Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202302578/2023

Ricorso Per Ingiunzione - Edilizia - Recupero Contributi Versati

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda una controversia amministrativa tra la Società Immobiliare Cavour 2015 S.r.l., una società privata operante nel settore immobiliare, e il Comune di Seregno, amministrazione comunale della Lombardia. Il ricorso è stato presentato al TAR Lombardia il 2017 per contestare un provvedimento o una situazione amministrativa che aveva comportato un debito verso la società ricorrente per un importo di 33.922,87 euro. Sebbene la sentenza non specifichi esplicitamente l'oggetto della controversia, la natura delle parti e dell'importo suggerisce una questione relativa a contributi dovuti dal comune verso la società, eventualmente per cessione di diritti edificatori, pagamento di prestazioni o restituzione di somme in precedenza versate in relazione a un procedimento amministrativo. Il Comune di Seregno non si è costituito in giudizio per presentare memorie difensive, il che indica una situazione procedurale particolare dove la controparte non ha ritenuto di opporsi attivamente al ricorso nel corso del giudizio.

Il quadro normativo

La controversia si inquadra nel sistema del diritto amministrativo, disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo (cod. proc. amm.), e riguarda i rapporti tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati nella gestione di procedimenti che generano obbligazioni pecuniarie. Risultano applicabili le disposizioni relative alla cessazione della materia del contendere e alla carenza di interesse a ricorrere, principi fondamentali del processo amministrativo che garantiscono l'economia processuale e il buon funzionamento della giustizia amministrativa. In particolare, l'articolo 87 del Codice del Processo Amministrativo disciplina i casi in cui il giudice può dichiarare l'improcedibilità della causa per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente a conseguire la pronuncia richiesta. Le spese processuali, secondo le regole generali, sono di competenza del giudice il quale può decidere di compensarle tra le parti quando la situazione risulti particolarmente complessa o quando non sussista una parte chiaramente soccombente.

La questione giuridica

La questione giuridica fondamentale attiene alla rilevanza procedimentale della causa rispetto agli interessi concreti ancora presenti del ricorrente durante il corso del giudizio. Nel corso del procedimento, evidentemente, la situazione fattuale originaria si è modificata, determinando una perdita di rilevanza pratica della sentenza che il giudice avrebbe dovuto pronunciare sulla controversia. La carenza di interesse sopravvenuta rappresenta una condizione per cui il ricorrente, pur avendo inizialmente un diritto soggettivo violato o un interesse legittimo pregiudicato, ha successivamente perso la necessità concreta di ottenere una pronuncia dal giudice perché la situazione si è risolta autonomamente o è intervenuta un'altra circostanza che ha eliminato l'utilità della sentenza. Tale questione si pone frequentemente nelle controversie amministrative dove, tra la proposizione del ricorso e l'esame della causa, il Comune o altra amministrazione abbia già dato corso a una soluzione della lite, magari attraverso un pagamento diretto o un accordo bonario.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, sulla base degli scritti e della documentazione allegata al ricorso, ha valutato lo stato della causa nel momento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 18 ottobre 2023. Ha ritenuto che durante il corso del procedimento amministrativo, la materia della controversia, cioè l'oggetto specifico del contendere, aveva subito una trasformazione tale da non richiedere più una pronuncia giudiziaria. Questa conclusione evidenzia che il Tribunale ha acquisito dall'esame dei fascicoli che la questione originaria era risolta o non più rilevante rispetto agli interessi concreti della società ricorrente al momento della decisione. Il fatto che il Comune non si fosse costituito in giudizio non ha impedito al giudice di rilevare d'ufficio questa condizione di improcedibilità, poiché la carenza di interesse è una questione di carattere generale che riguarda la stessa possibilità di esercizio della giurisdizione amministrativa. La compensazione delle spese rappresenta una scelta equitativa del giudice, considerato che non sussisteva una parte chiaramente inadempiente o soccombente e che la causa si è risolta su questioni procedimentali piuttosto che sul merito della controversia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, dichiarando dunque l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente. Conseguentemente, la causa è stata definita non già sul merito ma per un vizio procedurale sopravvenuto durante il corso del giudizio, il che significa che il Tribunale non si è pronunciato sulla fondatezza della pretesa della società ricorrente relativa ai 33.922,87 euro. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, sia il contributo unificato che le altre spese sostenute, il che implica che ciascuna parte resta responsabile delle proprie spese senza diritto a rivalsa sulla controparte. La sentenza è stata resa definitiva nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 ed è immediatamente esecutiva, ordinando all'autorità amministrativa di dare esecuzione al provvedimento.

Massima

Quando nel corso del processo amministrativo viene meno l'interesse concreto della parte ricorrente a ottenere una pronuncia giurisdizionale perché la controversia è stata sopravvenutamente risolta, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità della causa per cessazione della materia del contendere e carenza di interesse.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per la condanna al pagamento
della somma di € 33.922,87, nonché degli interessi legali dalla data di debenza del saldo e le spese della presente procedura, ivi compreso il contributo unificato corrisposto;
sul ricorso numero di registro generale 2769 del 2017, proposto da Società Immobiliare Cavour 2015 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Ribolzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio del citato difensore in Milano, Via Ariosto, 30;
Comune di Seregno, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:

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