Sentenza n. 202300512/2023
Istruzione Pubblica - Università - Studenti - Riconversione Creditizia Del Titolo - Diniego
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Sig.ra Elena Roberta Ferrario ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il provvedimento dell'Università degli Studi di Pavia, protocollo n. 2018-UNPVCLE-0034017 del 24 aprile 2018, con il quale l'ateneo ha negato la sua richiesta di riconversione creditizia dei titoli formativi già posseduti al fine di ottenere l'iscrizione diretta ad anni superiori al primo del Corso di Laurea in Fisioterapia. La ricorrente intendeva beneficiare della possibilità di abbreviazione della durata del corso di studio attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti precedentemente, al fine di proseguire gli studi in Fisioterapia senza dover ricominciare dal primo anno. Il diniego dell'università ha impedito alla ricorrente di accedere al percorso formativo alle condizioni da essa richieste, generando una controversia amministrativa riguardante il diritto alla trasparenza, alla ragionevolezza e alla corretta applicazione della disciplina universitaria sulla riconversione creditizia. La ricorrente ha dunque impugnato il provvedimento chiedendone l'annullamento e il risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'iscrizione al corso di laurea con la valutazione e conversione dei crediti formativi.
Il quadro normativo
La riconversione creditizia rappresenta un istituto disciplinato dalla normativa sull'ordinamento didattico delle università italiane, volto a garantire la mobilità accademica e il riconoscimento dei percorsi formativi intrapresi. L'Università degli Studi di Pavia, come ogni ateneo italiano, è tenuta a disciplinare nei propri regolamenti le modalità di valutazione e conversione dei crediti formativi universitari provenienti da altri corsi di studio, al fine di consentire agli studenti il trasferimento e la prosecuzione degli studi alle condizioni previste dalla legge e dal diritto europeo sulla mobilità didattica. La materia è regolata dagli artt. 35 e 85 del codice di procedura amministrativa, che disciplinano il procedimento e le forme di impugnazione davanti ai giudici amministrativi, nonché dal decreto legislativo n. 217 del 1999 e dai decreti ministeriali che fissano i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi. Le decisioni in materia di ammissione ai corsi di studio e di riconoscimento dei crediti rientrano nella competenza autonoma degli atenei, ma devono rispettare i principi di legalità, ragionevolezza e parità di trattamento sanciti dalla Costituzione e dalla giurisprudenza amministrativa.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava il diritto della ricorrente a ottenere il riconoscimento creditizio dei suoi titoli formativi e la conseguente iscrizione al Corso di Laurea in Fisioterapia ad anni superiori al primo, sulla base dei crediti universitari già acquisiti. La ricorrente contestava la legittimità del provvedimento di diniego emesso dall'università, sostenendo che l'ateneo avrebbe dovuto procedere alla valutazione e conversione dei crediti secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e dal proprio regolamento didattico, senza opporre un rifiuto motivato generico o basato su criteri arbitrari. La questione giuridica sottesa riguardava quindi la corretta applicazione delle disposizioni sulla mobilità didattica e il diritto della ricorrente ad una valutazione trasparente e motivata della propria richiesta di riconversione creditizia da parte dell'ateneo.
La motivazione del giudice
La Sezione Quarta del TAR Lombardia, nel decidere la causa sulla base degli scritti, ha dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ossia il venir meno della necessità della tutela giurisdizionale durante il corso del procedimento per effetto di circostanze che si sono verificate successivamente alla proposizione del ricorso. Questa dichiarazione di improcedibilità significa che il collegio giudicante ha ritenuto che, per effetto di fatti sopravvenuti e verificatisi tra il momento della proposizione del ricorso e la decisione finale, la controversia avesse perso il suo rilievo pratico. La carenza di interesse sopravvenuta consente al giudice amministrativo di dichiarare improcedibile il ricorso senza entrare nel merito della questione giuridica, proprio perché la tutela richiesta dal ricorrente non risulta più necessaria o utile in concreto a causa di circostanze intervenute nel frattempo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ordinando l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa. Non è stata pronunciata una sentenza nel merito riguardante l'annullamento del provvedimento e il risarcimento del danno richiesti dalla ricorrente, bensì una decisione di tipo processuale che estingue il giudizio senza raggiungere la pronuncia sulla legittimità sostanziale dell'atto impugnato. La decisione implica che la ricorrente non ha ottenuto le tutele richieste attraverso il provvedimento giurisdizionale, ma che la necessità di tali tutele è venuta meno per effetto di eventi posteriori.
Massima
La carenza di interesse sopravvenuta durante il corso del giudizio amministrativo determina l'improcedibilità del ricorso e consente al giudice di estinguere il procedimento senza pronunciarsi nel merito della controversia, qualora la situazione fattuale del ricorrente sia stata modificata da circostanze posteriori alla proposizione dell'impugnazione in modo da rendere non più necessaria la tutela giurisdizionale richiesta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento 1) del provvedimento emesso dalla Università degli Studi di Pavia, con protocollo con n. 2018 – UNPVCLE - 0034017 del 24.04.2018, notificato in pari data, recante il diniego della richiesta della Sig.ra Ferrario Elena Roberta di voler ottenere la riconversione creditizia dei titoli posseduti con l'iscrizione diretta ad anni superiori al primo del Corso di Laurea in Fisioterapia; 2) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto; nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando – previa valutazione e conversione dei crediti formativi – l'iscrizione al Corso di Laurea in Fisioterapia a.a. 2017/2018 e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto. sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2018, proposto da Elena Roberta Ferrario, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Caliendo e Giovanni Di Caterino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede legale in Milano, Via Freguglia, 1; Università degli Studi di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Pavia; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Data per letta all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 febbraio 2023, celebrata nelle forme di cui all’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione della dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:
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