Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZADICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202301024/2023

3n/x - Sanità - Servizio Sanitario Regionale - Prestazioni Sanitarie Erogate 2020 - Dati Relativi Ai Saldi 2020

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

TOMA Advanced Biomedical Assays S.p.A., una società privata erogatore di prestazioni sanitarie, ha presentato ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contestando una serie di atti della Regione Lombardia e dell'Agenzia Tutela Salute Città Metropolitana di Milano relativi al pagamento dei compensi per l'anno 2020. In particolare, il ricorrente ha impugnato comunicazioni di ATS Milano contenenti dati convalidati dalla Regione riguardanti i saldi 2020 per le prestazioni sanitarie erogate, nonché il provvedimento con il quale Regione Lombardia ha autorizzato il pagamento del saldo dei compensi nella misura ridotta contestata. La controversia ha altresì ad oggetto le delibere adottate da ATS Milano in conseguenza dell'autorizzazione regionale e una serie di atti presupposti, incluse due delibere regionali (DGR n. XI/4049 del 14 dicembre 2020 e DGR n. XI/4061 del 16 dicembre 2020) nonché un decreto del Direttore Generale del Welfare della Regione nella qualità di Commissario ad acta. Il ricorrente contestava sostanzialmente la legittimità della riduzione dei compensi che la Regione aveva disposto nel corso dell'anno 2020 in relazione alle sue prestazioni.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito della disciplina della negoziazione sanitaria e sociosanitaria, regolata principalmente dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 502, che definisce i criteri e le procedure per la contrattazione tra enti sanitari pubblici e fornitori privati di prestazioni sanitarie. Alle attività di negoziazione si applicano inoltre i limiti e le determinazioni previsti dal decreto legge 6 luglio 2012, numero 95 (articolo 15, comma 14, contenente disposizioni di razionalizzazione della spesa sanitaria) e dalla legge 28 dicembre 2015, numero 208 (articolo 1, commi 574-577, recante ulteriori disposizioni in materia di sostenibilità della spesa pubblica). La Regione Lombardia è competente in materia di organizzazione e gestione del sistema sanitario regionale e, in questo ambito, ha il potere di emanare delibere e atti amministrativi volti a regolamentare la negoziazione con i fornitori privati nel rispetto dei vincoli normativi sovraordinati.

La questione giuridica

La questione fondamentale dinanzi al giudice amministrativo consisteva nel determinare la ricevibilità e l'ammissibilità degli atti impugnati nonché l'effettiva giurisdizione del TAR sulla controversia. TOMA contestava sia la legittimità dei provvedimenti regionali che autorizzavano la riduzione dei compensi sia l'attività esecutiva di ATS Milano, ma preliminarmente si poneva il problema di quale fosse la natura giuridica della controversia. In particolare, emergeva il dubbio se la riduzione dei compensi dovuti a TOMA riguardasse aspetti di diritto amministrativo, in quanto frutto di scelte normative e amministrative della Regione soggette a sindacato amministrativo, oppure se la questione vertesse piuttosto sull'interpretazione e l'esecuzione di obbligazioni e rapporti contrattuali, rimessi alla competenza del giudice ordinario.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Lombardia ha operato un'attenta differenziazione della posizione giuridica dei diversi atti impugnati. Con riferimento alla delibera regionale n. XI/4049 del 14 dicembre 2020, il tribunale ha dichiarato l'irricevibilità del ricorso, ritenendo che tale delibera, pur formalmente indicata come atto presupposto, non costituisse il vero provvedimento lesivo della sfera giuridica di TOMA ma piuttosto un atto di carattere generale e normativo cui doveva guardare in subordine. Quanto agli atti di ATS Milano e ai presupposti provvedimenti di autorizzazione regionale per il pagamento, il giudice ha invece riconosciuto un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il tribunale ha motivato tale conclusione osservando che la controversia verteva sostanzialmente sulla corretta determinazione dei compensi dovuti a TOMA per le prestazioni sanitarie erogate, questione che attiene all'interpretazione e all'esecuzione di rapporti obbligatori e contrattuali, materia riservata dalla legge alla competenza esclusiva del giudice ordinario. Per quanto riguarda le altre impugnazioni, il collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, presumibilmente per essere intervenuti cambiamenti nella situazione fattuale o giuridica originaria.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, ha dichiarato irricevibile l'impugnazione della delibera regionale n. XI/4049 del 14 dicembre 2020, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione l'impugnazione degli atti di ATS Milano e dei presupposti provvedimenti regionali di autorizzazione, indicando quale giudice competente il giudice ordinario presso il quale l'azione potrà essere riproposta entro il termine di legge, e ha dichiarato cessata la materia del contendere per il resto delle impugnazioni. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata pronunziata in camera di consiglio il 20 aprile 2023.

