Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202302361/2023

1f -motivi Aggiunti Al Ricorso 1012/2020 - Misure Amministrative Di Contrasto Alla Criminalità Organizzata - Informativa Interdittiva Antimafia

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società lombarda, operante nel settore dei giochi da intrattenimento (VLT) e della somministrazione di alimenti e bevande, ricorre al TAR di Milano avverso un'informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Milano il 9 giugno 2020. L'informazione aveva generato una cascata di provvedimenti amministrativi restrittivi: la revoca delle licenze per l'installazione dei sistemi VLT (12 giugno 2020), la cancellazione dalla lista RIES dell'Agenzia delle dogane (3 luglio 2020), l'annullamento della SCIA e il divieto di proseguire l'attività di somministrazione presso la sala VLT (26 giugno 2020), nonché l'annotazione d'ufficio di cessazione dell'attività presso la Camera di Commercio di Milano (14 luglio 2020). La ricorrente contesta la fondatezza dell'informativa prefettizia, sostenendo che manchi un adeguato fondamento fattuale e normativo per l'interdittiva. Nel corso del giudizio amministrativo, tuttavia, il Tribunale di Reggio Calabria - Ufficio misure di prevenzione ha disposto il sequestro preventivo ex articolo 20 del decreto legislativo numero 159 del 2011 (Codice antimafia) di tutte le imprese riconducibili alla famiglia della ricorrente, e successivamente, con decreto del 19 gennaio 2022, ha pronunciato la confisca definitiva dell'intero patrimonio aziendale e delle quote sociali della società ricorrente.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito del sistema delle misure di prevenzione antimafia, disciplinato dal decreto legislativo numero 159 del 2011, che rappresenta il principale strumento normativo per il contrasto all'infiltrazione mafiosa nell'economia legale. Le informazioni interdittive antimafia, emesse dalla Prefettura e comunicate ai soggetti interessati e agli uffici amministrativi, costituiscono un atto di segnalazione sulla base del quale le pubbliche amministrazioni sospendono, revocano o negano i benefici amministrativi e le licenze a coloro che risultano interessati da procedimenti di prevenzione. Parallelamente, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) disciplina il rilascio delle licenze per l'esercizio di attività di gioco (articolo 88 e 110), mentre la legislazione sui giochi pubblici affida all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la gestione degli albi delle società autorizzate. Le norme procedurali del Codice di procedura amministrativa, infine, disciplinano la ricevibilità e la procedibilità dei ricorsi al TAR e individuano i presupposti per la prosecuzione di un giudizio amministrativo.

La questione giuridica

La questione centrale affrontata dal collegio non riguarda, in senso stretto, il merito della fondatezza dell'informativa interdittiva antimafia, bensì un profilo processuale preliminare e decisivo: se la ricorrente mantenga ancora un interesse giuridicamente rilevante a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati nel caso in cui il suo patrimonio sia stato integralmente confiscato dalla magistratura di prevenzione, quale effetto di una misura di prevenzione definitiva già messa in esecuzione. In altre parole, il giudice amministrativo deve stabilire se sussista ancora una utilità pratica del ricorso quando il risultato processuale (ottenere licenze e autorizzazioni) risulti economicamente e giuridicamente irrilevante per una società della quale lo Stato ha acquisito la proprietà per via di confisca.

La motivazione del giudice

Il TAR accoglie l'eccezione preliminare sollevata dal Ministero dell'Interno rilevando che, nel corso del giudizio, si è verificata una radicale trasformazione delle circostanze di fatto che caratterizzavano il ricorso. In primo luogo, il Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto il sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo numero 159 del 2011, sospendendo ex lege gli effetti dell'informativa interdittiva fino all'eventuale revoca della confisca. In secondo luogo, l'amministratore giudiziario della società sequestrata, con autorizzazione dello stesso Tribunale, aveva provveduto alla sostituzione dell'amministratore unico, determinando una modificazione soggettiva rilevante. In terzo luogo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva, su istanza dell'amministratore giudiziario, disposto la perdita di efficacia del provvedimento di cancellazione dall'albo RIES, operando una reversione amministrativa della misura. Infine, con decreto del 19 gennaio 2022, il Tribunale di Reggio Calabria aveva pronunciato la confisca definitiva dell'intero patrimonio aziendale e delle quote sociali, trasferendo la proprietà della società allo Stato. Il collegio conclude che, a seguito di questa confisca definitiva, la ricorrente non possiede più alcun interesse concreto e apprezzabile giuridicamente ad ottenere l'annullamento degli atti impugnati, poiché non avrebbe potuto comunque utilmente utilizzare licenze e autorizzazioni revocate.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che le circostanze sopravvenute nel corso del giudizio (segnatamente la confisca definitiva del patrimonio aziendale) abbiano eliminato il fondamento della ricevibilità della controversia. Di conseguenza, il collegio compensa le spese del giudizio fra le parti, tenuto conto del peculiare sviluppo della vicenda, e ordina l'oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarla, in ossequio alla normativa sulla protezione dei dati personali e alla dignità della parte interessata. La sentenza non entra nel merito della fondatezza dell'informativa prefettizia, bensì estingue il processo per cessazione della materia del contendere.

