Sentenza n. 202503963/2025
3l – Immigrazione – Istanza Rilascio Permesso Di Soggiorno - Irricevibilità
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato dalla Questura di Milano ha visto scadere il proprio documento il 30 ottobre 2013. Dopo un lasso di tempo straordinariamente ampio, precisamente il 28 novembre 2022, cioè quasi nove anni dopo la scadenza, il ricorrente ha inoltrato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno tramite assicurata postale alla Questura di Milano, ufficio immigrazione. La Questura ha risposto emettendo un decreto di irricevibilità in data 22 gennaio 2025, respingendo la domanda come non ricevibile in quanto presentata in modo inammissibile. Il ricorrente ha allora impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione terza, con ricorso proposto nel febbraio 2025 e discusso nell'udienza pubblica del 30 ottobre 2025.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro è disciplinata dal testo unico sull'immigrazione e dalle normative amministrative procedurali, entro le quali trovano applicazione i principi di tempestività, ricevibilità delle istanze e corretta gestione dei procedimenti amministrativi. Le domande di rinnovo presuppongono, per la loro ricevibilità, il rispetto di termini temporali definiti e il mantenimento di una relazione di continuità con il permesso precedente. La questione sottesa al ricorso rientra nel controllo sulla legittimità degli atti amministrativi di rifiuto, dove il giudice amministrativo verifica se l'amministrazione ha correttamente valutato i presupposti per dichiarare irricevibile una domanda. Inoltre, trovano applicazione le norme sulla protezione dei dati personali, come evidenziato dall'oscuramento delle generalità del ricorrente.
La questione giuridica
Il punto centrale del contendere riguarda la ricevibilità di un'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno presentata in modo significativamente tardivo, a distanza di quasi nove anni dalla scadenza del permesso precedente. La questione implica una valutazione sulla natura stessa della domanda: se debba considerarsi effettivamente un rinnovo, con i presupposti procedurali che ciò comporta, oppure se il decorso temporale così considerevole ne estingua la natura di rinnovo e ne renda irricevibile la presentazione nei termini ordinari. Inoltre, emerge il conflitto tra il diritto del cittadino straniero a presentare istanze per il suo status migratorio e il dovere amministrativo di sottoporre tali istanze a criteri di ammissibilità formale e temporale che garantiscano l'ordine dei procedimenti.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel respingere il ricorso, ha implicitamente accolto la valutazione della Questura secondo cui l'istanza presentata dopo un intervallo temporale così ampio non poteva essere accolta come domanda di rinnovo. La logica sottesa alla decisione è che il rinnovo di un permesso di soggiorno presuppone una certa contiguità temporale con il permesso precedente e una presentazione della domanda entro termini ragionevoli dalla sua scadenza, caratteristiche che risultavano completamente assenti nel caso di specie. Il collegio giudicante, nel valutare la legittimità del decreto di irricevibilità, ha ritenuto che l'amministrazione avesse fondati motivi procedurali e formali per dichiarare inammissibile la domanda, considerato il decorso di circa nove anni. La sentenza, pur brevissima nella sua motivazione, conferma il principio amministrativo secondo cui la ricevibilità delle istanze non è mai una questione meramente formale, ma deve rispondere a criteri di razionalità e di compatibilità con l'ordinato svolgimento dei procedimenti pubblici.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero per l'annullamento del decreto di irricevibilità emesso dalla Questura di Milano. In conseguenza, il decreto di irricevibilità relativo all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno rimane pienamente valido e operante. Le spese processuali sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese, senza condanna ad alcun versamento reciproco. Il giudice amministrativo ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa competente.
Massima
La domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, quando presentata a distanza di molti anni dalla scadenza del permesso precedente, può essere legittimamente dichiarata irricevibile dall'amministrazione quali mancanza dei presupposti procedurali essenziali per la sua ammissione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Richard Goso, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere per l’annullamento del decreto di irricevibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro nr. -OMISSIS-, rilasciato dalla Questura di -OMISSIS--Ufficio Immigrazione, in data 01.08.2012 e scaduto in data 30.10.2013, inoltrata in data 28.11.2022, tramite assicurata postale nr. 055965398779, emesso dalla Questura di Milano-Ufficio Immigrazione, in persona del Questore pro tempore, in data 22.01.2025, notificato all’odierno ricorrente in data 23.01.2025, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 325 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia; Ministero dell’interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 il dott. Richard Goso e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale; Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dalla parte ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
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