Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAInammissibile

Sentenza n. 202301046/2023

3g - Ottemperanza - Tribunale Di Monza - Sezione Lavoro - Sentenza N. 429/2021

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso riguarda l'ottemperanza della sentenza numero 429/2021 emanata dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, depositata il 22 settembre 2021 e notificata con formula esecutiva il 23 febbraio 2022. Una persona, le cui generalità sono state oscurate per tutela della privacy, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, denunciando apparentemente l'inadempimento da parte dell'amministrazione dell'obbligo di eseguire la sentenza del giudice ordinario. Il ricorso è stato registrato al numero 267 del 2023 e sottoposto all'esame della Sezione Terza del TAR Lombardia. La controversia origina da una precedente decisione del Tribunale di Monza che aveva condannato l'amministrazione scolastica a specifici adempimenti, la cui esecuzione è divenuta oggetto della presente controversia amministrativa.

Il quadro normativo

Le sentenze di ottemperanza trovano disciplina nel codice del processo amministrativo e nei principi generali del diritto processuale civile, che attribuiscono al giudice ordinario competenza sulla verifica dell'esecuzione delle proprie sentenze nei confronti della pubblica amministrazione. Tuttavia, il TAR mantiene competenza per le questioni di legittimità amministrativa connesse all'esecuzione di sentenze riguardanti la materia scolastica e gli atti del Ministero dell'Istruzione. La sentenza sottoposta a ottemperanza era stata depositata dal Tribunale di Monza, competente per materia, che aveva riconosciuto diritti o obblighi verso l'amministrazione scolastica. La presente controversia rientra nel controllo giurisdizionale sulla corretta esecuzione di tale decisione e sulla verifica dell'adempimento dei vincoli imposti al Ministero.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se il Ministero dell'Istruzione e del Merito avesse effettivamente e correttamente eseguito la sentenza precedente del Tribunale di Monza, ovvero se sussistessero ancora elementi di inadempimento o di esecuzione difettosa. La ricorrente chiedeva al TAR di verificare lo stato di ottemperanza e presumibilmente di ordinare all'amministrazione di completare gli adempimenti mancanti o di sanare i difetti nell'esecuzione già avvenuta. La questione tocca il diritto della persona a ottenere l'effettiva tutela giurisdizionale e l'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alle decisioni del potere giudiziario, questioni fondamentali per l'effettività dello stato di diritto.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso per l'ottemperanza dovesse essere dichiarato improcedibile, il che significa che il ricorso non poteva proseguire secondo il normale corso procedurale. La dichiarazione di improcedibilità, in un ricorso di ottemperanza, solitamente ricorre quando il vizio che ha originato il ricorso si è rimosso nel corso del procedimento, quando l'amministrazione ha ottemperato completamente alla sentenza precedente rendendo il ricorso privo di oggetto, oppure quando sono venuti meno i presupposti per la continuazione della causa. Il collegio giudicante, in camera di consiglio il 20 aprile 2023, ha valutato gli atti e le deduzioni delle parti e ha concluso che le condizioni per il proseguimento del ricorso non sussistevano più. Tale decisione è stata motivata sulla base dell'articolo 52 del decreto legislativo numero 196 del 2003 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento GDPR, in quanto si è ritenuto necessario oscurare le generalità della ricorrente al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona interessata.

La decisione

Il TAR Lombardia, Sezione Terza, ha dichiarato improcedibile il ricorso, impedendo che la controversia proseguisse verso una decisione nel merito. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sopportato le proprie spese processuali senza obbligo di rimborso reciproco. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente. La conseguenza pratica della dichiarazione di improcedibilità è che il ricorrente non ha ottenuto una pronuncia nel merito sulla questione dell'ottemperanza, ma il procedimento si è concluso per sopravvenuta mancanza dei presupposti processuali.

Massima

Quando in un ricorso per l'ottemperanza di una sentenza precedente vengono meno i presupposti che avevano originato la controversia, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile, senza necessità di pronunzia nel merito sulla questione dell'adempimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l’ottemperanza
della sentenza n. 429/2021 depositata in data 22 settembre 2021 del Tribunale di Monza-sezione Lavoro, notificata con formula esecutiva in data 23 febbraio 2022.
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Cosseria, n. 2;
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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