Massima

Controversie relative alla quantificazione e al pagamento di compensi dovuti da enti sanitari pubblici a fornitori privati di prestazioni, quando vertenti sull'interpretazione e l'esecuzione di obbligazioni contrattuali piuttosto che sulla legittimità amministrativa di norme e provvedimenti generali della Regione, ricadono nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
A) della comunicazione di Ats Milano prot. n. 2085/1715 del 29.11.2021, completa di allegati, con la quale sono stati trasmessi i dati convalidati dalla Regione relativi ai saldi 2020;
A1) della comunicazione di Ats Milano prot. n. 2089/1715, completa di allegati, con la quale è stata trasmessa la “tabella con indicazione delle fatture da emettere a saldo delle prestazioni sanitarie erogate nel 2020”;
B) del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti e di cui si è avuta conoscenza dal provvedimento sub A), con il quale Regione Lombardia ha autorizzato l’Ats di Milano al pagamento del saldo dei compensi spettanti a TOMA per l’anno 2020 nella misura ridotta contestata;
C) delle delibere di Ats Milano, adottate in conseguenza del provvedimento regionale sub B), di data ed estremi sconosciuti, con le quali è stato previsto il pagamento in favore di TOMA dei saldi 2020, ivi inclusa la Delibera in data 17.12.2021 (citata nel provvedimento sub A), anch’essa di contenuto sconosciuto;
D) di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ivi espressamente inclusi, per quanto occorrer possa:
D1) la DGR Lombardia N. XI/4049 del 14/12/2020 recante “Ulteriori determinazioni in merito all’attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l’anno 2020” comprensiva dei suoi allegati;
D2) la DGR Lombardia N. XI/4061 del 16/12/2020 recante “Ulteriori indicazioni in merito alle attività di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, N. 502 nei termini disposti dal DL 95/2012 (art. 15, comma 14) e dalla Legge 208/2015 (art. 1, commi 574-577) di cui alla DGR XI/2013/2019)” con tutti i suoi allegati;
D3) il Decreto N. 6957 del 24.05.2021, comprensivo dei suoi allegati, emesso dal Direttore Generale D.G. Welfare - Regione Lombardia, nella sua qualità di Commissario ad acta, limitamente al profilo indicato in ricorso.
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2022, proposto da
Toma Advanced Biomedical Assays S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Frascella e Salvatore Mileto, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Agenzia Tutela Salute Città Metropolitana di Milano, non costituita in giudizio;
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto e Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;
Ats Città Metropolitana di Milano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Ats Città Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-ne dichiara l’irricevibilità, con riferimento all’impugnazione della d.G.R. Lombardia n. XI/4049 del 14/12/2020, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
-ne dichiara l’inammissibilità per difetto di giurisdizione, con riferimento all’impugnazione degli atti di ATS Milano di cui in epigrafe, e dei presupposti provvedimenti regionali di autorizzazione, indicando quale giudice fornito di giurisdizione il Giudice ordinario, presso il quale l’azione potrà essere riproposta entro il termine di legge;
-dichiara per il resto cessata la materia del contendere, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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