Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202301104/2023

4a - Affidamenti - Servizi - Servizio Di Stampa Diplomi Di Laurea - Bando

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Scriptorium Decore S.r.l., una società specializzata presumibilmente in servizi di stampa e forniture correlate, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando il bando di gara indetto dall'Università degli Studi Milano Bicocca nel novembre 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre dello stesso anno. Il bando riguardava l'affidamento di un servizio complesso di stampa e realizzazione di diplomi universitari (diplomi di laurea, post lauream ed esami di stato), inclusa la fornitura dei relativi contenitori, nonché il servizio accessorio di spedizione dei diplomi al domicilio degli studenti. Si trattava di un appalto di valore considerevole, quantificato in euro 803.510,00 al netto dell'IVA, con una durata prevista di sessanta mesi. La gara prevedeva l'utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ritenuto dalla stazione appaltante appropriato per servizi caratterizzati da standardizzazione tecnica. La ricorrente ha contestato il bando entro i termini stabiliti dalle norme procedurali, facendo valere presumibilmente vizi nelle modalità di pubblicazione, nella struttura della documentazione di gara o nelle specifiche tecniche richieste.

Il quadro normativo

La controversia si inquadra nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici, regolata dal Decreto Legislativo numero 50 del 2016, il quale rappresenta il codice che disciplina tutta la materia degli appalti pubblici in Italia. In particolare, risulta rilevante l'articolo 95 comma 4 lettera b) del decreto citato, che consente alle stazioni appaltanti di ricorrere al criterio del prezzo più basso come criterio unico di aggiudicazione quando si tratti di servizi caratterizzati da specifiche tecniche standardizzate, dunque facilmente comparabili e prive di elementi di differenziazione qualitativa significativa. La legislazione sui contratti pubblici è orientata verso la massima trasparenza, corretta pubblicità e par condicio tra i concorrenti, principi fondamentali che trovano applicazione anche nella fase di predisposizione dei bandi di gara. Le norme sulla ricorribilità dei bandi prevedono termini brevi per l'impugnazione e un regime particolare di tutela cautelare, finalizzato a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale prima dell'aggiudicazione definitiva.

La questione giuridica

Pur in assenza di una motivazione estesa nel presente testo di sentenza, è lecito inferire che Scriptorium Decore ha sollevato contestazioni attinenti a vizi procedurali o sostanziali del bando di gara pubblicato dall'Università Milano Bicocca. Tali vizi potevano riguardare aspetti quali la corretta applicazione della disciplina pubblicistica alla fase di predisposizione e pubblicazione del bando, la corretta identificazione delle caratteristiche tecniche dei servizi richiesti, l'idoneità del criterio di valutazione prescelto, oppure irregolarità nella comunicazione della gara. La controversia toccava dunque il diritto della ricorrente a concorrere in condizioni di parità, nonché il diritto della collettività a una corretta gestione del denaro pubblico attraverso procedure trasparenti e conformi alla legge. Il Tribunale era chiamato a verificare la conformità del bando alle norme procedure applicabili e la correttezza formale e sostanziale della relativa pubblicazione.

La motivazione del giudice

Sebbene il presente estratto non contenga la motivazione integrale del collegio, l'esito della sentenza consente di ritenere che il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza almeno parziale delle contestazioni sollevate dalla ricorrente. Il collegio giudicante, formato dal Presidente Gabriele Nunziata, dal Consigliere Antonio De Vita e dalla Prima Referendaria Katiuscia Papi (Estensore), ha ritenuto che sussistessero vizi nei provvedimenti impugnati tali da giustificarne l'annullamento. Il fatto che il ricorso sia stato dichiarato in parte inammissibile e in parte accolto suggerisce che il Tribunale ha operato una distinzione tra le diverse censure proposte, ritenendone alcune proceduralmente inidonee a essere esaminate e altre invece fondate nel merito. La decisione di annullare i provvedimenti indica che i vizi riscontrati erano di natura tale da compromettere l'intera procedura di gara o comunque aspetti significativi della stessa, rendendo impossibile il proseguimento della procedura nella forma originaria.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Scriptorium Decore S.r.l., disponendo l'annullamento del bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale e di tutti i provvedimenti ad esso conseguenti, presupposti o comunque connessi. Tale annullamento significa che l'intera procedura di gara dovrebbe essere ripetuta secondo le corrette modalità e nel rispetto della normativa vigente, oppure potrebbe portare a una riformulazione del bando alla luce delle censure accolte. L'Università Milano Bicocca è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente nella misura di duemila euro, oltre ai relativi accessori di legge, a ristoro dei costi sostenuti dalla società ricorrente per il presente giudizio. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva per quanto concerne il profilo cautelare, ordinandone l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.

Massima

Quando sussistono vizi procedurali o sostanziali in un bando di gara, il giudice amministrativo provvede all'annullamento dello stesso, ripristinando le condizioni di parità tra i concorrenti e garantendo la corretta gestione della spesa pubblica secondo i principi di trasparenza e legalità amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del bando pubblicato in GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.143 del 7 dicembre 2022 (e relativa richiesta di pubblicazione in GU del 29 novembre 2022) ed avente ad oggetto servizio di stampa diplomi di laurea, post lauream ed esami di stato, compresa fornitura dei relativi contenitori, nonché servizio accessorio di spedizione al domicilio degli studenti (Codice CPV principale 79810000-5); Valore totale stimato IVA esclusa: € 803.510,00; Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, di cui all'art. 95, c. 4, lett. b), D.lgs. 50/16, trattandosi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate; Durata in mesi 60;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato ed in particolare, ancorché non noti alla ricorrente, come ad esempio gli atti di gara che abbiano nel frattempo assegnato e/o stipulato la fornitura rispetto ai quali ci si riserva già fin da ora la proposizione di motivi aggiunti.
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2023, proposto da Scriptorium Decore S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Mascioli, Annalisa Lanzarini e Paolo Creta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi Milano Bicocca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano Bicocca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, per le ragioni indicate in motivazione.
Condanna l’Università degli Studi Milano Bicocca alla refusione, in favore della Scriptorium Decore S.r.l., delle spese di lite del presente giudizio, che si quantificano nella complessiva somma di €. 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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