Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTADICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202301175/2023

4h/r - Vigili Del Fuoco - Istanza Assegnazione Temporanea - Sedi - Organico - Posti Vacanti - Istanza Accesso Agli Atti

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente ha presentato il primo febbraio duemilaventitre una domanda di accesso agli atti nei confronti del Ministero dell'Interno, chiedendo accesso a documentazione e informazione specificatamente identificata al punto secondo della domanda medesima. Il Ministero dell'Interno ha opposto un diniego all'accesso richiesto, ritenendo evidentemente che sussistessero i presupposti normativi per limitare o escludere il diritto di accesso. Di fronte a questo provvedimento di diniego, il ricorrente ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (ricorso numero trecentosettantadue del duemilaventitre), chiedendo l'accertamento e la dichiarazione del proprio diritto di accedere alla documentazione richiesta e, se del caso, l'annullamento del provvedimento di diniego. La controversia ha quindi ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione della disciplina sull'accesso agli atti amministrativi e la legittimità del rifiuto opposto dall'amministrazione.

Il quadro normativo

La materia del diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinata dalla legge duecentoquarantuno del millenovecentonovanta, che stabilisce i criteri, i presupposti e i limiti entro cui le amministrazioni pubbliche sono tenute a garantire il diritto di accesso ai propri atti e documenti. La normativa prevede che il diritto di accesso non è assoluto bensì incontra limiti specifici connessi alla riservatezza, alla segretezza, alla tutela di interessi pubblici prevalenti, alla sicurezza nazionale e ad altre esigenze tassativamente identificate dalla legge. Il presente giudizio verte sull'interpretazione corretta di tali limiti e sulla verifica se il diniego opposto dal Ministero fosse giustificato o meno dall'ordinamento vigente. Le norme sulla trasparenza amministrativa, il principio costituzionale di diritto alla conoscenza degli atti pubblici e i criteri di legittimità dei provvedimenti amministrativi costituiscono i fondamenti su cui poggia la decisione del giudice.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava se il Ministero dell'Interno avesse correttamente motivato il proprio diniego di accesso e se le ragioni del diniego fossero conformi alla disciplina normativa vigente e ai principi costituzionali. In altre parole, doveva verificarsi se il rifiuto di accesso era legittimamente fondato su una delle eccezioni previste dalla legge ovvero se costituisse una illegittima limitazione del diritto del ricorrente, il quale vantava interesse concreto e specifico ad accedere ai documenti richiesti. La complessità della questione risiedeva nella necessità di bilanciare il diritto di accesso garantito dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie con eventuali esigenze di riservatezza, protezione di dati sensibili o altri limiti legittimi posti dall'amministrazione. La sentenza doveva quindi decidere se il diniego era stato correttamente fondato su una delle eccezioni tassative previste dalla normativa di settore o se invece costituisse un abuso di potere o comunque un'applicazione illegittima della discrezionalità amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel corso del procedimento pendente dinanzi a sé, ha riscontrato che durante la pendenza del ricorso il Ministero dell'Interno aveva provveduto a soddisfare la richiesta di accesso formulata dal ricorrente, per cui la materia della controversia è venuta meno nella sua sostanza e nella sua utilità pratica. Sebbene la causa fosse quindi priva di oggetto ratione materiae, giacché quanto chiesto era stato ormai concesso, il giudice amministrativo ha comunque ritenuto opportuno condannare l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, applicando il consolidato principio della soccombenza virtuale. Questo principio consente al giudice di condannare l'amministrazione al rimborso delle spese anche quando la controversia cessa durante il giudizio, purché sia ragionevole ritenere che l'amministrazione sia stata indotta a conformarsi dalla iniziativa giudiziale del ricorrente e quindi dalla pressione derivante dal ricorso stesso. Il TAR ha quindi implicitamente riconosciuto che il ricorrente aveva fondamento nel sostenere che il diniego era infondato e illegittimo, e questa conclusione è desumibile proprio dal fatto che l'amministrazione ha preferito cedere e consentire l'accesso piuttosto che continuare nella sua resistenza in giudizio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara cessata la materia del contendere in quanto il Ministero dell'Interno ha soddisfatto la richiesta di accesso durante il corso del giudizio, rendendo moot la causa nel suo oggetto principale. Condanna tuttavia il Ministero dell'Interno al pagamento della somma di ottocento euro a titolo di rimborso integrale delle spese di causa a favore del ricorrente, oltre agli accessori di legge e al contributo unificato dovuto secondo la normativa processuale. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e inoltre prescrive l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificare lo stesso e gli eventuali soggetti correlati, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo centonovantasei del duemilatre e al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, in particolare per tutelare la privacy di minori e altri soggetti vulnerabili eventualmente coinvolti.

