Sentenza n. 202301108/2023
4l - Immigrazione - Misure Di Accoglienza - Revoca
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una famiglia composta da un capo famiglia, sua moglie, cinque figli minori e la sorella dello stesso capo famiglia ha ricevuto una revoca delle misure di accoglienza a mezzo di provvedimento emanato dal Prefetto della Provincia in data 23 settembre 2022 e notificato il 20 ottobre 2022. La revoca è stata disposta in virtù dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 142/2015, norma che disciplina le condizioni per l'interruzione dell'accoglienza dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale. Gli interessati, assistiti dall'avvocato Daniela Vigliotti, hanno impugnato tempestivamente il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, depositando il ricorso il 2022 e contendendo la legittimità della revoca delle misure di accoglienza che garantivano la permanenza della intera famiglia nel sistema di protezione.
Il quadro normativo
La materia dell'accoglienza dei richiedenti asilo è disciplinata dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, numero 142, che ha sostituito la precedente normativa e ha introdotto un sistema organico di tutela per i vulnerabili, in particolare per i nuclei familiari con minori. L'articolo 23 di tale decreto fissa i presupposti per l'interruzione o la revoca delle misure di accoglienza, subordinandola al verificarsi di determinate circostanze tassativamente indicate dalla legge. La competenza in via amministrativa spetta al Prefetto, con possibilità di ricorso al giudice amministrativo avverso i provvedimenti che si ritengono viziati nei presupposti, nelle motivazioni o nella forma. Il sistema di accoglienza costituisce una forma di tutela dei diritti umani, specialmente quando coinvolge nuclei familiari con minori, ed è perciò sottoposto a stringenti garanzie procedurali e sostanziali.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità della revoca delle misure di accoglienza in favore del nucleo familiare, cioè sulla sussistenza o meno dei requisiti di legge che il Prefetto aveva affermato come base del suo provvedimento. In particolare, la questione era se la revoca fosse stata disposta correttamente secondo quanto previsto dall'articolo 23 del d.lgs. 142/2015 e se fossero stati rispettati i principi di proporzionalità e tutela della famiglia, specialmente in considerazione della presenza di minori. I ricorrenti contestavano sia il merito che il procedimento adottato, chiedendo al giudice amministrativo di annullare il provvedimento prefettizio e di ripristinare lo status di beneficiari dell'accoglienza.
La motivazione del giudice
Durante lo sviluppo del procedimento dinanzi al TAR, la situazione di fatto è mutata, venendo meno la controversia che aveva originariamente determinato il ricorso. Tale mutamento potrebbe essere dovuto a una sopravvenuta reintegrazione delle misure di accoglienza per effetto di una successiva valutazione o di un intervento della stessa amministrazione, oppure al verificarsi di circostanze tali da rendere ininfluente la prosecuzione del giudizio sulla revoca originaria. Il collegio giudicante, constatato che la questione non presentava più una controversia viva e concreta da risolvere, ha ritenuto di dichiarare cessata la materia del contendere, istituto processuale attraverso il quale il giudice amministrativo chiude il giudizio quando viene meno uno dei presupposti essenziali della controversia, senza però pronunciarsi nel merito circa la legittimità o illegittimità del provvedimento originario.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha dichiarato cessata la materia del contendere del ricorso numero 3120 del 2022, compensando quindi le spese di giudizio fra le parti. Ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa di procedere all'esecuzione della sentenza secondo le forme previste dalla legge. Infine, in attuazione delle garanzie sulla privacy previste dal decreto legislativo 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, ha disposto l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti e di ogni dato idoneo a identificarli nel fascicolo processuale, a tutela della dignità e dei diritti delle persone coinvolte in una materia particolarmente sensibile.
Massima
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere estingue il giudizio amministrativo quando nel corso del procedimento vengono meno i presupposti della controversia, indipendentemente dalle ragioni sopravvenute che determinano tale estinzione, fermi restando i diritti sostanziali eventualmente già acquisiti dalla parte ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento del provvedimento Prot. Uscita N. -OMISSIS-del 23.09.2022, emesso dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS- in pari data (23.09.2022), notificato al solo Sig. -OMISSIS-, in data 20.10.2022, con cui sono state revocate le misure di accoglienza disposte in favore di quest'ultimo, della moglie, Sig.ra -OMISSIS-, dei 5 figli minorenni della coppia, e della sorella del Sig. -OMISSIS-, Sig.ra -OMISSIS-, ex art. 23, comma 1, lett. a) Decreto Lgs 142/2015, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 3120 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Gallarate, via Trombini n. 3; -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →