Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTADICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202301163/2023

4l/r - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Silenzio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una lavoratrice ha presentato al Ministero dell'Interno una istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare, esercitando il diritto previsto dall'articolo 103 del Decreto Legge numero 34 del 2020, convertito in Legge numero 77 del 2020. Tale istanza è stata presentata il 24 luglio 2020, nel periodo straordinario di apertura concesso dal Decreto Rilancio durante l'emergenza COVID-19 per consentire ai lavoratori in nero di regolarizzare la propria posizione contributiva. L'amministrazione, a cui spettava il dovere di pronunziarsi sulla richiesta secondo i tempi e le modalità stabilite dalla legge, è rimasta completamente inerte, non comunicando nulla al ricorrente e lasciando passare il tempo senza alcun provvedimento espresso o implicito. Di fronte a questo silenzio prolungato dell'amministrazione, la ricorrente ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo per ottenere il riconoscimento dell'illegittimità del comportamento omissivo del Ministero dell'Interno.

Il quadro normativo

Il Decreto Legge numero 34 del 2020, convertito in Legge numero 77 del 2020, conosciuto come Decreto Rilancio, ha introdotto misure straordinarie per contrastare gli effetti economici della pandemia di COVID-19. In particolare, l'articolo 103 di tale decreto ha stabilito una procedura eccezionale e a tempo determinato per l'emersione dei rapporti di lavoro in nero e irregolari, prevedendo specifici termini entro i quali i lavoratori potevano presentare istanza di regolarizzazione presso il Ministero del Lavoro, con competenza del Ministero dell'Interno per gli aspetti immigratori. La procedura era caratterizzata da termini brevi e perentori, riflettendo l'urgenza e il carattere straordinario della misura. Le amministrazioni pubbliche interessate erano tenute a dare riscontro alle istanze entro i tempi previsti, pena l'illegittimità del silenzio formato, secondo i principi generali del diritto amministrativo italiano in materia di silenzio-rifiuto.

La questione giuridica

Il punto controverso concerneva l'illegittimità del silenzio formato da parte del Ministero dell'Interno sulla istanza di emersione presentata dalla ricorrente, ossia il mancato rilascio di un provvedimento amministrativo, espresso o implicito, entro i termini previsti dalla legge. In particolare, era in discussione se il perdurante silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di regolarizzazione costituisse violazione degli obblighi procedurali imposti dal decreto-legge e dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. La questione assumeva rilevanza considerevole dal punto di vista dei diritti soggettivi della lavoratrice, la quale necessitava di una risposta amministrativa per regolarizzare la propria posizione lavorativa e previdenziale. Era inoltre rilevante il tema della corretta attuazione di una norma straordinaria e temporale di carattere sociale, volta a garantire protezione a una categoria vulnerabile di lavoratori.

La motivazione del giudice

Sebbene il dispositivo della sentenza sia conciso e non contenga una motivazione analitica sviluppata, emerge che il Tribunale ha accertato la fondatezza della doglianza ricorrente sul piano dell'illegittimità del silenzio. Dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere si comprende che, probabilmente nel corso del giudizio o successivamente alla proposizione del ricorso, l'amministrazione ha dato riscontro alla istanza della ricorrente, risolvendo così il contenzioso sul piano sostanziale. Il giudice ha ritenuto che, avendo il Ministero dell'Interno finalmente provveduto a pronunciarsi sulla istanza di emersione, sia venuta meno l'esigenza di una pronuncia di illegittimità del silenzio, dal momento che l'interesse della ricorrente era ormai soddisfatto dal provvedimento tardivo. La compensazione delle spese di giudizio riflette il fatto che entrambe le parti avevano ragioni nel corso della controversia, ma l'amministrazione aveva comunque violato i propri obblighi procedurali, seppur rimediandovi durante il giudizio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel ricorso proposto contro l'Ministero dell'Interno per l'illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare. Tale dichiarazione indica che il Ministero ha finalmente provveduto a pronunciarsi sulla richiesta della ricorrente, esaurendo così la causa concreta della controversia, pur con un ritardo significativo rispetto ai termini di legge. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, significando che ciascuna sopporterà proprie spese, riconoscendo così che la ricorrente aveva diritto a una pronta risposta amministrativa. Il Tribunale ha inoltre ordinato l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente, applicando le norme sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della dignità della persona.

Massima

L'inerzia dell'amministrazione nella pronuncia su istanze di emersione di rapporti di lavoro irregolari costituisce comportamento illegittimo lesivo dei diritti procedurali del ricorrente, sebbene il successivo intervento tardivo dell'amministrazione nel corso del giudizio possa determinare la cessazione della materia del contendere senza necessità di pronuncia espressa di annullamento del silenzio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Alberto Di Mario,	Consigliere
Silvia Cattaneo,	Consigliere
per
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 24/7/2020.
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 386 del 2023 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Fortunato e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato:
Visti gli artt. 34, co.5, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 17 maggio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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