Sentenza n. 202301167/2023
4l/r - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Silenzio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un singolo cittadino ha presentato al Ministero dell'Interno una istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare il primo agosto duemilaventi, avvalendosi della procedura straordinaria introdotta dal Decreto Rilancio. Sulla istanza presentata si è formato silenzio amministrativo, ossia l'amministrazione non ha risposto entro il termine previsto dalla legge. Il ricorrente, oltre due anni dopo, ha deciso di impugnare questo silenzio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo al giudice di dichiararne l'illegittimità. Il ricorso è stato depositato in data ventotto maggio duemilaventitre con il numero di registro quattrocentoventi. Il ricorrente si è avvalso della difesa tecnica dell'avvocato Riccardo Camilloni, mentre il Ministero dell'Interno è stato rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Il quadro normativo
La norma di riferimento è l'articolo centotré, comma uno del Decreto Legge numero trentaquattro del duemilaventi, convertito nella Legge numero settantasette del duemilaventi, noto come Decreto Rilancio. Tale norma ha introdotto una procedura straordinaria e temporanea per l'emersione di rapporti di lavoro svolti in nero o comunque in condizioni di irregolarità, rappresentando una iniziativa del legislatore per contrastare l'economia sommersa e regolarizzare lavoratori durante la crisi pandemica. La procedura si inserisce nel quadro generale del diritto amministrativo che disciplina i termini entro cui le amministrazioni pubbliche devono concludere i procedimenti amministrativi e le conseguenze del mancato rispetto di tali termini mediante il silenzio amministrativo. Il silenzio amministrativo può essere impugnato in via straordinaria dinanzi ai giudici amministrativi secondo le regole di ricevibilità e di legittimazione previste dal codice del processo amministrativo.
La questione giuridica
La controversia riguarda la ricevibilità del ricorso amministrativo proposto per contestare l'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di emersione. Il ricorrente intendeva ottenere dal giudice la declaratoria che il silenzio del Ministero dell'Interno costituisse un vizio procedurale suscettibile di annullamento, presumibilmente per ottenere una pronuncia sulla sua istanza di emersione oppure il riconoscimento dei danni derivanti dall'inerzia amministrativa. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso presentasse profili di irricevibilità tali da impedire l'esame nel merito, sollevando questioni sulla tempestività dell'impugnazione e sulla sussistenza dei presupposti sostanziali e procedurali per accedere al giudizio amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur senza sviluppare una motivazione articolata nel testo della sentenza, ha ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile sulla base di vizi che lo rendono inammissibile in limine litis. Tra le cause possibili di irricevibilità vi è il decorso significativo di tempo tra la presentazione dell'istanza iniziale e l'impugnazione del silenzio, che potrebbe aver reso esauriti i termini originari per l'emersione previsti dal decreto o aver fatto venire meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla pronuncia giudiziale. Inoltre, il Tribunale potrebbe aver ritenuto sussistente una carenza di legittimazione passiva in capo al soggetto convenuto oppure un difetto di interesse processuale, considerando anche il lasso temporale trascorso dal 2020 al 2023 durante il quale la situazione del rapporto di lavoro e le circostanze fattiche potevano avere subito modificazioni rilevanti ai fini della giurisdizione amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso irricevibile, come risulta dal dispositivo della sentenza, senza penetrare nel merito della questione sulla illegittimità del silenzio amministrativo. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene i propri oneri processuali. È stato inoltre confermato il diniego precedentemente pronunciato circa l'ammissione della gratuito patrocinio a spese dello Stato, comportando a carico del ricorrente l'onere di sostenere autonomamente i costi della difesa. Infine, il Tribunale ha ordinato l'oscuramento integrale delle generalità e di qualsiasi dato identificativo del ricorrente per motivi di tutela della dignità e dei diritti della persona, in ossequio ai principi sanciti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati e dal decreto legislativo numero centonovanantasei del duemilatre.
Massima
Quando sussistono vizi di ricevibilità riguardanti la tempestività, la legittimazione delle parti o l'interesse processuale nel contesto di un ricorso avverso il silenzio amministrativo formato su istanza di emersione di rapporti di lavoro irregolari, il giudice amministrativo può dichiarare irricevibile il ricorso senza entrare nel merito della controversia sulla illegittimità del silenzio medesimo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 1°/8/2020. sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 420 del 2023 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Camilloni e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visto il decreto di questo Tribunale n.-OMISSIS- di diniego di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato; Visto il reclamo avverso il citato decreto di questo Tribunale n.-OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Camera di Consiglio del 17 maggio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile come da motivazione. Spese compensate. Conferma il diniego di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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