Sentenza n. 202301025/2023
3n/x - Sanità - Dati Definitivi Specialistica Ambulatoriale 2020
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
TOMA Advanced Biomedical Assays, azienda che fornisce servizi di specialistica ambulatoriale, ha ricorso davanti al TAR Lombardia impugnando provvedimenti della Regione Lombardia e delle ATS (Aziende Territoriali Sanitarie) di Milano e Insubria, datati aprile 2022, relativi al pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni erogate nell'anno 2020. La controversia è sorta perché, in seguito a una revisione dei dati da parte della Regione Lombardia, il valore del finanziamento per la specialistica ambulatoriale è stato modificato al ribasso, determinando una riduzione della compensazione spettante alla ricorrente rispetto alle elaborazioni precedenti. La ricorrente ha presentato due distinti ricorsi, uno contro l'ATS Città Metropolitana di Milano e uno contro l'ATS Insubria, contestando legittimità e correttezza di questa revisione, che riteneva illegittima e priva di adeguato fondamento normativo e fattuale.
Il quadro normativo
La controversia rientra nel complesso ambito della programmazione sanitaria regionale e della negoziazione per i compensi delle prestazioni erogate da strutture private del sistema sanitario. La disciplina applicabile comprende il decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 502, il decreto legge 24 giugno 2012 numero 95, la legge 23 dicembre 2015 numero 208, nonché una serie di delibere della Giunta Regionale della Lombardia, tra cui la DGR XI/4049 del 14 dicembre 2020, la DGR XI/4061 del 16 dicembre 2020, la DGR XI/4773 del 26 maggio 2021 e la DGR XI/6387 del 16 maggio 2022. Questa normativa attribuisce alla Regione Lombardia ampi poteri di programmazione, direzione e controllo del sistema sanitario regionale, inclusa la determinazione dei finanziamenti per le prestazioni di specialistica ambulatoriale fornite da strutture private.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia non risiede semplicemente nella valutazione dei meriti della decisione regionale, bensì in una questione preliminare e decisiva di carattere processuale: se cioè il Tribunale Amministrativo Regionale possieda la giurisdizione necessaria per pronunciarsi su provvedimenti che attengono alla determinazione dei finanziamenti sanitari e alla revisione dei compensi dovuti per prestazioni di specialistica ambulatoriale. Il ricorso tocca questioni che interessano simultaneamente la sfera amministrativa, quella finanziaria e quella della programmazione sanitaria, creando una zona grigia in ordine alla sede giudiziaria competente per risolvere controversie di questa natura.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, dopo aver esaminato i ricorsi nel merito processuale preliminare, ha accertato che sussistono elementi che comportano un difetto di giurisdizione in relazione al tipo di provvedimenti e alle materie coinvolte. Il collegio giudicante ha ritenuto che le questioni controverse, riguardanti specificamente la determinazione dei finanziamenti e l'elaborazione dei dati di saldo secondo le modalità stabilite dalla programmazione sanitaria regionale, non rientrino nella sfera di competenza propria del TAR, che normalmente conosce di ricorsi relativi ad atti amministrativi generici. Il giudice ha quindi optato per non pronunciarsi nel merito dei ricorsi, dirottando la questione su una diversa sede giudiziaria ritenuta competente secondo la natura e l'oggetto specifico della controversia.
La decisione
Il TAR Lombardia, sezione terza, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sia per il ricorso numero 1251 del 2022 che per il ricorso numero 1252 del 2022, pronunciandosi conseguentemente per l'inammissibilità dei ricorsi stessi. Questa pronuncia comporta che i ricorsi vengono rigettati non per motivi di merito, bensì per l'incompetenza della sede giudiziaria, il che implica che la ricorrente TOMA dovrà eventualmente riportare le proprie pretese davanti al giudice competente per materia. In conseguenza di tale dichiarazione di incompetenza, il TAR non entra nel merito della fondatezza o meno della riduzione dei pagamenti rivendicata dalla ricorrente.
Massima
Quando una controversia riguarda la determinazione dei finanziamenti per prestazioni di specialistica ambulatoriale secondo le modalità della programmazione sanitaria regionale, il TAR difetta di giurisdizione ratione materiae e deve rimettere le parti alla sede giudiziaria competente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'annullamento quanto al ricorso n. 1251 del 2022: A) della comunicazione di Ats Milano Prot. 64503 in data 11/04/2022, avente ad oggetto “dati definitivi di specialistica ambulatoriale 2020 (..)” completa di allegati; B) del provvedimento, di estremi sconosciuti datato 08/04/2022, di cui si è avuta conoscenza soltanto dal provvedimento sub A), con il quale Regione Lombardia ha trasmesso i dati definitivi ed autorizzato l’Ats di Milano al pagamento del saldo dei compensi spettanti a TOMA per l’anno 2020 in misura ridotta; C) delle Delibere di Ats Milano, adottate in conseguenza del provvedimento regionale sub B), di data ed estremi sconosciuti, con le quali è stato previsto il pagamento in favore di TOMA dei saldi 2020 in misura ridotta; D) di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ivi espressamente inclusi, per quanto occorrer possa: D1) la D.G.R. Lombardia N. XI/6387 del 16/05/2022 recante “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022”; D2) la comunicazione di Ats Milano prot. n. 2085/1715 del 29.11.2021, completa di allegati, con la quale sono stati trasmessi i dati convalidati dalla Regione relativi ai saldi 2020 (dati che sono stati poi modificati /aggiornati con il provvedimento sub B); D3) la comunicazione di Ats Milano prot. n. 2089/1715, completa di allegati, con la quale è stata trasmessa la “tabella con indicazione delle fatture da emettere a saldo delle prestazioni sanitarie erogate nel 2020” (anche questa modificata/aggiornata con il provvedimento sub B); D4) del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti e di cui si è avuta conoscenza dal provvedimento sub D2), con il quale Regione Lombardia ha autorizzato l’Ats di Milano al pagamento del saldo dei compensi spettanti a TOMA per l’anno 2020 nella misura ridotta indicata nei provvedimenti subD2) e D3); D5) delle Delibere di Ats Milano, adottate in conseguenza del provvedimento regionale sub D4), di data ed estremi sconosciuti, con le quali è stato previsto il pagamento in favore di TOMA dei saldi 2020, nella misura ridotta indicata nei provvedimenti sub D2) e D3); ivi inclusa la Delibera in data 17.12.2021 (citata nel provvedimento sub D2), anch’essa di contenuto sconosciuto; D6) la DGR Lombardia N. XI/4049 del 14/12/2020 recante “Ulteriori determinazioni in merito all’attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l’anno 2020” comprensiva dei suoi allegati; D7) la DGR Lombardia N. XI/4061 del 16/12/2020 recante “Ulteriori indicazioni in merito alle attività di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, N. 502 nei termini disposti dal DL 95/2012 (art. 15, comma 14) e dalla Legge 208/2015 (art. 1, commi 574-577) di cui alla DGR XI/2013/2019)” con tutti i suoi allegati; D8) la D.G.R. Lombardia N. XI/4773 del 26.05.2021 recante “Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario” (cd. Regole di sistema 2021) comprensiva dei suoi allegati; quanto al ricorso n. 1252 del 2022: A) della nota di A.T.S. Insubria Prot. N. 0048270 in data 11-04-2022 con i relativi allegati, avente ad oggetto “Elaborazione definitiva Specialistica Ambulatoriale – anno 2020”, con la quale sono stati comunicati i dati definitivi dei saldi relativi all’anno 2020 autorizzati da Regione Lombardia; B) del provvedimento G1.2022.0017150 del 07/04/2022, di cui si è avuta conoscenza soltanto dal provvedimento sub A), con il quale Regione Lombardia ha comunicato ad A.T.S. Insubria “il nuovo valore del finanziato per le prestazioni di Specialistica Ambulatoriale dell’anno 2020” ed ha autorizzato l’Ats Insubria al pagamento del saldo dei compensi spettanti a TOMA per l’anno 2020 nella misura ridotta che sarà meglio illustrata nel prosieguo; C) delle Delibere dell’Ats Insubria, adottate in conseguenza del provvedimento regionale sub B), di data ed estremi sconosciuti, con le quali è stato previsto il pagamento in favore di TOMA dei saldi 2020, in misura ridotta; D) di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ivi espressamente inclusi, per quanto occorrer possa: D1) la D.G.R. Lombardia N. XI/6387 del 16/05/2022 recante “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022”; D2) le comunicazioni di Ats Insubria prot. n. 131608 del 26.11.2021 e “Sinottici 2020: valorizzazioni per Struttura” del 26.11.2021, complete di allegati, con le quali sono stati trasmessi i dati validati da Regione Lombardia per l’anno 2020 (dati che sono stati poi modificati/aggiornati con il provvedimento sub B); D3) il provvedimento, di data ed estremi sconosciuti e di cui si è avuta conoscenza dal provvedimento sub D2), con il quale Regione Lombardia ha autorizzato l’Ats Insubria al pagamento del saldo dei compensi spettanti a TOMA per l’anno 2020 nella misura ridotta indicata nei provvedimenti sub D2; D4) le Delibere dell’Ats Insubria, adottate in conseguenza del provvedimento regionale sub D3), di data ed estremi sconosciuti, con le quali è stato previsto il pagamento in favore di TOMA dei saldi 2020, nella misura ridotta indicata nei provvedimenti sub D2) e D3); D5) la DGR Lombardia N. XI/4049 del 14/12/2020 recante “Ulteriori determinazioni in merito all’attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l’anno 2020” comprensiva dei suoi allegati; D6) la DGR Lombardia N. XI/4061 del 16/12/2020 recante “Ulteriori indicazioni in merito alle attività di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, N. 502 nei termini disposti dal DL 95/2012 (art. 15, comma 14) e dalla Legge 208/2015 (art. 1, commi 574-577) di cui alla DGR XI/2013/2019)” con tutti i suoi allegati; D7) la D.G.R. Lombardia N. XI/4773 del 26.05.2021 recante “Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario” (cd. Regole di sistema 2021) comprensiva dei suoi allegati. sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2022, proposto da Toma Advanced Biomedical Assays S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Frascella e Salvatore Mileto, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto e Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti; Ats Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Ats Città Metropolitana di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2022, proposto da Toma Advanced Biomedical Assays S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Frascella e Salvatore Mileto, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Ats Insubria, non costituita in giudizio; Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto e Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe: -ne dispone la riunione; -ne dichiara l’irricevibilità, con riferimento all’impugnazione della d.G.R. Lombardia n. XI/4049 del 14/12/2020; -ne dichiara l’inammissibilità per difetto di giurisdizione, con riferimento all’impugnazione degli atti di ATS di cui in epigrafe, e dei presupposti provvedimenti regionali di autorizzazione, indicando quale giudice fornito di giurisdizione il Giudice ordinario, presso il quale l’azione potrà essere riproposta entro il termine di legge; -dichiara l’inammissibilità della domanda di annullamento della d.G.R. n. XI/4773/2021 e della D.G.R. Lombardia N. XI/6387 del 16/05/2022 recante “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022”. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →