Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202301105/2023

4f - Edilizia Residenziale Pubblica (erp) - Istanza Assegnazione Alloggi - Cancellazione Istanza Dalla Graduatoria - Ricorso In Opposizione - Provvedimento Di Conferma

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona fisica ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando due provvedimenti emanati dal Comune di Milano relativi all'assegnazione di alloggi in edilizia residenziale pubblica. Nel dettaglio, la ricorrente era iscritta in una graduatoria definitiva utile per ottenere l'assegnazione di una unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico, ma è stata cancellata da tale graduatoria con provvedimento datato 5 marzo 2021. Avverso questa cancellazione, la ricorrente ha presentato reclamo al Comune stesso, il quale lo ha rigettato con provvedimento del 30 marzo 2021, notificato il 14 aprile successivo. Insoddisfatta di tale esito, la ricorrente ha quindi promosso ricorso giurisdizionale chiedendo l'annullamento di entrambi i provvedimenti, nonché la sospensione cautelare della loro efficacia.

Il quadro normativo

La materia dell'edilizia residenziale pubblica è disciplinata da una pluralità di norme, sia di livello regionale che locale, che stabiliscono i criteri per l'accesso alle graduatorie e le procedure per l'assegnazione degli alloggi. I procedimenti amministrativi relativi alla cancellazione da graduatorie pubbliche sono soggetti ai principi della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e devono rispettare i diritti di difesa e il contraddittorio con gli interessati. La ricorribilità dinnanzi al giudice amministrativo è regolata dal codice del processo amministrativo, e segnatamente dall'articolo 35 sulla legittimazione attiva e dall'articolo 85 sulla sospensione cautelare. Qualsiasi cancellazione da una graduatoria comporta una lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelabile e, in linea di principio, legittima il ricorso amministrativo.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità della cancellazione della ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La questione centrale era se il Comune di Milano avesse operato la cancellazione in conformità alle norme e ai criteri previsti, ovvero se avesse commesso vizi procedimentali o violazioni di legge nella gestione della graduatoria. La ricorrente riteneva che la cancellazione fosse illegittima e chiedeva l'annullamento dei provvedimenti amministrativi impugnati, con conseguente reintegrazione nella graduatoria e la possibilità di ottenere l'alloggio secondo il suo posizionamento. La rilevanza della questione risiedeva nel conflitto tra la discrezionalità amministrativa dell'ente locale nella gestione delle liste di assegnazione e il diritto soggettivo dell'individuo a non essere escluso in modo illegittimo dall'accesso a prestazioni sociali quali l'alloggio pubblico.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa, l'esito di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse consente di inferire il ragionamento del collegio. Durante il pendere del giudizio, è venuto meno l'interesse concreto e attuale della ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati. Ciò potrebbe accadere qualora la ricorrente abbia successivamente ricevuto l'assegnazione dell'alloggio richiesto, ovvero abbia altrimenti visto soddisfare la propria pretesa sostanziale, rendendo quindi priva di utilità pratica la pronuncia giurisdizionale. In tal caso, il ricorso perde la sua ragion d'essere poiché non produce più effetti utili per il ricorrente, e il giudice amministrativo, nel rispetto del principio di economia processuale e di consonanza tra atto impugnato e interesse ad agire, dichiara il ricorso improcedibile. La giurisprudenza costante riconosce che il sopravvenuto difetto di interesse estingue il procedimento, indipendentemente dal merito della questione.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, respingendo pertanto la domanda senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie spese senza condanna dell'una verso l'altra. La sentenza ha riconosciuto il diritto della ricorrente al patrocinio a spese dello stato, rinviando a un successivo provvedimento la liquidazione del compenso dovuto al suo difensore. Inoltre, in ossequio alle norme sulla protezione dei dati personali, il collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente nel testo della sentenza pubblicato.

Massima

Quando nel corso del giudizio amministrativo viene a mancare l'interesse concreto e attuale della parte ricorrente a ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato perché la situazione sostanziale è stata altrimenti risolta, il ricorso diventa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa – Area Assegnazioni Alloggi ERP, prot. nr. -OMISSIS- datato 30 marzo 2021, notificato il successivo 14 aprile 2021, recante il rigetto del ricorso avverso la cancellazione dalla graduatoria definitiva utile all'assegnazione di una unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico, nonché di ogni atto ad esso preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi compreso l'impugnato provvedimento di cancellazione prot. nr. -OMISSIS- datato 5 marzo 2021.
sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Lotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Annalisa Pelucchi e Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, 6;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Si demanda all’adozione di un successivo provvedimento la liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ricorrente, ammessa a beneficiare del patrocinio a spese dello stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte stessa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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