Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAACCOLTO PARZIALMENTE

Sentenza n. 202301109/2023

4a - Affidamenti - Servizio Di Pulizia E Spurgo Di Manufatti E Tubazioni Presso Gli Impianti Di Depurazione E Le Reti Fognarie, Movimentazione Fanghi Pompabili E Pulizia Caditoie - Aggiudicazione Lotto 2

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda la procedura aperta indetta da Alfa S.r.l., quale stazione appaltante, per l'affidamento di un appalto relativo al servizio di pulizia, spurgo e movimentazione fanghi presso impianti di depurazione e reti fognarie, articolato in quattro lotti territoriali. Nel procedimento è stata particolarmente controversa l'aggiudicazione del Lotto n. 2, assegnato al R.T.I. (raggruppamento temporaneo d'imprese) Planetaria S.r.l. La ricorrente, Stucchi Servizi Ecologici S.r.l., agendo nella qualità di capogruppo mandataria di un costituendo R.T.I. insieme a Datek22 S.r.l. e M.P.M. Ambiente S.r.l., ha presentato una istanza di accesso agli atti il 25 novembre 2022 per acquisire i documenti riguardanti il Lotto n. 2 contestato. A fronte di tale istanza e di un successivo sollecito del 13 dicembre 2022, la stazione appaltante ha opposto un diniego totale all'accesso dell'offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario, negando altresì la visione dei plichi presentati dagli altri concorrenti, Ecologica Piemontese S.r.l. e Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. La comunicazione dell'aggiudicazione a Planetaria era avvenuta il 2 dicembre 2022 con una lettera sottoscritta dal responsabile unico del procedimento.

Il quadro normativo

La fattispecie si colloca all'incrocio di due discipline fondamentali del diritto amministrativo italiano: la disciplina del diritto di accesso agli atti amministrativi, regolata dalla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, e la normativa sui contratti pubblici contenuta nel decreto legislativo n. 50 del 2016, in particolare l'articolo 53 che disciplina specificamente l'accesso ai documenti delle procedure di gara. Secondo questa normativa, i documenti e gli atti della procedura di gara sono generalmente accessibili ai concorrenti sulla base di principi di trasparenza e parità di trattamento, fatte salve limitazioni legate alla riservatezza di informazioni commercialmente sensibili. Il diritto di accesso opera come strumento di controllo della legittimità della scelta del contraente e mira a garantire la corretta esecuzione della procedura competitiva. La normativa sui contratti pubblici prevede inoltre specifici criteri di valutazione, requisiti di ammissibilità e modalità procedurali che devono essere scrupolosamente rispettate.

