Sentenza n. 202300011/2023
4a - Appalti- Affidamento Servizio Di Gestione Beni Comunali
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Fondazione Istituto D'Arte e Mestieri Vincenzo Roncalli, che gestiva il Centro di Formazione Professionale presso i locali comunali siti in Vigevano in Piazza Calzolaio d'Italia n. 11, ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Vigevano del 23 marzo 2021 numero 11, con la quale l'organo deliberante ha deciso di indire una procedura concorsuale per l'affidamento del servizio di gestione della struttura formativa. La Fondazione ricorrente ha contestato l'atto ritenendolo illegittimo sotto diversi profili procedurali e sostanziali, rappresentando che tale procedimento avrebbe inciso sulla continuità gestionale della struttura. Nel corso del giudizio, successivamente al ricorso iniziale, è intervenuta una deliberazione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2022 numero 14, con la quale l'amministrazione comunale ha deciso la prosecuzione della gestione del Centro di Formazione Professionale affidandola direttamente alla Fondazione Roncalli, venendo così a modificare radicalmente lo scenario controverso descritto nel ricorso.
Il quadro normativo
La materia dell'affidamento dei servizi pubblici e della gestione di strutture comunali è regolata dal Testo Unico delle Amministrazioni Pubbliche e dalle normative sul procedimento amministrativo, in particolare dal Codice del Commercio e dagli articoli pertinenti della Costituzione che garantiscono il diritto di accesso alle procedure di affidamento dei servizi pubblici secondo principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. Le deliberazioni di organi comunali relative all'indizione di procedure di gestione di servizi su beni pubblici devono conformarsi ai principi generali dell'azione amministrativa, e qualsiasi modifica sopravvenuta di tali deliberazioni incide sulla rilevanza della controversia riferita agli atti precedenti. Le amministrazioni comunali posseggono il potere di revocare o modificare i propri indirizzi attraverso successivi provvedimenti deliberativi, purché rispettino i vincoli normativi e contrattuali eventuali preesistenti.
La questione giuridica
Il punto controverso sottoposto al giudice amministrativo era la legittimità della deliberazione consiliare che disponeva l'indizione di una procedura concorsuale per l'affidamento della gestione del Centro di Formazione, procedimento che la Fondazione ricorrente riteneva lesivo dei propri diritti e in violazione di obblighi procedurali. Tuttavia, la questione giuridica si è trasformata durante il corso del giudizio dal momento che l'amministrazione è intervenuta con un nuovo atto deliberativo che ha disciplinato diversamente il medesimo servizio, affidandolo direttamente alla Fondazione Roncalli in continuità gestionale. La rilevanza della controversia iniziale veniva così meno, poiché la Giunta Comunale aveva sostanzialmente accolto le istanze della ricorrente attraverso un nuovo provvedimento che determinava un cambiamento radicale del contesto factum.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che l'intervento della deliberazione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2022 numero 14, con la quale è stata decisa la prosecuzione della gestione del servizio in favore della Fondazione ricorrente, avesse determinato una situazione di cessazione della materia del contendere, istituto processurale che trova applicazione quando sopravvengono fatti che rendono impossibile o privo di utilità pratica il provvedimento della sentenza su quanto dedotto in ricorso. Il giudice ha considerato che, indipendentemente dalla corretta valutazione della legittimità della deliberazione consiliare originaria, l'atto successivo della Giunta aveva di fatto neutralizzato l'effetto lesivo denunciato dalla ricorrente, accordandole il bene della vita che sostanzialmente perseguiva. Pertanto, il TAR ha ritenuto che non sussistesse più interesse della ricorrente a ottenere l'annullamento della deliberazione consiliare sul procedimento concorsuale, dal momento che l'amministrazione comunale stessa aveva adottato una deliberazione che escludeva l'indizione di tale procedimento e garantiva la continuità della gestione alla Fondazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, ha dichiarato cessata la materia del contendere sia con riguardo alla deliberazione del Consiglio Comunale del 23 marzo 2021 numero 11 che con riguardo alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2022 numero 14, compensando le spese di giudizio tra le parti, determinando così che ciascuna parte avrebbe sostenuto le proprie spese legali senza compensazione da parte della controparte. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere ha chiuso il giudizio senza pronunciamento nel merito delle illegittimità dedotte dalla ricorrente, poiché tali questioni avevano perso significato pratico a causa dell'intervento della nuova deliberazione favorevole alla Fondazione.
Massima
La cessazione della materia del contendere si verifica quando una controversia in materia di affidamento di servizi pubblici perde significato pratico per l'intervento di un nuovo provvedimento amministrativo che neutralizza gli effetti lesivi dell'atto impugnato, accordando alla ricorrente il bene della vita sostanzialmente dedotto in giudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento in parte qua della deliberazione del Consiglio Comunale di Vigevano 23.3.2021 n. 11 (doc. 2), con oggetto “affidamento del servizio di gestione del Centro di Formazione Professionale presso i locali di proprietà comunale, siti in Vigevano alla Piazza Calzolaio d'Italia n. 11 – Atto di indirizzo per l'indizione della procedura concorsuale finalizzata all'affidamento del servizio”, con l'annessa proposta n. 2021/922 e gli allegati pareri, pubblicata all'albo pretorio dal 14.4.2021 al 29.4.2021; e per l’annullamento, con motivi aggiunti presentati da Fondazione Istituto D'Arte e Mestieri Vincenzo Roncalli il 8/3/2022: in parte qua della deliberazione della Giunta comunale (“dGc”) di Vigevano 31.1.2022 n. 14 (doc. 27), con oggetto “Centro di Formazione Professionale presso i locali di proprietà comunale siti in Piazza Calzolaio d'Italia n. 11 – Prosecuzione attuale gestione esercitata dalla Fondazione Roncalli”, con gli allegati pareri, oltre a tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi inclusi quelli già impugnati con ricorso introduttivo, ossia in parte qua la deliberazione del Consiglio comunale (“dCc”) di Vigevano 23.3.2021 n. 11 (doc. 2), con oggetto “affidamento del servizio di gestione del Centro di Formazione Professionale presso i locali di proprietà comunale, siti in Vigevano alla Piazza Calzolaio d'Italia n. 11 – Atto di indirizzo per l'indizione della procedura concorsuale finalizzata all'affidamento del servizio”, con l'annessa proposta n. 2021/922 e gli allegati pareri, pubblicata all'albo pretorio dal 14.4.2021 al 29.4.2021 e tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi. sul ricorso numero di registro generale 883 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fondazione Istituto D'Arte e Mestieri Vincenzo Roncalli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Coppetti, Roberto Invernizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Invernizzi in Milano, via Vincenzo Monti n. 41; Comune di Vigevano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Parlato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vigevano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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