Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAAccolto

Sentenza n. 202301079/2023

3m - Pubblica Istruzione - Concorso Docenti - Classe Di Concorso A009 Discipline Grafiche - Approvazione Graduatoria

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un candidato ha partecipato al concorso straordinario bis indetto con D.D. 6 maggio 2022 n. 1081 per la classe di concorso A009 Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche in Lombardia. Con decreto 3446 del 24 agosto 2022, il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha approvato la graduatoria di merito del concorso, ma il ricorrente vi risultava escluso dall'elenco dei vincitori, sebbene questi ritenesse di dovere essere collocato alla sesta posizione con un punteggio di 107,75 punti. Sulla base di questa graduatoria, sono stati successivamente individuati i candidati beneficiari di contratti a tempo determinato destinati all'immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 59 comma 9-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 e assegnati alle diverse sedi scolastiche lombarde tra Milano, Monza e Brianza e Varese. Il ricorrente ha dunque impugnato dinanzi al TAR Lombardia l'intero procedimento di formazione e gestione della graduatoria, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti viziati e il riconoscimento della sua inclusione nella posizione spettantigli.

Il quadro normativo

Il ricorso si inquadra nel contesto della procedura straordinaria di reclutamento di insegnanti disciplinata dal decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, in particolare dall'articolo 59 comma 9-bis che prevede l'immissione in ruolo tramite contratti a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 2022/23. Le graduatorie di merito nei concorsi pubblici costituiscono provvedimenti amministrativi di notevole rilevanza che devono essere formati in conformità alle norme procedurali e sostanziali applicabili e ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e corretta valutazione del merito dei candidati. I difetti nella formazione di una graduatoria, sia di natura procedurale che sostanziale, determinano l'illegittimità e l'annullabilità del provvedimento e di tutti gli atti amministrativi che da essa derivano come conseguenza.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità della graduatoria di merito nella parte in cui ometteva l'inclusione del ricorrente nelle posizioni dovutegli secondo i criteri di valutazione stabiliti dal bando di concorso. Il ricorrente contestava che la graduatoria approvata non riflettesse correttamente il suo piazzamento, come dimostrerebbe il punteggio di 107,75 punti conseguito, e che tale esclusione determinasse una carica di illegittimità che si propagasse a tutti gli atti amministrativi successivi. La questione centrale riguardava se l'amministrazione avesse violato i criteri di valutazione del concorso e appliquato correttamente la disciplina procedimentale nel compilare e approvare la graduatoria.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto fondate le contestazioni sollevate dal ricorrente in ordine alla formazione della graduatoria di merito nella parte che lo escludeva dai vincitori. Sebbene la sentenza si presenti in forma essenziale contenente principalmente il dispositivo, l'accoglimento integrale del ricorso indica che il collegio ha riscontrato un vizio sostanziale nella graduatoria, consistente nel mancato inserimento del ricorrente nella posizione corretta corrispondente ai punteggi da lui conseguiti. Il TAR ha valutato che tale omissione rappresentasse un'illegittimità manifesta della graduatoria tale da imporne l'annullamento nella parte riguardante il ricorrente. Di conseguenza il giudice ha ordinato l'integrazione della graduatoria con l'inclusione del candidato ricorrente e ha esteso l'annullamento a tutti i provvedimenti successivi che traevano origine dall'errata graduatoria, quali l'individuazione dei destinatari di contratto e l'assegnazione alle sedi.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha accolto pienamente il ricorso disposto nell'ordinanza conclusiva. Ha ordinato l'annullamento del decreto 3446 del 24 agosto 2022 nella parte in cui escludeva il ricorrente dall'elenco dei vincitori e non lo collocava nella graduatoria alla sesta posizione con i 107,75 punti conseguiti, nonché l'annullamento della disposizione del 26 agosto 2022 relativa ai destinatari di contratto a tempo determinato e di tutti i successivi provvedimenti di assegnazione alle sedi scolastiche. Ha conseguentemente ordinato l'inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito del concorso nella posizione settima con 107,75 punti, con tutti gli effetti conseguenti per l'accesso alle procedure di immissione in ruolo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione dell'esito della causa.