La questione giuridica

Il punto di diritto principale verteva sulla legittimità del diniego totale all'accesso agli atti della procedura di gara, in particolare dell'offerta tecnica del concorrente aggiudicatario e dei plichi degli altri partecipanti. La ricorrente sosteneva che il suo diritto di accesso era fondato non solo sulla legge generale 241/1990, ma anche sulla specifica norma dell'articolo 53 d.lgs. n. 50/2016 che contempla il diritto di accesso per i concorrenti alle procedure di gara, specialmente al fine di verificare la corretta applicazione dei criteri di valutazione e la parità di trattamento. Una questione secondaria riguardava l'ammissibilità della stessa procedura sotto il profilo della composizione della commissione di gara, della osservanza del bando e del capitolato speciale, e della corretta valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La ricorrente contestava inoltre il silenzio rifiuto opposto in merito alle richieste di accesso relative ai plichi degli altri partecipanti.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto rilevante il confronto tra il diritto di accesso quale principio generale di trasparenza amministrativa e le eventuali esigenze di riservatezza riguardanti i dati commercialmente sensibili contenuti nelle offerte tecniche ed economiche. Il tribunale ha osservato che, sebbene talune informazioni possano beneficiare di protezione per motivi di confidenzialità commerciale, il diniego totale all'accesso risulta difficilmente giustificabile quando la ricorrente avrebbe diritto quanto meno di conoscere gli elementi valutativi utilizzati dalla commissione per operare la scelta. Il giudice ha preso in considerazione il fatto che la ricorrente era un concorrente effettivo nella procedura medesima e quindi titolare di un interesse qualificato alla verifica della legittimità della procedura stessa. L'ordinanza n. 424/2023 menzionata nell'atto ha in parte dichiarato cessata la materia del contendere per talune questioni, riconoscendo invece il fondamento di parte delle istanze di accesso. Il tribunale ha valutato come alcuni vizi procedurali e valutativi risultassero effettivamente documentabili attraverso l'accesso agli atti, rendendo quindi necessario accogliere almeno parzialmente le rivendicazioni della ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, ha accolto parzialmente il ricorso della ricorrente Stucchi Servizi Ecologici. Questo significa che il giudice ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad accedere quantomeno a una parte dei documenti della procedura, annullando il diniego totale in quella misura. Tuttavia, l'accoglimento parziale indica che il giudice non ha ritenuto di annullare integralmente la procedura di gara per le altre censure prospettate, oppure ha limitato il diritto di accesso a determinati plichi o categorie documentali. Le conseguenze pratiche di questa decisione comportano che Alfa S.r.l. dovrà procedere all'esibizione di quanto legittimamente richiesto dalla ricorrente, mentre la questione sulla sussistenza di vizi sostanziali nella procedura rimane in parte irrisolta o è stata giudicata non ancora materia del presente giudizio. Il tribunale potrebbe aver rinviato talune questioni a successive determinazioni o potrebbe aver limitato l'accoglimento al solo profilo del diritto di accesso.

