Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202301049/2023

4a - Affidamenti - Lavori - Lavori Risanamento Strutturale Di Gallerie - Lotto N. 3 - Aggiudicazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Collini Lavori s.p.a. ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia avverso la determina del 13 dicembre 2022 con cui il Responsabile della Gestione Appalti Lavori Manutenzione di ANAS S.p.A. ha aggiudicato il lotto numero 3 (relativo alla Lombardia) alla società Europea 92 s.p.a. La controversia scaturisce dalla procedura aperta indetta da ANAS per l'affidamento di un Accordo quadro quadriennale riguardante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e risanamento strutturale di gallerie, suddiviso complessivamente in otto lotti geografici. Collini Lavori, presumibilmente partecipante alla medesima gara, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione ritenendo che la selezione della ditta aggiudicataria fosse affetta da illegittimità nel procedimento di valutazione e assegnazione del lotto. La società ricorrente ha chiesto inoltre la sospensione cautelare dell'efficacia della determina contestata, al fine di bloccare temporaneamente l'esecuzione dell'affidamento fino alla definizione del giudizio.

Il quadro normativo

La fattispecie si colloca nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici e degli appalti, ove si applicano i principi generali in materia di procedure di gara e di trasparenza nelle aggiudicazioni. Il provvedimento impugnato è una determina amministrativa, atto tipico mediante il quale una pubblica amministrazione assume decisioni di gestione e assegnazione di risorse economiche, nel caso specifico relativa all'aggiudicazione di un appalto. La procedura aperta per l'affidamento di accordi quadro rappresenta uno degli strumenti più trasparenti e competitivi messi a disposizione dalla normativa sui contratti pubblici, poiché consente la partecipazione di qualsiasi operatore economico interessato, senza restrizioni eccessive. Il giudizio amministrativo in materia di appalti consente al ricorrente di controversia la verifica del rispetto della corretta istruttoria, della coerenza del procedimento e dell'assenza di vizi procedurali che possano invalidare l'atto di aggiudicazione.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia risiede nella legittimità della determina di aggiudicazione adottata da ANAS, vale a dire se la selezione dell'aggiudicataria sia avvenuta nel pieno rispetto dei criteri e delle condizioni stabiliti dal bando di gara, senza violazioni procedurali o discriminazioni ingiustificate nei confronti della ricorrente. Collini Lavori ha sostenuto che l'assegnazione del lotto a favore di Europea 92 s.p.a. fosse viziata da irregolarità nella valutazione delle offerte, nella applicazione dei criteri di selezione oppure in altre fasi cruciali della procedura di gara. Il giudice amministrativo doveva accertare se sussistessero effettivamente tali vizi e se questi fossero idonei a inficiare la validità della determina.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato nel merito il ricorso e le memorie depositate dalle parti costituite in giudizio, ha ritenuto di non accogliere le censure sollevate da Collini Lavori. Il collegio giudicante ha evidentemente concluso che la procedura di aggiudicazione era stata condotta in conformità alle previsioni normative e contrattuali, e che la scelta di ANAS di assegnare il lotto a Europea 92 s.p.a. era legittima e corretta dal punto di vista procedimentale e sostanziale. Il giudice ha presumibilmente verificato che i criteri di valutazione erano stati applicati in maniera uniforme, che l'offerta della ditta aggiudicataria possedeva i requisiti richiesti e che non sussistevano violazioni procedurali ascrivibili all'amministrazione. La logica argomentativa del TAR è orientata al riconoscimento della validità del procedimento e della decisione amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Collini Lavori s.p.a., sia nel merito che nella richiesta di sospensione cautelare dell'efficacia della determina. La Corte ha inoltre compensato le spese processuali tra le parti, stabilendo che ciascuna sostiene i propri costi. La sentenza è pienamente esecutiva ed efficace, consentendo a ANAS di procedere all'esecuzione dell'affidamento del lotto 3 a Europea 92 s.p.a. senza ulteriori limitazioni o ostacoli.

Massima

La legittimità di una determina amministrativa di aggiudicazione di appalto pubblico è riconosciuta quando la procedura di gara sia stata svolta secondo le regole normative e i criteri di valutazione siano stati applicati uniformemente, senza vizi procedurali o discriminazioni nel trattamento dei concorrenti. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente sentenza. Magistrati componenti: Gabriele Nunziata, Presidente; Alberto Di Mario, Consigliere; Silvia Cattaneo, Consigliere Estensore. Nella controversia tra Collini Lavori s.p.a., ricorrente, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale secondo i Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio in Milano, corso Venezia 10; ANAS s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Marino, Ilaria Ruscelli e Paola Cannata, con domicilio eletto presso lo studio in Milano, via Corradino D'Ascanio, 3; Europea 92 s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Biagio Giliberti, Giuseppe Bruno, Jacopo Ferri e Simone Brambilla, con domicilio eletto presso lo studio in Milano, piazzetta M. Bossi 1. Oggetto del ricorso numero 69 del 2023: annullamento della determina del 13 dicembre 2022 emanata dal Responsabile Gestione Appalti Lavori Manutenzione di ANAS S.p.A., con la quale è stata aggiudicata il lotto numero 3 (Lombardia) della procedura aperta indetta per l'affidamento dell'Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di gallerie suddiviso in otto lotti, alla società Europea 92 s.p.a. Visti il ricorso e gli allegati documenti; visti gli atti di costituzione in giudizio di ANAS s.p.a. e Europea 92 s.p.a.; vista la relazione istruttoria della relatrice dott.ssa Silvia Cattaneo presentata in udienza pubblica del 27 aprile 2023; uditi i difensori delle parti; esaminati tutti gli atti della causa. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto come descritto, lo respinge. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente. Così deciso nella camera di consiglio di Milano il giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati sopra nominati. Esito: RESPINGE. Tribunale: TAR Lombardia, Sezione Quarta. Data della sentenza: 27 aprile 2023.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determina del 13.12.2022 con la quale il Responsabile Gestione Appalti Lavori Manutenzione di ANAS S.p.A. ha aggiudicato all'odierna controinteressata il lotto n. 3 (Lombardia) della procedura aperta indetta dalla stessa ANAS per “l'affidamento dell'Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di gallerie suddiviso in 8 lotti.
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2023 proposto dalla Collini Lavori s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Venezia 10;
Anas s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Marino, Ilaria Ruscelli e Paola Cannata e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Milano, via Corradino D'Ascanio, 3;
Europea 92 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Biagio Giliberti, Giuseppe Bruno, Jacopo Ferri e Simone Brambilla, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, piazzetta M. Bossi 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anas s.p.a. e della Europea 92 s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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