Sentenza n. 202301092/2023
4g - Ottemperanza - Tar Lombardia - Milano - Sez. Iv - Sentenza N. 2566/2022
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente Giancarlo Clapis aveva presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per l'ottemperanza a una precedente sentenza (sentenza n. 2566/2022 del 18 novembre 2022) che aveva annullato il diniego di Permesso di Costruire emanato dal Comune di Biassono il 13 novembre 2017. Il ricorrente aveva richiesto il permesso per la ricostruzione di un edificio di sua proprietà ubicato in Via dell'Olmo numero 7 a Biassono, che era parzialmente crollato a seguito di un evento meteorologico verificatosi nel 1985. Il Capo Settore Sviluppo del Territorio del Comune aveva negato il permesso con provvedimento protocollato al numero 141 del 2017, sottoscritto dall'architetto Danilo Lavelli. La sentenza precedente aveva ritenuto illegittimi sia il diniego che il preavviso di diniego del 16 ottobre 2017, disponendo l'annullamento di questi atti e di ogni altro provvedimento ad essi connesso.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto del diritto amministrativo della costruzione e della tutela della proprietà immobiliare, nonché nell'ambito della disciplina dei procedimenti di ottemperanza alle sentenze amministrative. Il Permesso di Costruire costituisce un atto amministrativo vincolante disciplinato dal Testo Unico dell'Edilizia (Decreto Legislativo 380/2001) e dalla relativa normativa regionale lombarda. L'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo disciplina i procedimenti di ottemperanza, finalizzati a verificare se l'amministrazione ha correttamente eseguito gli ordini e i divieti contenuti nella sentenza di primo grado. La giurisdizione amministrativa si estende ai provvedimenti amministrativi riguardanti la concessione o il diniego di permessi costruttivi, rappresentando un ambito fondamentale di tutela dei diritti soggettivi dei proprietari immobiliari.
La questione giuridica
Il punto rilevante nella presente fase non riguardava la fondatezza del ricorso principale, già risolta favorevolmente dalla precedente sentenza, bensì l'effettivo interesse del ricorrente a proseguire nel giudizio di ottemperanza. In particolare, era necessario verificare se, nel corso del procedimento di ottemperanza, la situazione di fatto fosse mutata in modo tale da rendere sopravvenuto l'interesse a ricorrere, ovvero se il Comune avesse già provveduto a ottemperare alla sentenza precedente mediante l'emanazione del Permesso di Costruire richiesto. La questione era rilevante perché la ricevibilità dei ricorsi amministrativi presuppone la permanenza dell'interesse del ricorrente nel corso di tutto il procedimento giurisdizionale, e la sentenza doveva pronunciarsi su questa condizione procedurale fondamentale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le risultanze istruttorie e gli atti della causa, ha ritenuto che nel corso del giudizio di ottemperanza fosse venuta a mancare la condizione procedurale essenziale dell'interesse del ricorrente a proseguire. Ciò significa che il giudice ha accertato che l'amministrazione comunale, nel periodo intercorso fra la sentenza di annullamento e il presente giudizio, ha presumibilmente provveduto a ottemperare alle disposizioni imposte dalla precedente sentenza, rendendo così il ricorso privo di utilità pratica e giuridica. La carenza di interesse sopravvenuta rappresenta una causa di improcedibilità del ricorso che deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, poiché tocca la fondamentale questione della continua sussistenza della pretesa azionabile. Il collegio giudicante ha correttamente applicato i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa secondo cui non possono essere pronunciate sentenze che non abbiano alcun effetto pratico sulle posizioni delle parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, respingendo quindi la domanda di ottemperanza sulla base di una ragione procedurale. Il giudice non ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, rimettendo il carico economico del contenzioso equamente fra le parti. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, in coerenza con i principi che governano l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massima
La ricevibilità di un ricorso amministrativo presuppone la permanenza dell'interesse del ricorrente nel corso di tutto il procedimento giurisdizionale, e qualora tale interesse venga meno durante il giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'ottemperanza alla Sentenza n. 2566/2022, resa dal TAR Milano, in data 18.11.2022, con cui sono state annullati i provvedimenti: - diniego al Permesso di Costruire depositato dal Sig. Clapis in data 26.09.2017 (rubricato al Prot. Gen. 16572, n. 141/2017) del 13.11.2017, a firma del Capo Settore Sviluppo del Territorio arch. Danilo Lavelli, mediante il quale il Comune di Biassono negava all'odierno ricorrente il Permesso di Costruire per la ricostruzione dell'edificio di sua proprietà, ubicato in Biassono, alla Via dell'Olmo n.7, parzialmente crollato a seguito di un evento meteorologico verificatosi nell'anno 1985; - se, e per quanto di necessità, il preavviso di diniego del 16.10.2017 (prot. 18217), a firma del Capo Ufficio Servizio Edilizia Privata inoltrato in data 17.10.2017 al ricorrente; - ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e connesso. sul ricorso numero di registro generale 132 del 2023, proposto da Giancarlo Clapis, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Simone Edoardo Barni, Giusi Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Biassono, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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