Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTADICHIARA IRRICEVIBIL

Sentenza n. 202301160/2023

4l/r - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Silenzio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un lavoratore, rimasto anonimo per tutela della privacy, aveva presentato il 6 luglio 2020 un'istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare presso il Ministero dell'Interno, avvalendosi della procedura straordinaria introdotta dal Decreto Legge numero 34 del 2020 durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Trascorsi quasi tre anni senza ricevere alcuna risposta o provvedimento amministrativo dall'Amministrazione, il lavoratore ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il 17 maggio 2023, chiedendo la declaratoria dell'illegittimità del silenzio formatosi sulla propria istanza. La controversia riguardava quindi l'inerzia dell'amministrazione nel dare corso a una procedura di regolarizzazione straordinaria che avrebbe dovuto tutelare i diritti di un soggetto in condizione di vulnerabilità professionale e sociale.

Il quadro normativo

La norma di riferimento è l'articolo 103, primo comma, del Decreto Legge numero 34 del 2020, convertito in Legge numero 77 del 2020, che ha introdotto una procedura straordinaria e contingibile per l'emersione e la regolarizzazione dei rapporti di lavoro privi di regolare documentazione. Questa disposizione rappresentava una misura eccezionale adottata durante l'emergenza sanitaria nazionale per consentire ai datori di lavoro di regolarizzare lavoratori impiegati irregolarmente, anche mediante il versamento di una sanzione amministrativa ridotta. La disciplina prevedeva termini specifici per l'esercizio del diritto e per l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi, inserendosi nel quadro più ampio dei rimedi contro il silenzio della pubblica amministrazione disciplinati dal Codice del Processo Amministrativo.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità del comportamento omissivo del Ministero dell'Interno, che non aveva fornito alcuna risposta all'istanza di emersione presentata dal ricorrente. Era in discussione se il decorrere di circa tre anni senza comunicazione alcuna costituisse un'illegittima paralisi dell'azione amministrativa e se il ricorrente potesse invocare al TAR il rimedio della declaratoria di illegittimità del silenzio. La questione comportava una valutazione dei termini di ricevibilità del ricorso amministrativo, della rilevanza giuridica del silenzio formatosi e della possibilità ancora sussistente di impugnare una inerzia così prolungata nell'esercizio di poteri amministrativi discrezionali.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non espliciti per esteso la motivazione, la dichiarazione di irricevibilità induce a ritenere che il Collegio abbia ravvisato un ostacolo procedurale al ricorso stesso. La più probabile ragione risiede nella tardività della impugnazione, considerando che il ricorso è stato presentato quasi tre anni dopo l'istanza iniziale e ben oltre i termini ordinari di decadenza previsti dal codice del processo amministrativo per impugnare atti di silenzio. È possibile che il TAR abbia ritenuto che il termine per ricorrere fosse ormai decorso, rendendo il ricorso inammissibile a prescindere dal merito della questione sostanziale relativa all'illegittimità dell'inerzia amministrativa. Il giudice ha privilegiato la certezza dei termini procedurali rispetto alla valutazione nel merito della condotta omissiva dell'Amministrazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo che non fossero sussumienti i presupposti processuali per una valutazione nel merito. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, evitando di gravare ulteriormente il ricorrente. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa. Inoltre, a tutela della dignità e dei diritti della parte ricorrente, il TAR ha ordinato l'oscuramento integrale delle generalità e di ogni dato identificativo del ricorrente, applicando così le disposizioni sulla riservatezza contenute nel Codice della Privacy e nel Regolamento Europeo GDPR.

Massima

Il silenzio amministrativo relativo a istanze di regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari non può essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo quando il ricorso sia stato presentato oltre i termini di decadenza previsti dal Codice del Processo Amministrativo, indipendentemente dalla durata e dalla illegittimità intrinseca dell'inerzia stessa. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all'art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 6/7/2020. sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 402 del 2023 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Nanula, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano alla Via Besana n.3 ; Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Camera di Consiglio del 17 maggio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l'Avvocato dello Stato come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile come da motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati: Esito: DICHIARA IRRICEVIBILE Tribunale: TAR LOMBARDIA - MILANO Sezione: SEZIONE QUARTA

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Alberto Di Mario,	Consigliere
Silvia Cattaneo,	Consigliere
per
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 6/7/2020.
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 402 del 2023 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Valentina Nanula, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano alla Via Besana n.3 ;
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 17 maggio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash