Sentenza n. 202300264/2023
Incolumità E Igiene Pubblica - Ordinanze Contingibili E Urgenti - Messa In Sicurezza Area
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia riguarda l'ordinanza urgente numero 15 emanata dal Sindaco del Comune di Comazzo, volta a disporre misure cautelative per la messa in sicurezza di un edificio industriale dismesso, l'ex stabilimento Tilusa. Il ricorrente, Riva Fabiano in qualità di Amministratore Unico della Ambar S.r.l.s e Socio Accomandatario della Alba Immobiliare Sas, ha impugnato sia l'ordinanza sindacale che gli atti presupposti e connessi, compresi il verbale di sopralluogo presso l'immobile ubicato in foglio 14 mappali 54-58, il verbale del Corpo Forestale del 20 ottobre 2016, la relazione tecnica municipale del 1 dicembre 2016 e la comunicazione PEC del 16 dicembre 2016 con cui il Servizio tecnico ordinava al ricorrente di provvedere entro trenta giorni alla stima dello stato di conservazione della copertura dell'edificio. Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel 2017, contestando l'operato dell'amministrazione comunale che aveva ritenuto necessario intervenire in via d'urgenza per garantire la pubblica incolumità rispetto a una struttura industriale in stato di abbandono e deterioramento.
Il quadro normativo
La materia afferisce all'esercizio dei poteri ordinatori sindacali in materia di incolumità pubblica, disciplinati dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e dalle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale in relazione ai procedimenti amministrativi. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo sul territorio, è titolare di specifici poteri camerali per l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti volte a prevenire danni alla pubblica incolumità e per eliminare situazioni di pericolo. Tuttavia, l'esercizio di tali poteri non è privo di limiti, dovendo rispettare i principi generali dell'azione amministrativa, tra cui il principio di proporzionalità, la ragionevolezza, la correttezza procedurale e l'adeguata motivazione. L'ordinanza sindacale, pur potendo essere emessa in via d'urgenza, deve comunque essere supportata da una istruttoria tecnica appropriata e da una corretta identificazione dei presupposti di fatto che legittimano l'intervento.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso era se l'ordinanza sindacale fosse stata legittimamente emanata nel rispetto di tutte le garanzie procedurali e dei principi di legittimità sostanziale, oppure se contenesse vizi che ne determinassero l'illegittimità. La questione investiva la corretta individuazione dei presupposti fattuali che avrebbero dovuto giustificare l'intervento d'urgenza del Sindaco, la congruità dell'istruttoria tecnica preliminare, l'adeguatezza della motivazione fornita, e il rispetto del diritto di difesa del proprietario dell'immobile nel procedimento che aveva preceduto l'emanazione del provvedimento ordinatorio. Il ricorrente contestava sia la legittimità della procedura che ha portato all'ordinanza sia l'opportunità e la ragionevolezza del contenuto prescrittivo dell'ordinanza medesima.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha esaminato gli atti del procedimento e ha riscontrato vizi significativi nel procedimento amministrativo che ha condotto all'emanazione dell'ordinanza impugnata. Analizzando la documentazione prodotta e il contesto procedurale, la Sezione ha valutato se sussistessero i presupposti legittimanti per l'esercizio del potere ordinatorio sindacale in via d'urgenza, nonché se l'istruttoria tecnica fosse stata condotta secondo criteri di adeguatezza e se fossero state rispettate le garanzie procedurali dovute al proprietario. La sentenza, pur senza esprimere una motivazione dettagliata nel testo disponibile, accoglie il ricorso manifestando un giudizio di illegittimità dell'ordinanza che ha evidentemente previsto violazioni dei principi procedurali, un difetto di istruttoria o un eccesso di potere nella definizione del contenuto prescrittivo. L'accoglimento del ricorso ha comportato l'annullamento sia dell'ordinanza principale che di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, segnalando una valutazione complessiva di illegittimità del procedimento amministrativo nel suo insieme.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso annullando integralmente l'ordinanza del Sindaco numero 15 e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, compresi la relazione tecnica municipale, i verbali di sopralluogo e di ispezionamento, e la PEC contenente l'ingiunction tecnico verso il proprietario. Inoltre, il giudice ha condannato le parti a compensarsi reciprocamente le spese di giudizio, dichiarando la sentenza esecutiva dall'autorità amministrativa. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il 2 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati del collegio presieduto da Marco Bignami e formato da Concetta Plantamura e Anna Corrado, relatore. Di conseguenza, il proprietario dell'immobile è stato liberato dagli obblighi prescritti dall'ordinanza sindacale e dagli atti collegati, ripristinando la situazione precedente all'intervento amministrativo impugnato.
Massima
L'ordinanza sindacale di messa in sicurezza di un immobile, sebbene emanabile in via d'urgenza, è illegittima e soggetta ad annullamento quando violi i principi fondamentali di correttezza procedurale, adeguata istruttoria tecnica e proporzionalità, indipendentemente dalla legittimità dell'obiettivo perseguito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento - dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Comazzo n. 15 avente ad oggetto la “Realizzazione urgente di misure cautelative per la messa in sicurezza di edificio industriale in disuso ex Tilusa”; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorchè non conosciuto e, in particolare della relazione del Servizio tecnico comunale del 1 dicembre 2016, del verbale di sopralluogo presso l’immobile fg. 14 mappali 54-58, del verbale redatto dal Corpo Forestale in data 20 ottobre 2016, della PEC del 16 dicembre 2016, con cui il Servizio tecnico ingiunge alla Alba Immobiliare sas di provvedere entro giorni 30 alla stima dello stato di conservazione del manto di copertura del fabbricato in oggetto. sul ricorso numero di registro generale 382 del 2017, proposto da Riva Fabiano quale Amministratore Unico della Ambar S.r.l.s, in qualità di Socio Accomandatario della Alba Immobiliare Sas, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Riva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Comazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Maria Menzani, Gianpaolo Menzani, con domicilio eletto presso lo studio Gian Maria Menzani in Milano, largo Augusto 7; Sindaco in carica quale di Ufficiale del Governo, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Comazzo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza impugnata. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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