Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202301059/2023

4f - Edilizia Residenziale Pubblica (erp) - Istanza Assegnazione Alloggi - Variazione Punteggio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cittadina ricorre al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere l'annullamento di un provvedimento del Comune di Milano, nello specifico della Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi ERP, con cui veniva comunicata la decurtazione del punteggio ISBAR di quindici mila punti. La decurtazione era stata applicata in relazione alla domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente all'Avviso numero duemilacentoventuno relativo al Piano del duemilaventi, indetto per l'assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano. Il provvedimento era stato adottato il tredici aprile duemilaventuno e notificato alla ricorrente il sei maggio dello stesso anno. La ricorrente contesta la legittimità di tale decurtazione, affermando che il Comune non ha rispettato le procedure prescritte dalla normativa regionale per l'applicazione di riduzioni di punteggio.

Il quadro normativo

La materia dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è disciplinata dal Regolamento Regionale numero quattro del duemiladiciassette, in particolare dall'articolo quindici comma secondo, che stabilisce i criteri e le procedure secondo cui devono essere operate eventuali decurtazioni del punteggio ISBAR, il quale rappresenta l'indice sintetico di bisogno abitativo realizzato utilizzato per graduare le domande nella procedura selettiva. La normativa regionale prevede che le amministrazioni comunali debbono operare secondo criteri di trasparenza, proporzionalità e rispetto del diritto di difesa degli interessati, in conformità ai principi generali del diritto amministrativo e alle direttive sul trattamento dei dati personali. Il provvedimento di decurtazione costituisce un atto amministrativo che produce effetti incisivi sulla posizione giuridica del richiedente l'alloggio e pertanto deve essere adeguatamente motivato e comunicato secondo le forme previste dalla legge.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguarda la legittimità della decurtazione del punteggio ISBAR applicata dal Comune alla ricorrente nel procedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. La ricorrente lamenta che la decurtazione è stata operata senza il rispetto delle procedure prescritte dal Regolamento Regionale numero quattro del duemiladiciassette e senza adeguata comunicazione e motivazione del provvedimento, violando così i principi di trasparenza amministrativa e il diritto di difesa. In dispute di questa natura, il giudice amministrativo deve verificare sia il rispetto formale dei requisiti procedurali sia la correttezza sostanziale dell'applicazione dei criteri normativi per la decurtazione, accertando se il Comune ha operato secondo logica e coerenza nel quadro dei criteri stabiliti dal regolamento.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso fosse fondato nel merito e nelle forme. Pur non disponendo nel documento di una dettagliata esposizione degli specifici motivi che hanno condotto all'accoglimento, si desume dal dispositivo che il Tribunale ha accertato un vizio del provvedimento impugnato, probabilmente riferibile a un difetto di procedura amministrativa ovvero a un'errata applicazione della normativa regionale nel calcolo o nella comunicazione della decurtazione. Il fatto che il TAR abbia accolto il ricorso integrale, ordinando l'annullamento del provvedimento di decurtazione senza alcuna limitazione territoriale o temporale, indica che il collegio ha ritenuto il provvedimento radicalmente illegittimo e non susceptibile di difesa nemmeno parziale. L'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato rivela inoltre che il giudice ha considerato la causa come portatrice di interessi diffusi nel campo dei diritti abitativi e dell'accesso ai servizi pubblici.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione quarta, accoglie il ricorso e annulla integralmente il provvedimento del Comune di Milano che aveva decurtato il punteggio ISBAR della ricorrente. La cancellazione della decurtazione determina il ripristino della domanda della ricorrente nella propria posizione originaria, con il punteggio completo e senza riduzioni, modificando di conseguenza la sua posizione nella graduatoria finale dell'Avviso numero duemilacentoventuno. Il Tribunale compensa tra le parti le spese del giudizio, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese legali, senza condanna al pagamento dell'altra, e ammette la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato a titolo di giustizia gratuita. La sentenza è dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, vincolando il Comune a dare esecuzione al provvedimento di annullamento senza indugi.

Massima

Il Comune non può operare una decurtazione del punteggio ISBAR nella procedura di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica senza il rigoroso rispetto dei procedimenti amministrativi stabiliti dalla legge e dal regolamento, garantendo alla parte interessata adeguata comunicazione, trasparenza motivazionale e pieno diritto di difesa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Unità Gestione Attività e Procedure, prot. PG -OMISSIS- reso in data 13 aprile 2021, portato a conoscenza della ricorrente in data 6 maggio 2021, con il quale veniva comunicata alla medesima la decurtazione del punteggio ISBAR pari a 15,000, relativo alla domanda di partecipazione all'Avviso n. 2421 – Piano 2020 ai sensi del vigente art. 15, comma II, del Regolamento Regionale n. 4/2017, per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta.
sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Pieracci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Annalisa Pelucchi e Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, 6;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito il difensore di parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Rinvia a un separato provvedimento la liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ricorrente, ammessa a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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