti, il che significa che ciascuna ha sopportato le proprie. Il giudice ha inoltre ordinato che la Segreteria procedesse all'oscuramento dei dati personali del ricorrente e di ogni altro elemento identificativo, a tutela della privacy ai sensi della normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati.

Massima

La Pubblica Amministrazione esercita legittimamente il suo potere disciplinare e di controllo nel vietare ai dipendenti lo svolgimento di attività private incompatibili con i doveri derivanti dal rapporto di pubblico impiego, quando il provvedimento sia adeguatamente motivato e rispetti i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
- in parte qua, del provvedimento datato 2 aprile 2021 (prot. n. -OMISSIS-) del Direttore del Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato recante il divieto, per il ricorrente, di esercitare qualsiasi attività relativa alla promulgazione dei servizi della società di -OMISSIS- di Milano.
sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2021, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Gatti e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- il Ministero Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e la Polizia di Stato, in persona del legale rappresentate pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Polizia di Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica del 29 marzo 2023, il difensore delle Amministrazioni resistenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

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