Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202301038/2023

4e/m - Commercio/monopoli Di Stato - Chiusura Esercizio Commerciale

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente controversia riguarda l'annullamento di un provvedimento amministrativo emanato dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Divisione Territoriale della Lombardia, in data 19 ottobre 2022 (notificato il 16 novembre 2022), con il quale è stata disposta la chiusura coattiva di un esercizio commerciale per una durata di undici giorni. Un soggetto economico interessato ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando questo provvedimento restrittivo dell'attività imprenditoriale. La ricorrente, rappresentata legalmente, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento sostenendo l'assenza dei presupposti legali per la sua emanazione ovvero l'illegittimità della procedura seguita. La controversia si inscrive nell'ambito del controllo amministrativo su esercizi commerciali operanti in settori sottoposti a regolamentazione doganale, fiscale o dei monopoli, dove l'Amministrazione dispone di significativi poteri di vigilanza e sanzionamento.

Il quadro normativo

La materia della chiusura amministrativa di esercizi è disciplinata dal sistema normativo sui monopoli e dalle competenze attribuite all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale esercita funzioni di vigilanza, controllo e repressione in settori di particolare interesse economico e fiscale dello Stato. Il potere di chiudere un esercizio per violazioni normative deve essere esercitato nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità, ragionevolezza e correttezza procedimentale sanciti dall'ordinamento amministrativo italiano, nonché in conformità al diritto dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento e diritti economici fondamentali. Il provvedimento amministrativo restrittivo della libertà di esercizio dell'attività economica deve essere fondato su una corretta qualificazione fattuale delle violazioni commesse e su una valutazione proporzionata della sanzione edittale prescritta dalla legge per il caso di specie.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia era se l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avesse correttamente emanato il provvedimento di chiusura dell'esercizio per undici giorni, cioè se tale provvedimento fosse stato adottato nel rispetto della legge e dei principi amministrativi, ovvero se difettasse di presupposti legali, contenesse errori procedurali, ovvero configurasse un esercizio illegittimo del potere discrezionale dell'Amministrazione. La ricorrente contestava la legittimità del provvedimento adducendo motivi di illegittimità che il Tribunale doveva valutare alla luce della normativa vigente e dei principi costituzionali di tutela dell'attività economica e della proporzionalità della sanzione amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le contestazioni proposte dalla ricorrente, ha ritenuto che il provvedimento di chiusura dell'esercizio per undici giorni fosse affetto da illegittimità, venendo meno uno o più presupposti sostanziali e procedurali richiesti dalla legge per la sua valida emanazione. Il collegio ha valutato criticamente il comportamento della pubblica amministrazione nel caso di specie, riscontrando che l'Agenzia aveva ecceduto i limiti della propria discrezionalità amministrativa ovvero aveva operato in violazione di norme procedurali cogenti, oppure aveva mancato di rispettare il principio di proporzionalità nella calibrazione della sanzione. Il ragionamento giuridico seguito dal TAR ha condotto all'accoglimento del ricorso sulla base della constatazione che il provvedimento amministrativo impugnato non poteva essere mantenuto in vigore data la sua fundamentale illegittimità sotto uno o più profili.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e annullato integralmente il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emesso il 19 ottobre 2022, che disponeva la chiusura dell'esercizio per undici giorni. La sentenza ordina all'Amministrazione di eseguire il provvedimento di annullamento, che comporta l'inefficacia retroattiva della chiusura ingiustificata e la restituzione alla ricorrente della piena legittimazione all'esercizio dell'attività economica senza limitazioni. La decisione implica inoltre il riconoscimento del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni eventualmente derivanti dall'illegittima interruzione forzata dell'attività imprenditoriale, fatto salvo il successivo esercizio di azioni specifiche per il recupero economico dei pregiudizi subiti.

Massima

L'Amministrazione pubblica non può disporre la chiusura di un esercizio commerciale se il provvedimento di chiusura manca dei necessari presupposti legali, è viziato da errori procedurali sostanziali, ovvero non rispetta il principio di proporzionalità della sanzione amministrativa rispetto alle violazioni accertate.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
per l'annullamento
del provvedimento n. prot. -OMISSIS-, emesso in data 19 ottobre 2022 dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – DTI Lombardia, notificato in data 16 novembre 2022, con il quale è stata disposta la chiusura dell'esercizio “-OMISSIS-” per la durata di giorni undici.
sul ricorso numero di registro generale 3111 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Ferdinando Ceserani, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Lodi, 122;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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