Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202301111/2023

4f - Edilizia Residenziale Pubblica (erp) - Istanza Assegnazione Alloggi - Graduatoria - Variazione Punteggio - Ricorso In Opposizione - Rigetto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa – Area Assegnazioni Alloggi ERP, prot. nr. -OMISSIS- datato 18 maggio 2021, trasmesso via mail ordinaria il successivo 24 maggio 2021, recante il rigetto del ricorso avverso la variazione del punteggio utile all'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione di una unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico relativa all'avviso -OMISSIS-, nonché di ogni atto ad esso preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi compreso l'impugnato provvedimento di variazione prot. nr. -OMISSIS- datato 6 aprile 2021.
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Lotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Varese, via Robbioni n. 39;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Annalisa Pelucchi, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, via della Guastalla, 6;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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