Massima

Una controversia amministrativa relativa a provvedimenti restrittivi diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'autorità giudiziaria disponga la confisca del patrimonio della parte ricorrente, eliminando così ogni utilità pratica dell'eventuale accoglimento del ricorso.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento:
- della informazione interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura di Milano - Ufficio territoriale del Governo, comunicata per estratto, a mezzo p.e.c., in data 9 giugno 2020 e trasmessa in forma integrale, a seguito di istanza accesso agli atti, in data 16 giugno 2020, già impugnata con ricorso iscritto a numero di r.g. 1012 del 2020;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, prodromico, connesso e consequenziale al provvedimento prot. Fasc. -OMISSIS-, “anche non conosciuto”, comprese le indagini istruttorie sottese agli atti impugnati e le conseguenti revoche delle licenze e delle autorizzazioni di polizia necessarie all'esercizio dell'attività dell'impresa interdetta, e in particolare:
1) dei provvedimenti di revoca delle licenze di cui all’articolo 88 del T.u.l.p.s., rilasciate per l'installazione dei sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.u.l.p.s., denominati V.L.T., presso gli esercizi di -OMISSIS-, del 12 giugno 2020, notificati il 19 giugno 2020;
2) del provvedimento di cancellazione della società -OMISSIS- dall'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (Albo RIES) del 3 luglio 2020, notificato in pari data;
3) del provvedimento di annullamento della s.c.i.a. e divieto di prosecuzione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande riservate ai clienti e di vendita di generi di monopolio presso la sala V.L.T. della via provinciale-OMISSIS-, del 26 giugno 2020, notificato in pari data;
4) del provvedimento della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi di annotazione d'ufficio di cessazione dell’attività, prot. -OMISSIS- del 14 luglio 2020, notificato il 4 agosto 2020;
5) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.
sul ricorso numero di registro generale 1541 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Vizzari e Domenica Ripepi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, Questura di Milano, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Comune di Concorezzo, Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Milano, della Questura di Milano e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Vista la visura camerale storica della ricorrente depositata dal Ministero il 16.6.2023 (doc. 2), da cui emerge che il Tribunale di Reggio Calabria – Ufficio misure di prevenzione, con decreto in data 19.1.2022, ha disposto la confisca delle quote sociali e dell’intero patrimonio aziendale della società ricorrente;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- nel corso dell’udienza, nella quale sono stati discussi insieme l’odierno ricorso e il ricorso RG n. 1012/2020 (venendo in entrambe le cause in esame la legittimità o meno dell’informativa prefettizia interdittiva meglio indicata in epigrafe), si è rilevato il possibile profilo di improcedibilità dei gravami (come eccepito dal Ministero in relazione al ricorso RG n. 1012/2020), in ragione del fatto che l’autorità giudiziaria, nelle more del giudizio, ha disposto la confisca delle quote sociali e dell’intero patrimonio aziendale della società ricorrente;
Considerato, in particolare, che, come già osservato dal Collegio nella sentenza resa sul ricorso RG n. 1012/2020:
- in seguito all’interdittiva di cui è causa il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto il sequestro ex art. 20 del d.lgs. n. 159/2011 di tutte le imprese riconducibili alla famiglia -OMISSIS-;
- con decreto in data 24 – 26.11.2020 il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria – Ufficio misure di prevenzione ha autorizzato l’amministratore giudiziario della -OMISSIS- a sostituire l’amministratore unico pro tempore, dott. -OMISSIS-, con il dott. -OMISSIS-;
- in conseguenza di ciò gli effetti dell’interdittiva sono sospesi ex lege fino all’eventuale dissequestro dell’azienda o alla revoca della confisca;
- su istanza dell’amministratore giudiziario l’Ufficio distaccato di Sondrio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio dei monopoli per la Lombardia ha disposto la perdita di efficacia del provvedimento di cancellazione della società dall’albo RIES;
- con decreto in data 19.1.2022, infine, il Tribunale di Reggio Calabria – Ufficio misure di prevenzione – come già detto - ha disposto la confisca delle quote sociali e dell’intero patrimonio aziendale della società ricorrente (cfr. la visura aggiornata, doc. 2);
Ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile in ragione delle circostanze sopra illustrate, non avendo più la ricorrente, a seguito di tali fatti, alcun interesse ad ottenere l’annullamento degli atti gravati;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, tenuto conto del peculiare sviluppo della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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