Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202301873/2023
Immobile Antigienico Per Sovraffollamento - Istanza Rimozione Condizioni Di Antigienicità
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento del Comune di Carate Brianza prot. AOO.c_b729-01.15/01/2019.0001175, trasmesso a mezzo pec in data 15 gennaio 2019, con cui è stato comunicato che “in data odierna è stata inviata la proprietario dell'alloggio in oggetto una comunicazione rammentando che allo scadere del contratto di locazione, 31 luglio 2020, dovranno essere rimosse le condizioni di antigienicità legate al sovraffollamento e che di conseguenza potrà essere utilizzato da un numero congruo di inquilini come da nota ATS del 26.09.2018”, nonché di ogni atto presupposto, conseguente, connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresa la comunicazione prot. 1172 del 15 gennaio 2019 con cui il Comune “precisa che allo scadere del contrat-to di locazione del citato immobile, 31 luglio 2020, dovranno essere rimosse le condizioni di antigienicità legate al sovraffollamento dello stesso”; nonché avverso e per l'accertamento dell'illegittimità e/o l'annullamento del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Carate Brianza sulla diffida presentata dal sig. -OMISSIS- ad adottare i provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di antigienicità dell'unità immobiliare sita al piano terra della palazzina di via -OMISSIS- a Carate Brianza ove risiede il ricorrente onde determinarne la liberazione, o comunque ad adottare ogni atto necessari a eliminare le condizioni di antigienicità accertate dall'Amministrazione; nonché ad adottare la dichiarazione di alloggio inabitabile ai sensi dell'art. 3.1.13 del Regolamento Locale di Igiene o in subordine esercitare i poteri di cui all'art. 50 d.lgs. 267/2000 stante le acclarate condizioni di antigienicità; e per la condanna del Comune di Carate Brianza (MB) ad adempiere, entro il termine che codesto ecc.mo Tribunale riterrà congruo, onde ripristinare le condizioni di igienicità e abitabilità dell'immobile, anche, se del caso, mediante nomina di Commissario ad acta. sul ricorso numero di registro generale 657 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Salomoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Carate Brianza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Boifava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, -OMISSIS-, Ats Brianza, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carate Brianza; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 30 maggio 2023, tenutasi da remoto, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. L’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dal fatto che, con dichiarazione resa in prossimità della odierna udienza di trattazione si è rappresentato che “nelle more del giudizio il ricorrente sig. -OMISSIS- ha cessato di risiedere nell’abitazione da cui ha avuto origine il presente gravame e il controinteressato -OMISSIS-, che risiedeva nell’abitazione sottostante e al centro del contendere, ha definitivamente abbandonato l’immobile; - la mutata situazione di fatto, legata al fatto che né il ricorrente né colui da cui originavano le lamentate lesioni, ha reso improcedibile il ricorso stante la sopravvenuta carenza di interesse alla sua definizione”. Al Collegio non resta che prendere atto della voluntas di parte ricorrente, imponendosi, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del gravame a’ sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con condanna, tuttavia, del ricorrente al pagamento delle spese di lite, giusta la fondatezza delle gravate determinazioni e la conseguente soccombenza virtuale di esso ricorrente, atteso che, siccome già adombrato in sede interinale, anche a tenere in non cale i plurimi profili di inammissibilità pure eccepiti dalla Amministrazione civica: - non emergeva dagli atti una situazione di pericolo attuale e concreto per il ricorrente riveniente dalla qualificazione come “antigienico”, perché sovraffollato, del locale ubicato nel plesso condominiale ove egli risiede; - il pregiudizio, paventato per vero in guisa affatto generica, alla “quiete e al decoro della propria abitazione” non era direttamente correlato alla potestas amministrativa (ovvero al suo omesso esercizio) quivi censurata, involgendo al più questioni di matrice civilistica, afferenti ad una asserita intollerabilità delle immissioni promananti dall’appartamento sottostante, in quanto tali non conoscibili da questo Giudice; - il prospettato vulnus alla “salubrità dell’ambiente domestico” e, dunque, al diritto alla salute degli “stessi occupanti” dell’alloggio de quo è ictu oculi estraneo alla sfera giuridica del ricorrente, ciò che vale a deprivare in parte qua la domanda del suo indefettibile sostrato sostanziale, costituito dalla personalità dell’interesse azionato; - in ogni caso, dagli acclaramenti effettuati in loco dalla Polizia municipale e da ATS Brianza non è emersa alcuna situazione di minaccia o pericolo, attuale e concreto, alla incolumità degli abitanti dell’appartamento, tale da renderlo “inabitabile” ai sensi del regolamento di igiene e da poter astrattamente giustificare l’intervento del Comune nei sensi auspicati dal ricorrente; - il danno paventato si appalesa, al fine, in parte non personalmente afferente alla sfera del ricorrente, e in parte meramente eventuale e potenziale, oltre che afferente, per certi versi, alla sfera dei rapporti privatistici. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della fase di merito –ferme quelle già oggetto delle statuizioni interinali- che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori come per legge, a favore del Comune di Carate Brianza. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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