Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202301019/2023

4f - Edilizia Residenziale Pubblica (erp) - Alloggio - Istanza Subentro - Rigetto - Ricorso Amministrativo In Opposizione/istanza Di Riesame - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando un provvedimento del Comune di Milano del 4 marzo 2021, con il quale l'Amministrazione ha rigettato l'istanza di riesame di un precedente diniego al subentro in un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il ricorrente aveva richiesto di succedere al precedente assegnatario dell'alloggio popolare, presumibilmente un proprio familiare deceduto o trasferitosi altrove, invocare il diritto previsto dalla normativa regionale sul patrimonio abitativo pubblico. Dopo il primo diniego del Comune, il cittadino ha esercitato il diritto di chiedere il riesame del provvedimento, procedura amministrativa finalizzata a verificare se l'Amministrazione avesse commesso errori nella prima valutazione. Tuttavia, anche il riesame ha prodotto un esito negativo, e il Comune ha confermato il rigetto della richiesta, indurendo il ricorrente a ricorrere alla giustizia amministrativa per ottenere l'annullamento di questo secondo provvedimento.

Il quadro normativo

La controversia verte sulla disciplina del subentro negli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella regione Lombardia, materia regolata dal Regolamento Regionale n. 4/2017, e in particolare dall'articolo 21 del medesimo, che stabilisce i presupposti, i requisiti e le condizioni per il trasferimento del diritto di occupazione di un'abitazione popolare a un componente del nucleo familiare dell'assegnatario originario o a altri soggetti legittimati. Tale normativa è strutturata su criteri ristretti e parametri specifici, volti a garantire che l'accesso alla casa popolare rimanga confinato a coloro che versano effettivamente in condizioni di necessità abitativa, secondo le valutazioni economiche, familiari e sociali previste dalla legge. L'Amministrazione comunale è investita del dovere di verificare puntualmente il rispetto di questi requisiti durante l'istruttoria della domanda di subentro e di negare il subentro qualora ricorressero fattispecie ostative o mancassero gli elementi necessari stabiliti dal regolamento.

La questione giuridica

La questione giuridica fondamentale concerneva la legittimità del diniego opposto dal Comune di Milano al subentro richiesto dal cittadino ricorrente, nonché la correttezza procedurale e sostanziale dell'istanza di riesame. Il ricorrente contestava il provvedimento del Comune affermando di possedere i requisiti richiesti dalla normativa regionale per il subentro nell'alloggio popolare e denunciando possibili errori, arbitrarietà o violazioni normative nella valutazione dell'Amministrazione. Dall'altro lato, il Comune di Milano sosteneva che i presupposti previsti dall'articolo 21 del Regolamento Regionale n. 4/2017 non fossero integrati nella fattispecie concreta, ovvero che ricorressero circostanze ostative al riconoscimento del diritto rivendicato dal ricorrente. La controversia toccava quindi il delicato equilibrio tra il potere discrezionale dell'Amministrazione nell'allocazione delle risorse abitative pubbliche limitate e il diritto del cittadino a una decisione amministrativa legittima e fondata su presupposti corretti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, in composizione collegiale, ha condotto un'analisi approfondita dei provvedimenti impugnati e delle censure sollevate dal ricorrente, verificando in primo luogo se il Comune di Milano avesse correttamente applicato i criteri normativi dettati dal Regolamento Regionale n. 4/2017 nella valutazione della domanda di subentro. Il collegio giudicante ha ritenuto che l'Amministrazione comunale avesse operato nell'ambito della propria legittima discrezionalità amministrativa e che avesse effettuato una valutazione istruttoria conforme alle prescrizioni di legge. Il TAR non ha riscontrato nei provvedimenti del Comune gli elementi che avrebbero potuto inficiarne la legittimità, ossia arbitrarietà sostanziale, illogicità manifesta ovvero violazione della normativa applicabile. Il giudice amministrativo ha concludo che tanto il diniego iniziale quanto il successivo rigetto del riesame fossero stati adottati sulla base di una corretta applicazione dei criteri stabiliti dal regolamento regionale e di una valutazione fondata sui dati di fatto acquisiti nel procedimento amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal cittadino, confermando così la piena legittimità dei due provvedimenti del Comune di Milano che avevano diniegato il subentro nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, determinando che ciascuna sopporta i propri costi processuali e avvocatili, poiché la sentenza non ha riscontrato una soccombenza manifesta di alcuno dei contendenti. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme di diritto processuale amministrativo, e il TAR ha altresì disposto, in conformità alla normativa sulla privacy, l'oscuramento del nome del ricorrente ai fini della tutela della sua dignità e dei dati personali.

Massima

Il Comune, nell'esercizio della propria discrezionalità nella gestione dell'edilizia residenziale pubblica, non è sindacabile nel merito circa le scelte allocative del patrimonio abitativo quando il provvedimento di diniego del subentro sia stato adottato in conformità ai criteri normativi previsti dal regolamento regionale e non ricorrano elementi di arbitrarietà, illogicità manifesta o palese violazione della legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame del diniego al subentro ex art. 21 del R.R. n. 4/2017, disposto dal Comune di Milano in data 4.3.2021.
sul ricorso numero di registro generale 961 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Giustino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Annalisa Pelucchi e Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale, in Milano, via della Guastalla, 6;
Metropolitana Milanese S.p.A.- Divisione Casa, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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