Massima

Quando l'amministrazione pubblica soddisfa una richiesta di accesso agli atti durante il giudizio amministrativo instaurato per contrastare un diniego di accesso, la causa cessa per venire meno della materia della controversia ma il ricorrente conserva il diritto al rimborso integrale delle spese di causa applicando il principio della soccombenza virtuale, dal momento che la conformità dell'amministrazione risulta provocata dalla iniziativa processuale intrapresa dal ricorrente. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta ha pronunciato la presente sentenza. Gabriele Nunziata ricopre la carica di Presidente, Antonio De Vita la carica di Consigliere, Katiuscia Papi la carica di Primo Referendario Estensore. La sentenza è resa per l'accertamento e la dichiarazione del diritto dell'odierno ricorrente di accedere alla documentazione o all'informazione richiesta al punto secondo della domanda di accesso agli atti presentata il primo febbraio duemilaventitre, e se del caso per l'annullamento in parte qua del diniego di accesso opposto dal Ministero dell'Interno. Il ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare all'Amministrazione resistente di consentire l'accesso alla documentazione richiesta entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, con integrale vittoria di spese e compensi di causa oltre gli accessori di legge, anche in caso di eventuale cessazione della materia del contendere in forza del principio della cosiddetta soccombenza virtuale. Il ricorso numero trecentosettantadue del duemilaventitre è stato proposto da ricorrente di cui l'identità è oscurata nel presente provvedimento, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale registrato presso i Registri di Giustizia. Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, è stato rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano presso Via Freguglia numero uno. Il Tribunale, visti il ricorso e i relativi allegati, l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e tutti gli atti della causa, con relatore nella camera di consiglio del giorno diciassette maggio duemilaventitre la dottoressa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza, ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue, ha pronunciato la decisione. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Ministero dell'Interno alla refusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che si liquidano nella somma di ottocento euro oltre gli accessori di legge e maggiorata dell'ammontare del contributo unificato dovuto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo cinquantadue commi uno due e cinque del decreto legislativo trentesimo giugno duemilatre numero centonovantasei e dell'articolo sei paragrafo uno lettera f del Regolamento dell'Unione Europea numero duemiladicisette del Parlamento europeo e del Consiglio del ventisette aprile duemiladicisette relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il TAR manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno diciassette maggio duemilaventitre con l'intervento dei magistrati Gabriele Nunziata in qualità di Presidente, Antonio De Vita in qualità di Consigliere, Katiuscia Papi in qualità di Primo Referendario Estensore.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l’accertamento e la dichiarazione
del diritto dell'odierno ricorrente di accedere alla documentazione o all'informazione richiesta sub punto (ii) della domanda di accesso agli atti del 1° febbraio 2023, se del caso previo annullamento in parte qua del diniego di accesso.
Conseguentemente, Voglia codesto Ecc.mo T.A.R. ordinare all'Amministrazione resistente di consentire l'accesso entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione della Sentenza. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, anche in caso di eventuale cessazione della materia del contendere in forza del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, da distrarsi.
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno alla refusione, in favore del signor -OMISSIS-, delle spese del giudizio, che si liquidano nella somma di €. 800,00 oltre accessori di legge, maggiorata dell’ammontare del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e  diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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