Sentenza n. 202300511/2023
Istruzione Pubblica - Università - Studenti - Riconversione Creditizia Del Titolo - Diniego
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Valentina Rossi, nel corso dell'anno accademico 2017/2018, ha presentato all'Università degli Studi di Pavia una richiesta volta a ottenere la riconversione creditizia dei titoli formativi precedentemente acquisiti presso altro istituto, allo scopo di conseguire l'iscrizione diretta ad anni superiori al primo del Corso di Laurea in Fisioterapia. L'Università di Pavia ha respinto la domanda con provvedimento protocollato il 24 aprile 2018, negando il riconoscimento dei crediti formativi e conseguentemente rifiutando l'accesso in corso avanzato. Avverso questo diniego, la ricorrente ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento del provvedimento e il risarcimento in forma specifica, consistente nell'iscrizione al corso ambito per l'anno accademico 2017/2018. Il ricorso è stato depositato il 28 maggio 2018 con numero di registro 1428/2018. La controversia si inserisce nel delicato ambito del diritto allo studio e dell'accesso all'istruzione universitaria, con riflessi significativi sulla posizione accademica e professionale della ricorrente.
Il quadro normativo
Le questioni inerenti alla riconversione creditizia dei titoli formativi conseguiti presso altri istituti sono disciplinate dalla normativa nazionale in materia di istruzione superiore, in particolare dalle disposizioni del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca che fissano i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi universitari. Ogni università possiede autonomia didattica e organizzativa, entro i limiti imposti dalla legge, nel stabilire i criteri specifici per la valutazione e il riconoscimento dei crediti conseguiti presso altri atenei o istituti formativi. L'esercizio di questa autonomia è comunque sottoposto al controllo di legittimità amministrativa, in quanto la decisione di negare la riconversione creditizia non può essere manifestamente irragionevole o priva di motivazione adeguata. I diritti della ricorrente a un accesso equo alla formazione universitaria devono bilanciarsi con l'autonomia dell'ateneo nell'organizzazione della didattica e nella valutazione della compatibilità tra percorsi formativi diversi.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava se l'Università potesse legittimamente rifiutare il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dalla ricorrente presso altro istituto, negandole di conseguenza l'accesso in corso avanzato al Corso di Laurea in Fisioterapia. In sostanza, era in discussione l'equilibrio tra il diritto della ricorrente a veder valutate positivamente le proprie competenze acquisite e l'autonomia dell'ateneo nel definire i criteri di equivalenza didattica tra diversi percorsi formativi. La questione implicava altresì una valutazione sulla correttezza del procedimento amministrativo seguito dall'Università nella valutazione della domanda: se cioè l'ateneo aveva fornito una motivazione esaustiva e ragionevole per il diniego, oppure se il rifiuto fosse ingiustificato e violasse i diritti della ricorrente. In gioco c'era il diritto al proseguimento degli studi nei tempi e nelle modalità richieste dalla ricorrente, diritto rilevante anche ai fini della continuità della carriera universitaria e dell'inserimento nel mondo del lavoro.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa, dal tenore del dispositivo emerge che il Tribunale, nel corso del procedimento, ha rilevato il sopraggiungere di una carenza d'interesse della ricorrente a proseguire la causa. Questa circostanza indica che, tra la proposizione del ricorso nell'ottobre 2018 e la decisione finale del febbraio 2023, la situazione fattuale si è modificata, rendendo moot la questione inizialmente sottoposta al giudice. Il sopraggiunto difetto di interesse suggerisce con ragionevole certezza che la ricorrente sia stata iscritta al Corso di Laurea in Fisioterapia, verosimilmente a seguito di una riacquisizione amministrativa del diritto allo studio oppure di un accordo raggiunto con l'Università nel corso del procedimento. La sentenza riflette l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui, quando il provvedimento impugnato ha cessato di produrre effetti lesivi a causa di eventi sopravvenuti che realizzano completamente la pretesa azionata, il ricorso diviene improcedibile per carenza di interesse. Il giudice ha dunque ritenuto correttamente di non entrare nel merito della controversia, dichiarando il ricorso improcedibile piuttosto che pronunciarsi nel merito sulla legittimità del diniego originario.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rigettando così la domanda di annullamento del provvedimento universitario. Nonostante il ricorso non abbia ottenuto accoglimento nel merito, la ricorrente ha conseguito di fatto il suo scopo, potendo iscriversi al Corso di Laurea in Fisioterapia. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, distribuite equamente in considerazione dell'assenza di soccombenza nel merito e della ragionevolezza della proposizione della causa al momento del suo deposito. Il tribunale ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie. Sebbene formalmente il ricorso non sia stato accolto, la sentenza riflette una soluzione che, per i fatti, ha riconosciuto implicitamente il diritto della ricorrente all'iscrizione al corso desiderato.
Massima
Viene meno l'interesse ad impugnare un provvedimento amministrativo di diniego quando, nel corso del procedimento, l'effetto lesivo di quel provvedimento cessa a causa del realizzarsi della pretesa azionata, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento 1) del provvedimento emesso dalla Università degli Studi di Pavia, con protocollo con n. 2018 – UNPVCLE - 0033921 del 24.04.2018, notificato in pari data, recante il diniego della richiesta della Sig.ra Rossi Valentina di voler ottenere la riconversione creditizia dei titoli posseduti con l'iscrizione diretta ad anni superiori al primo del Corso di Laurea in Fisioterapia; 2) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto; nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando – previa valutazione e conversione dei crediti formativi – l'iscrizione al Corso di Laurea in Fisioterapia a.a. 2017/2018 e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto. sul ricorso numero di registro generale 1428 del 2018, proposto da Valentina Rossi, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Caliendo e Giovanni Di Caterino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede legale in Milano, Via Freguglia, 1; Università degli Studi di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Pavia; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Data per letta all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 febbraio 2023, celebrata nelle forme di cui all’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione della dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:
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