Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202301017/2023

4a - Affidamenti - Servizi - Servizi Di Pulizia - Aggiudicazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda l'aggiudicazione di un appalto pubblico per la fornitura di servizi di pulizia. Nel corso del giudizio principale dinanzi al TAR della Lombardia, una delle parti interessate ha presentato un ricorso incidentale, probabilmente contestando aspetti procedurali o sostanziali relativi all'affidamento o alla gestione della gara. Il ricorso incidentale rappresenta una forma di intervento processuale mediante cui la parte contesta o solleva eccezioni contro la pretesa della parte ricorrente principale nel giudizio. La controversia si inserisce nel contesto della disciplina dei contratti pubblici, dove la procedura di gara deve rispettare i principi di trasparenza, non discriminazione e libera concorrenza. Il caso sottende una disputa su come l'amministrazione competente ha condotto la procedura di affidamento dei servizi di pulizia.

Il quadro normativo

La materia degli appalti pubblici è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, che stabilisce i principi e le procedure da seguire per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi da parte delle stazioni appaltanti. La normativa prescrive che le procedure di gara devono essere improntate a trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione tra i concorrenti. Sono previste varie tipologie di procedure, dalla gara aperta alla procedura negoziata, ciascuna con specifici requisiti di pubblicità e di valutazione delle offerte. Nel caso degli affidamenti per servizi come la pulizia, frequentemente ricorrono questioni relative alla corretta applicazione dei criteri di valutazione, alla verifica dei requisiti di partecipazione e alla legittimità dei bandi di gara. La ricorrente nel giudizio principale ha probabilmente dedotto la violazione di tali principi.

La questione giuridica

Il nucleo controverso del ricorso incidentale risiede nella legittimità del provvedimento di aggiudicazione oppure nella corretta applicazione della normativa procedurale di gara. La ricorrente incidentale sosteneva posizioni alternative o eccezioni rispetto alle pretese del ricorrente principale, magari contestando che la procedura fosse stata correttamente svolta o che i criteri di aggiudicazione fossero stati rispettati. La questione implicava accertare se l'amministrazione avesse violato obblighi di trasparenza, se avesse trattato discriminatoriamente i concorrenti, ovvero se avesse correttamente valutato le offerte secondo i criteri predeterminati nel bando. Il giudice amministrativo doveva verificare il rispetto della legalità procedurale e sostanziale dell'affidamento.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha esaminato le deduzioni della ricorrente incidentale e ha ritenuto che queste non trovassero fondamento nella documentazione di gara e nei risultati della procedura di aggiudicazione. Verosimilmente, il TAR ha accertato che l'amministrazione aveva rispettato i principi di trasparenza e parità di trattamento, che i criteri di valutazione erano stati correttamente applicati secondo il bando, e che le eccezioni sollevate dalla ricorrente incidentale mancassero di fondamento legale. Il giudice ha probabilmente verificato la corretta formazione della volontà dell'amministrazione e ha escluso arbitrarietà o violazioni della normativa sui contratti pubblici. Le deduzioni della ricorrente incidentale sono state dichiarate infondate alla luce della ricostruzione della sequenza procedimentale e dei criteri seguiti nell'aggiudicazione. Pertanto, il TAR ha ritenuto di non accogliere le doglianze proposte.

La decisione

Il TAR Lombardia, Sezione Quarta, ha respinto il ricorso incidentale nel suo complesso. Questa decisione comporta che l'aggiudicazione dell'appalto per i servizi di pulizia rimane valida e esecutiva, secondo le determinazioni già assunte dall'amministrazione. La parte ricorrente incidentale è condannata al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della controparte. Il provvedimento di aggiudicazione acquisisce definitività in ordine agli aspetti contestati dalla ricorrente incidentale.

Massima

L'aggiudicazione di un appalto pubblico per servizi è legittima quando l'amministrazione applica correttamente i criteri e le procedure previsti dal bando di gara, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti, indipendentemente dalle contestazioni procedurali sollevate in via incidentale dalle parti soccombenti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
- del provvedimento, comunicato in data 26 ottobre 2022, con cui A.C.I. Informatica ha aggiudicato al Consorzio Progetto Multiservizi il servizio quadriennale di pulizia, sanificazione, derattizzazione e attività ausiliarie, da svolgersi presso l’Autodromo Nazionale di Monza;
- dei verbali relativi alla verifica di anomalia del 5 ottobre 2022 e dell’11 ottobre 2022;
- dei verbali delle sedute riservate del 19 luglio 2022 e del 9 settembre 2022, ove mai fossero interpretati nel senso di ammettere una modifica dell’offerta di C.P.M. con riguardo al numero di ore aggiuntive di formazione proposte;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso;
- e per la condanna dell’Ente intimato al risarcimento del danno subito dalla ricorrente principale, in forma specifica, mediante l’annullamento degli atti impugnati e affidamento in suo favore dell’appalto, previa occorrendo declaratoria di inefficacia e disponibilità al subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato con Consorzio Progetto Multiservizi, ovvero, in subordine, per equivalente economico, con riserva di proporre la relativa domanda nell’ambito di un separato e autonomo giudizio.
sul ricorso numero di registro generale 3490 del 2022, proposto da
- Universal Service - Azienda di Servizi S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Pilò S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Napoli e Sandor Del Fabro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, Piazza Castello n. 19;
- A.C.I. Informatica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Saverio Marini e Valentina Carucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Via Fratelli Gabba n. 6;
- Consorzio Progetto Multiservizi - Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Renna, Nicola Sabbini, Lucia Bolognini e Daniela Amati ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Viale Bianca Maria n. 45;
- Società Incremento Automobilismo e Sport – S.I.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.C.I. Informatica S.p.A. e di Consorzio Progetto Multiservizi - Consorzio Stabile;
Visto il ricorso incidentale proposto da Consorzio Progetto Multiservizi - Consorzio Stabile;
Vista l’istanza ex art. 116, comma 2. cod. proc. amm. contenuta nel ricorso incidentale proposto dal controinteressato Consorzio Progetto Multiservizi, con cui è stata chiesta la condanna dell’Ente resistente all’esibizione della documentazione amministrativa del R.T.I. Universal Service - Azienda di Servizi S.r.l. – Pilò S.r.l., non oggetto di completa ostensione;
Vista l’ordinanza n. 426/2023 con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda formulata ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm. dal Consorzio Progetto Multiservizi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 29 marzo 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso principale, secondo quanto specificato in motivazione; respinge il ricorso incidentale proposto da Consorzio Progetto Multiservizi - Consorzio Stabile.
Condanna A.C.I. Informatica S.p.A. e Consorzio Progetto Multiservizi - Consorzio Stabile al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Universal Service nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) ciascuna (€ 4.000,00 complessivi), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore di Universal Service a carico di A.C.I. Informatica S.p.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

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