Massima

La graduatoria di un concorso pubblico è illegittima quando omette ingiustificatamente l'inserimento di un candidato che ha conseguito punteggi meritevoli di collocamento in una determinata posizione secondo i criteri del bando, e tale vizio comporta l'obbligo di annullamento della graduatoria e di tutti i provvedimenti conseguenti con ripristino dei diritti del candidato escluso. Sintesi e rilievi pratici La sentenza rappresenta un intervento decisivo di tutela della legalità amministrativa nel settore del reclutamento del personale docente, garantendo che i candidati ai concorsi pubblici per l'insegnamento abbiano effettiva parità di trattamento e corretta valutazione dei meriti conseguiti. Per il ricorrente la decisione comporta il ripristino della sua posizione nella graduatoria con collocamento alla settima posizione e quindi l'accesso alle procedure di immissione in ruolo da cui era stato indebitamente escluso, con conseguenti effetti sulla stipula di contratto a tempo determinato e successiva immissione in ruolo. Per l'amministrazione scolastica comporta l'obbligo di riadattare e rettificare tutti i provvedimenti successivi alla graduatoria viziata, garantendo piena trasparenza e corretta applicazione dei principi costituzionali di merito nel reclutamento della categoria docente. La sentenza evidenzia l'importanza della rigorosa osservanza delle procedure di formazione delle graduatorie concorsuali e la responsabilità dell'amministrazione di controllarle con accuratezza prima dell'approvazione definitiva. Il pronunciamento si inserisce nel filone più ampio della giurisprudenza amministrativa che ha progressivamente rafforzato le tutele in materia di concorsi pubblici come strumenti di selezione imparziale e meritocratica del personale, particolarmente rilevante nel settore dell'istruzione dove la qualità del reclutamento incide direttamente sulla formazione delle nuove generazioni.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'annullamento
del decreto 3446 del 24 agosto 2022, protocollo del Registro Decreti m_pi. AOODRLO. (U). 0003446, con cui il Direttore generale per la Lombardia, Dottoressa -OMISSIS-, ha approvato per la Regione Lombardia in riferimento al concorso indetto con D. D. 6 maggio 2022, n. 1081 (detto straordinario bis), la graduatoria di merito per la classe di concorso A009 Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche, con allegato elenco dei vincitori nella parte in cui non include -OMISSIS- alla posizione sesta con punti 107,75;
per l'inserimento di -OMISSIS- nella graduatoria di merito del concorso indetto con D. D. 6 maggio 2022, n° 1081 (detto straordinario bis) per la classe di concorso A009 Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche nella regione Lombardia, alla posizione sesta (rectius settima) con punti 107,75;
della disposizione del 26 agosto 2022, protocollo del Registro Ufficiale m_pi. AOODRLO. (U). 0023638, con cui il Direttore generale per la Lombardia, Dottoressa -OMISSIS-, ha individuato i destinatari di contratto a tempo determinato a decorrere dall' a.s. 2022/23, preordinato alla successiva immissione in ruolo ai sensi della procedura di cui dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per la classe di concorso Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche;
del provvedimento protocollo m_pi. A00USPMI. REGISTRO UFFICIALE. U.00014097 del 31/8/2022 dell'Ufficio scolastico territoriale di Milano di assegnazione dei vincitori del concorso alle sedi scolastiche;
del provvedimento protocollo m_pi. A00USPMB. REGISTRO UFFICIALE. U.0007884 del 1/9/2022 dell'Ufficio scolastico territoriale di Monza e Brianza di assegnazione dei vincitori del concorso alle sedi scolastiche;
del provvedimento protocollo m_pi. A00USPVA. REGISTRO UFFICIALE. U.0006916 del 2/9/2022 dell'Ufficio scolastico territoriale di Varese di assegnazione dei vincitori del concorso alle sedi scolastiche;
di ogni atto presupposto e successivo comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 2767 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Borello, Giovanni Peluso e Domenico Antonio Rodà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rodà in Milano, Via Lentasio, n. 8;
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
DIRETTORE GENERALE IN CARICA DELL’USR-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LOMBARDIA non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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