Massima

Il diritto di accesso ai documenti delle procedure di gara di cui all'articolo 53 d.lgs. n. 50/2016 non può essere integralmente negato al concorrente sulla base di ragioni di riservatezza commerciale, essendo necessario trovare un equilibrio tra la trasparenza della procedura e la protezione delle informazioni sensibili, favorendo comunque l'accertamento della legittimità della scelta del contraente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’annullamento
quanto al rito dell’accesso:
- della nota di Alfa S.r.l. del 13 dicembre 2022, comunicata in pari data, a firma del R.U.P. della resistente, avente a oggetto “Servizio di pulizia e spurgo di manufatti e tubazioni presso gli impianti di depurazione e le reti fognarie, movimentazione fanghi pompabili e pulizia caditoie in 4 lotti - Lotto 1: CIG 93633977A3 - Lotto 2: CIG 9363398876 Lotto 3: CIG 9363399949 - Lotto 4: CIG 9363400A1C - Accesso agli atti ex legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 53 d.lgs. n. 50/2016”, nella parte in cui la Stazione appaltante, a fronte dell’istanza di accesso formulata via p.e.c. dalla deducente in relazione al Lotto n. 2 in data 25 novembre 2022 e del successivo sollecito del 13 dicembre 2022, ha disposto il diniego totale all’accesso dell’offerta tecnica del R.T.I. Planetaria S.r.l. quale aggiudicatario;
- nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto in ordine alla mancata ostensione dei plichi di gara presentati dai restanti concorrenti Ecologica Piemontese S.r.l. e Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. e per l’effetto, previo accertamento del diritto della ricorrente a ottenere l’accesso integrale di quanto domandato, per il conseguente ordine di esibizione nei confronti di Alfa S.r.l. ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm. di tutti i documenti richiesti con l’istanza de qua, id est integralmente, nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza;
quanto al rito degli appalti, sia con il ricorso introduttivo che con il ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 2 della Procedura aperta de qua a favore del R.T.I. Planetaria, di estremi e contenuto non noti, comunicato alla ricorrente in data 2 dicembre 2022, in uno con la lettera di aggiudicazione a firma del R.U.P. della procedura de qua, conosciuta solamente in esito all’accesso agli atti del 13 dicembre 2022;
- dei verbali tutti della procedura de qua, laddove è stata ritenuta ammissibile, valutabile e premiata l’offerta del R.T.I. Planetaria con un punteggio complessivamente pari a 85,99 punti (di cui 55,99 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica);
- del provvedimento di nomina della Commissione di gara datato 11 ottobre 2022;
- del bando, del disciplinare e del capitolato speciale di appalto;
- ove occorrer possa, del provvedimento di ammissione dei concorrenti alla selezione concorsuale a seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata;
- e per la conseguente condanna dell’Ente resistente, in principalità, all’accoglimento della domanda della ricorrente finalizzata a conseguire l’aggiudicazione dell’opus concorsuale e la stipulazione del relativo contratto d’appalto, attività questa positivamente vincolata e da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito;
- con richiesta, in ogni caso, della declaratoria ex art. 122 cod. proc. amm. di inefficacia del contratto eventualmente stipulato in pendenza del gravame, e di cui non è pervenuta comunicazione ai sensi di legge, in ragione della richiesta di subentro che sin d’ora si propone e, comunque, di condanna al risarcimento per equivalente in relazione alla parte dei servizi già eventualmente eseguita in pendenza del gravame;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 cod. proc. amm., con conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali la Stazione appaltante dovrà formulare una proposta di pagamento che dovrà comunque comprendere (i) il danno emergente comprensivo dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara, che ci si riserva di quantificare/produrre in seguito e nei quali ricomprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri fideiussori e le spese vive di partecipazione alla gara, i costi sostenuti per il personale adibito alla fase di gara, i costi di trasferta e di sopralluogo, i costi relativi ai mezzi ed alle risorse immobilizzate per la fornitura nonché le spese generali, (ii) il danno professionale (id est curriculare) conseguente all’impossibilità di indicare nel prosieguo dell’attività, fra i requisiti di (pre)qualificazione per la partecipazione a procedure identiche e/o analoghe quanto a oggetto a quella di cui è gravame, danno da liquidarsi equitativamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., nella misura pari al 5% del danno patrimoniale, (iii) il lucro cessante che la ricorrente avrebbe conseguito con l’aggiudicazione dell’appalto, con salvezza, in ogni caso, rispetto alle somme ut supra liquidate: - della rivalutazione monetaria dalla data di inizio del servizio a quella di deposito della decisione, disputandosi di un risarcimento del danno cioè di un debito di valore; - degli interessi legali, secondo il tasso medio tempore vigente, sulle somme progressivamente rivalutate, a decorrere dalla data di inizio del servizio fino a quella di deposito della decisione, il tutto, ovviamente, in funzione remunerativa e compensativa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno; - degli ulteriori interessi legali sulle somme come sopra dovute e calcolate, con computo a partire dalla data di deposito della decisione fino all’effettivo pagamento;
- in via ulteriormente subordinata, alla riedizione delle operazioni di gara.
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Stucchi Servizi Ecologici S.r.l., in proprio e in qualità di capogruppo - mandataria del costituendo R.T.I. con Datek22 S.r.l. e M.P.M. Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Boifava e Antonio Marchianò e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- Alfa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Lezzi e Federica Fischetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 9;
- Planetaria S.r.l., Maya S.r.l., Ecospurghi Lombarda S.r.l. e B. Energy S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Carmine Corrado, Domenico Vitale e Gabriele Vitale e domiciliate ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca De Nora ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Viale Abruzzi n. 20;
- Ecologica Piemontese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alfa S.r.l., di Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. a socio unico e di Planetaria S.r.l., Maya S.r.l., Ecospurghi Lombarda S.r.l. e B.Energy S.p.A.;
Vista l’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. contenuta nel ricorso principale proposto da Stucchi Servizi Ecologici;
Vista l’ordinanza n. 424/2023 con cui è stata in parte dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere e in parte accolta la domanda formulata dalla ricorrente Stucchi Servizi Ecologici ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 27 aprile 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie in parte i ricorsi indicati in epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione.
Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente e a carico di Alfa S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:

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