Sentenza n. 202301166/2023
4l - Immigrazione - Permesso Di Soggiorno - Rigetto Istanza Di Rinnovo
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando due provvedimenti della Questura di Milano: il primo, emanato il 3 novembre 2015, rigettava l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, il secondo, del 2 febbraio 2021, confermava tale diniego. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Clara Provezza, ha depositato il ricorso con numero di registrazione 1164 del 2021, provando a contestare la legittimità dei provvedimenti amministrativi restrittivi della propria posizione immigratoria. Nel corso del procedimento il ricorrente ha presentato motivi aggiunti al fine di rafforzare le proprie argomentazioni, richiedendo inoltre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati in sede cautelare e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La controversia si colloca nel delicato ambito del diritto dell'immigrazione e della permanenza sul territorio nazionale, materia in cui il contraddittorio amministrativo risulta particolarmente rilevante.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, il quale stabilisce i requisiti, le modalità e i presupposti per il rilascio e il rinnovo di tali documenti autorizzativi. I provvedimenti amministrativi in questa materia devono rispettare i principi generali del diritto amministrativo, inclusi il dovere di motivazione, il principio di proporzionalità e il diritto al contraddittorio. La decisione della Pubblica Amministrazione di rigettare il rinnovo di un permesso di soggiorno deve fondarsi su ragioni legalmente rilevanti e non può essere arbitraria o manifestamente iniqua. Inoltre, il procedimento è soggetto alle garanzie previste dalla legge sul procedimento amministrativo e dalle norme sulla trasparenza amministrativa. Nel caso in esame acquista rilevanza anche la normativa sulla protezione dei dati personali, come evidenziato dal richiamo al Regolamento UE 2016/679 sulla privacy.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguarda la legittimità dei provvedimenti di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno sotto il profilo sia procedimentale che sostanziale. Il ricorrente contestava che la Questura di Milano avesse operato in violazione dei requisiti legali necessari per il diniego, oppure che avesse omesso di considerare circostanze rilevanti per la valutazione della domanda di rinnovo. La questione implicava la verifica del corretto esercizio del potere amministrativo discrezionale riconosciuto all'Amministrazione nel valutare i presupposti per il mantenimento della posizione immigratoria del cittadino. In gioco vi erano non solo interessi procedimentali ma anche sostanziali, attinenti al diritto di permanenza e alla sfera personale e familiare del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio della Sezione Quarta del TAR ha esaminato gli argomenti avanzati dal ricorrente attraverso il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti, valutando la conformità dei provvedimenti impugnati alle norme di legge applicabili. Il giudice amministrativo ha ritenuto che i provvedimenti della Questura fossero stati adottati nel rispetto dei presupposti legali e delle procedure previste dalla normativa sull'immigrazione, senza riscontrare vizi tali da compromettere la legittimità degli atti. Ha altresì rigettato le richieste di sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti, ritenendo che non sussistessero i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora in misura sufficiente a giustificare l'intervento cautelare. Il tribunale ha confermato inoltre il rigetto delle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, valutando che il ricorrente non rispondesse ai criteri economici e di meritevolezza per godere di tale beneficio. Il ragionamento giudiziale è stato orientato al controllo di legittimità dei provvedimenti amministrativi secondo lo standard richiesto dal giudizio di ricorso in sede amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal ricorrente contro i provvedimenti del 3 novembre 2015 e del 2 febbraio 2021 della Questura di Milano, accogliendo dunque la difesa del Ministero dell'Interno rappresentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Le spese del giudizio sono state compensate, ciò significa che ciascuna parte ha sostenuto le proprie spese processuali senza condanna per l'altra. È stata confermata la non ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato sia nel ricorso principale che nei motivi aggiunti. La sentenza è stata resa esecutiva dall'Amministrazione, e i dati personali del ricorrente sono stati oscurati nei registri pubblici a tutela della riservatezza, ai sensi della normativa sulla privacy.
Massima
I provvedimenti amministrativi di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, quando adottati nel rispetto dei presupposti di legge e delle procedure previste dalla normativa sull'immigrazione, non sono suscettibili di annullamento da parte del giudice amministrativo sulla base di censure generiche circa la mancata considerazione di circostanze rilevanti, qualora dal fascicolo amministrativo non emerga l'effettiva esistenza di tali circostanze o il fondamento normativo per la loro considerazione obbligatoria da parte dell'Amministrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento nr. -OMISSIS-del 3/11/2015 recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2021 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Clara Provezza e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Questura di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto il decreto di questo Tribunale n.-OMISSIS- di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.883 del 2021 di rigetto della domanda di sospensione; Visti i motivi aggiunti avverso il provvedimento nr.-OMISSIS- del 2/2/2021 recante ulteriore rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno; Visto il decreto di questo Tribunale n.-OMISSIS-di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta con motivi aggiunti; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1228 del 2021 di rigetto della domanda di sospensione proposta con motivi aggiunti; Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’Udienza pubblica del 17 maggio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto anche a mezzo di motivi aggiunti, lo respinge come da motivazione. Spese compensate. Conferma la non ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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