Sentenza n. 202301044/2023
2f - Ottemperanza - Tribunale Di Monza - Giudice Del Lavoro - Sentenza N. 26/2022
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Marco Fusari, ha proposto ricorso per ottemperanza avverso il Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'inadempimento di una sentenza emessa dal Tribunale di Monza, sezione Lavoro, in data 19 gennaio 2022. Tale sentenza precedente, come si evince dall'oggetto della causa, riguardava presumibilmente una controversia relativa a materia di lavoro pubblico nel settore scolastico o una questione di diritti del ricorrente connessi al rapporto di impiego con l'amministrazione dell'istruzione. Il Ministero dell'Istruzione, nonostante l'esecuzione della sentenza fosse stata notificata con formula esecutiva il 23 febbraio 2022, non aveva spontaneamente ottemperato alle disposizioni ordinate dal giudice di primo grado. Per tale ragione, il ricorrente si è dovuto rivolgere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel 2023 al fine di ottenere la coazione all'esecuzione amministrativa della sentenza non rispettata dall'amministrazione statale.
Il quadro normativo
I ricorsi per ottemperanza sono disciplinati dalle norme del processo amministrativo e rappresentano lo strumento attraverso il quale il giudice garantisce l'attuazione effettiva delle proprie sentenze quando l'amministrazione destinataria del provvedimento giurisdizionale omette di eseguirlo voluntatis. La materia è regolata dalle disposizioni del Codice del processo amministrativo, con particolare riferimento alle procedure di coazione all'esecuzione e alla nomina del commissario ad acta quale rimedio ex lege quando l'amministrazione persiste nell'inadempimento. La sentenza fa inoltre riferimento alle norme sulla tutela dei dati personali, in particolare l'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), che disciplinano l'oscuramento delle generalità di una parte quando sussistono ragioni di tutela della dignità della persona interessata.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia consisteva nel verificare se l'amministrazione dell'istruzione, pur essendo stata condannata dalla sentenza del Tribunale di Monza, avesse ottemperato correttamente e tempestivamente agli obblighi in essa contenuti, oppure se persistesse nell'inadempimento e rendesse necessaria la nomina di un commissario ad acta quale strumento coattivo di esecuzione. La questione rivestiva importanza fondamentale per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, affinché le sentenze dei giudici non restassero mere dichiarazioni di diritto prive di concreta attuazione nei confronti della pubblica amministrazione. L'assenza di spontanea ottemperanza metteva in rilievo il problema dell'osservanza del principio di legalità amministrativa e del principio secondo cui nessuna amministrazione può sottrarsi agli obblighi dettati da una sentenza definitiva.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato la situazione e, considerando il permanente inadempimento dell'amministrazione scolastica rispetto agli ordini impartiti dalla sentenza di primo grado, ha ritenuto di accogliere il ricorso per ottemperanza nei termini di una motivazione non pienamente esplicitata nel testo depositato ma desumibile dalle circostanze fattuali. Il collegio ha evidentemente valutato come sussistenti i presupposti per ordinare l'esecuzione della sentenza e per disporre la nomina di un commissario ad acta, meccanismo risarcitorio che consente al giudice di surrogare la volontà amministrativa quando quest'ultima si dimostri carente. La decisione di accoglimento comportava implicitamente il riconoscimento dell'inadempimento dell'amministrazione e la necessità di ricorrere a strumenti di carattere coattivo al fine di garantire l'effettiva esecuzione del provvedimento giurisdizionale anteriore.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto avverso il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ha inoltre condannato l'amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio nella misura di 1.500 euro, oltre alle spese generali e agli accessori di legge eventualmente dovuti, somma destinata al procuratore che si era dichiarato antistatario. Ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, con la nomina di un commissario ad acta cui spetterà l'incarico di dare concreta attuazione ai provvedimenti della sentenza del Tribunale di Monza rimasti inosservati. Infine, in ragione della natura della controversia e della necessità di proteggere la dignità della persona ricorrente, ha disposto l'oscuramento delle generalità nel provvedimento, in conformità alle normative sulla protezione dei dati personali.
Massima
Quando l'amministrazione pubblica non ottempera spontaneamente a una sentenza pur notificata con formula esecutiva, il giudice amministrativo può ordinare la nomina di un commissario ad acta quale strumento di coazione all'esecuzione, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e la supremazia del principio di legalità amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l’ottemperanza della sentenza n. 26/2022 depositata in data 19 gennaio 2022 del Tribunale di Monza-sezione Lavoro, notificata con formula esecutiva in data 23 febbraio 2022. sul ricorso numero di registro generale 234 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Cosseria, n. 2; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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