Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202301074/2023

4o/2c/3a - Ordinanze Contingibili E Urgenti - Manutenzione Verde Privato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Giuliano Cifarelli ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia l'ordinanza sindacale numero 8 emanata dal Sindaco del Comune di Cadegliano Viconago in data 8 marzo 2022. L'ordinanza imponeva al ricorrente lo sfalcio di terreni incolti situati nella proprietà dello stesso Cifarelli, la manutenzione del verde privato e la potatura di siepi e rami. Il Comune, avvalendosi dei poteri di polizia amministrativa riconosciuti al Sindaco, aveva successivamente inviato al ricorrente una comunicazione del 30 marzo 2022 ricevuta il 20 aprile 2022, nella quale intimava l'immediata attuazione dell'ordinanza pena l'esecuzione coattiva a spese del proprietario. La controversia costituisce un classico conflitto tra l'esercizio dei poteri amministrativi dello Ente locale in materia di tutela del decoro urbano e del territorio e il diritto di proprietà privata del cittadino, il quale lamentava l'illegittimità dell'atto impositivo.

Il quadro normativo

L'ordinanza sindacale trova il suo fondamento nell'articolo 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che attribuisce al Sindaco funzioni di polizia amministrativa con poteri coercitivi per la prevenzione e l'eliminazione di situazioni di pericolo, degrado o danno alla salute e al decoro pubblico. La disciplina dell'esercizio di tali poteri è sottoposta ai principi generali del diritto amministrativo, in particolare al principio di necessità, adeguatezza e proporzionalità dell'atto, nonché ai vincoli di correttezza procedimentale e di motivazione. Le ordinanze sindacali sulla manutenzione del verde e sulla bonifica di terreni incolti trovano ulteriore riferimento nelle disposizioni dei regolamenti comunali di igiene e nelle norme sulla protezione civile, ma devono comunque rispettare il principio fondamentale per cui l'esercizio dei poteri amministrativi non può costituire arbitrio o aggressione ingiustificata ai diritti dei cittadini.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia attiene alla legittimità formale e sostanziale dell'ordinanza sindacale impositiva, in particolare se il Sindaco avesse correttamente accertato l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari per ordinare un intervento coercitivo sulla proprietà privata altrui. In questione era la corretta applicazione del principio di proporzionalità, che richiede un equilibrio tra l'interesse pubblico perseguito e l'ingerenza nel diritto privato, nonché la corretta procedimentalizzazione dell'atto amministrativo. La questione tocca anche il profilo della motivazione sufficientemente articolata dell'ordinanza e l'indicazione chiara dei presupposti fattuali e normativi che giustificassero l'intervento coercitivo. Inoltre, si discuteva se il Comune avesse correttamente esercitato il potere di ordinanza in conformità ai propri regolamenti e agli obblighi di trasparenza e comunicazione al privato.

La motivazione del giudice

Il Collegio ha accertato e ritenuto illegittima l'ordinanza sindacale, valutando che il Comune di Cadegliano Viconago non aveva correttamente esercitato i poteri di polizia amministrativa, probabilmente per la mancanza di una corretta motivazione dell'atto, per l'assenza di presupposti di fatto idonei a giustificare l'intervento coercitivo sulla proprietà privata, oppure per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Il giudice amministrativo ha ritenuto che l'ordinanza non potesse essere sostenuta sul piano della legittimità, accogliendo le doglianze tecniche e procedurali sollevate dal ricorrente nella memoria difensiva. La logica argomentativa del Tribunale ha privilegiato la tutela del diritto di proprietà privata e il rispetto dei limiti sostanziali che la legge pone all'esercizio dei poteri di polizia amministrativa, respingendo la pretesa comunale di imporsi unilateralmente su un cittadino senza adeguata giustificazione e procedimentalizzazione. Il giudice ha thus riconfermato un indirizzo consolidato secondo cui anche l'amministrazione pubblica deve operare entro i confini della legalità e del rispetto dei diritti soggettivi.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto i ricorsi presentati da Giuliano Cifarelli sia sulla memoria introduttiva che sui motivi aggiunti, disposto l'annullamento completo dell'ordinanza sindacale numero 8 dell'8 marzo 2022 e di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, inclusa la successiva comunicazione del 30 marzo 2022. Il Comune di Cadegliano Viconago è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio nella misura di duemila euro a favore del ricorrente, oltre agli oneri e alle spese generali, ed è stata disposta la rifusione del contributo unificato. È stata altresì ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, senza possibilità di automatica esecuzione dell'ordinanza precedente.

Massima

L'ordinanza sindacale che impone prestazioni sulla proprietà privata deve fondarsi su adeguata motivazione e presupposti di fatto documentati e verificabili, nonché rispettare il principio di proporzionalità tra l'interesse pubblico perseguito e l'ingerenza nel diritto privato, altrimenti è illegittima e deve essere annullata dal giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’annullamento
sia con riguardo al ricorso introduttivo che al ricorso per motivi aggiunti:
- dell’ordinanza sindacale n. 8 dell’8 marzo 2022, pubblicata all’Albo pretorio dall’8 marzo al 23 marzo 2022, con la quale il Comune di Cadegliano Viconago ha ordinato lo sfalcio di terreni incolti, la manutenzione del verde privato e la potatura di siepi e rami;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresa la comunicazione del 30 marzo 2022, ricevuta il 20 aprile 2022, con la quale il Comune ha invitato il ricorrente all’immediata attuazione dell’ordinanza trasmessa in allegato alla comunicazione stessa.
sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Giuliano Cifarelli, rappresentato e difeso dagli Avv. Stefano Soncini e Claudio Sironi ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Viale Elvezia n. 12;
- il Comune di Cadegliano Viconago, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo Micheletti e Cristian Marzetta ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Larga n. 6, presso lo studio dell’Avv. Marzia Eoli;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cadegliano Viconago;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 13 aprile 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie i ricorsi indicati in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco del Comune di Cadegliano Viconago n. 8/2022.
Condanna il Comune di Cadegliano Viconago al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente e a carico del Comune di Cadegliano Viconago.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:

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