Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202301106/2023

4l - Immigrazione - Istanza Conversione Permesso Di Soggiorno - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di studio dalla Questura di Milano, con scadenza il 22 gennaio 2018. Prima della scadenza, precisamente il 28 settembre 2017, il ricorrente aveva presentato una istanza formale mediante assicurata postale per ottenere la conversione del permesso da studio a lavoro subordinato, al fine di proseguire la permanenza legale in Italia con una diversa qualificazione giuridica della sua posizione. La Questura di Milano non ha dato riscontro positivo all'istanza e il 18 dicembre 2020, a distanza di oltre tre anni dalla richiesta, ha emesso un provvedimento di rigetto che è stato notificato al ricorrente il 25 marzo 2021. Di fronte a questo rifiuto della Pubblica Amministrazione, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento del provvedimento amministrativo che gli impediva di regolarizzare la sua posizione lavorativa attraverso la conversione del titolo di soggiorno.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri è disciplinata principalmente dal Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998), che stabilisce le condizioni, le modalità e i presupposti per il rilascio, il rinnovo e la conversione dei permessi di soggiorno. La conversione da un motivo all'altro rappresenta una procedura amministrativa particolariamente delicata perché comporta la verifica che il cittadino straniero sia in possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere il nuovo tipo di permesso, incluse le documentazioni relative al rapporto di lavoro, i requisiti di reddito e quelli abitativi. La disciplina prevede anche specifici termini entro i quali la Questura deve pronunciarsi sulle richieste di conversione, e comporta il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali nel procedimento amministrativo di valutazione e decisione.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia consiste nel valutare se il provvedimento di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno sia stato emesso legittimamente dalla Questura di Milano e se ricorrano i presupposti di legge per ottenere l'annullamento dello stesso. In particolare, era necessario verificare se la Pubblica Amministrazione aveva correttamente istruito il procedimento, se il ricorrente possedeva i requisiti normativi per accedere alla conversione, e se il rifiuto fosse motivato adeguatamente in conformità ai principi del diritto amministrativo. La questione è complicata anche dalla circostanza che il permesso di soggiorno originario era nel frattempo scaduto, il che comporta interrogativi sulla continuità della posizione giuridica del ricorrente e sulla tempestività dell'istanza di conversione presentata prima della scadenza.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato complessivamente la posizione del ricorrente e ha giudicato che il provvedimento di rigetto della Questura era stato emesso legittimamente, ritenendo che la Pubblica Amministrazione avesse operato secondo la normativa vigente e secondo la corretta applicazione dei presupposti richiesti dalla legge. Il collegio giudicante ha accertato che gli elementi costitutivi per l'accoglimento della richiesta di conversione non erano presenti, oppure che il procedimento era stato correttamente gestito dal punto di vista amministrativo. Il TAR ha quindi respinto le doglianze del ricorrente relative alla illegittimità o all'irragionevolezza del provvedimento amministrativo impugnato, ritenendo che le ragioni fornite dalla Questura a fondamento del rigetto fossero sufficienti e giuridicamente valide secondo l'ordinamento positivo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso del cittadino straniero e rigetta la domanda di annullamento del provvedimento di rigetto della Questura di Milano. Le spese relative al procedimento giudiziale sono compensate tra le parti, il che significa che ciascuno sostiene i propri costi legali senza che vi sia condanna all'una o all'altra parte. Il TAR ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente. Inoltre, per tutela della privacy del ricorrente e in conformità ai principi del diritto alla protezione dei dati personali, dispone che le generalità e tutti i dati idonei a identificare il ricorrente siano oscurati negli atti della sentenza.

Massima

La conversione di un permesso di soggiorno da un motivo all'altro è soggetta alla verifica da parte della Questura del possesso dei presupposti normativi stabiliti dalla legge, e il provvedimento amministrativo di rigetto è legittimo quando la Pubblica Amministrazione abbia correttamente accertato l'assenza di tali requisiti o il mancato rispetto delle condizioni previste dall'ordinamento giuridico.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS-di rigetto dell'istanza presentata il 28/09/2017 con assicurata postale nr. -OMISSIS-, volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivo di studio n. -OMISSIS- rilasciato dal Questura di Milano e scaduto il 22.01.2018 in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, provvedimento emesso in data 18/12/2020 e notificato, mediante consegna di copia all'interessato in data 25/03/2021, e di tutti gli atti prodromici e consequenziali, comunque connessi.
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Giosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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