Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZADICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202301162/2023

3i - Immigrazione - Istanza Permesso Di Soggiorno - Irricevibilità

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare il decreto emesso dalla Questura di Milano in data 22 settembre 2022. Tale decreto dichiarava irricevibile l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno che il ricorrente aveva inoltrato per via postale assicurata il 24 agosto 2022. La controversia riguardava dunque la legittimità della decisione della Questura di rigettare proceduralmente, senza esaminarla nel merito, la domanda di rinnovo del titolo abilitativo alla permanenza del ricorrente in territorio italiano, sulla base di una questione di forma relativa alle modalità di presentazione della domanda stessa.

Il quadro normativo

La materia della presentazione delle istanze relative ai permessi di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo Unico sull'immigrazione) e dai regolamenti di attuazione ad esso collegati, che stabiliscono le modalità e i tempi per il rinnovo dei permessi di soggiorno. La Questura, nella qualità di ufficio competente, è tenuta a verificare la ricevibilità delle istanze secondo le forme previste dalla normativa vigente. Le istanze possono essere presentate secondo diverse modalità, incluse quelle telematiche e per via postale, secondo le modalità specificate nei provvedimenti amministrativi e nelle disposizioni attuative. La questione della ricevibilità di un'istanza costituisce un aspetto procedurale di rilevante importanza, in quanto incide sulla possibilità stessa di accedere al procedimento amministrativo di rinnovo.

La questione giuridica

Il punto controverso della causa riguardava la legittimità della dichiarazione di irricevibilità pronunciata dalla Questura in relazione alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno spedita via posta assicurata. Il ricorrente contestava che la modalità di trasmissione utilizzata dovesse necessariamente comportare l'irricevibilità della domanda, sostenendo presumibilmente che la via postale rappresentasse un canale legittimo e idoneo per la presentazione dell'istanza. Centrale era la questione interpretativa relativa alla corretta applicazione della normativa sulla ricevibilità delle domande amministrative nel settore dei permessi di soggiorno, con implicazioni sulla tutela del diritto alla permanenza del cittadino straniero nel territorio nazionale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, nella seduta della camera di consiglio del 16 maggio 2023, ha valutato il ricorso e ha riscontrato che la materia controversia aveva cessato di sussistere nel corso del giudizio. Ciò significa che il fatto generatore della controversia era venuto meno in conseguenza di eventi sopravvenuti, verosimilmente il fatto che la Questura avesse nel frattempo accolto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno o che comunque il provvedimento di rigetto fosse stato superato da un provvedimento successivo che aveva positivamente definito la posizione del ricorrente in merito al rinnovo del titolo abilitativo. Quando la materia viene a cessare durante il giudizio per il venir meno della controversia, il tribunale dichiara tale circostanza, estinguendo il ricorso senza entrare nel merito della questione giuridica sollevata. Tale pronuncia rappresenta una soluzione opportuna nei casi in cui la prestazione richiesta sia stata effettivamente fornita o la situazione sia stata risolta favorevolmente.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, ordinando il compensamento delle spese processuali tra le parti. Questa decisione ha comportato l'archiviazione del ricorso senza pronuncia nel merito, poiché venuto a mancare l'interesse concreto e attuale alla decisione. Per il ricorrente il pronunciamento della cessazione della materia rappresenta in genere un esito positivo, in quanto indica che la situazione di illegittimità lamentata è stata risolta nel senso da lui desiderato, cioè che il permesso di soggiorno è stato rinnovato o comunque la decisione della Questura è stata superata. L'ordine di esecuzione da parte dell'autorità amministrativa garantisce il pieno rispetto della decisione giudiziale.

Massima

Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, qualora la questione originaria relativa alla ricevibilità dell'istanza venga superata da fatti sopravvenuti che risolvono favorevolmente la controversia, il tribunale amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, estinguendo il ricorso senza pronunciarsi nel merito della questione giuridica sottesa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del decreto del 22.09.2022 con cui l'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano ha disposto l'irricevibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno spedita tramite kit postale in data 24.08.2022 (assicurata n.055964387956).
sul ricorso numero di registro generale 2943 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Lazar, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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