Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTADICHIARA ESTINTO

Sentenza n. 202302566/2023

Espropriazione Per Pubblica Utilità - Risarcimento Danni

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Benedetto Lo Piccolo e Maria Di Girolamo hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Comune di Carnago in provincia di Varese per contestare una trasformazione irreversibile di un terreno di loro proprietà. I ricorrenti chiedevano l'accertamento della responsabilità civile del Comune in forza dell'articolo 2043 del codice civile e la condanna dell'ente al risarcimento del danno, quantificato nel valore di mercato del terreno ammontante a diciannove mila trecento venti euro, oltre interessi legali dal momento dell'illecito sino al saldo e rivalutazione monetaria. Il Comune di Carnago, costituitosi in giudizio, ha proposto a sua volta una domanda riconvenzionale per ottenere l'accertamento della propria proprietà sulle aree oggetto della controversia. La controversia tocca il delicato equilibrio tra diritti della proprietà privata e poteri della pubblica amministrazione nel gestire il territorio.

Il quadro normativo

La responsabilità civile degli enti pubblici è regolata dall'articolo 2043 del codice civile, che prevede il risarcimento del danno ingiustamente cagionato a terzi. Nel contesto amministrativo, tale responsabilità emerge quando la pubblica amministrazione, attraverso i suoi organi o mediante atti amministrativi, provoca una lesione patrimoniale a soggetti privati. La giurisprudenza consolidata riconosce la risarcibilità del danno anche per trasformazioni irreversibili di beni immobili causate dall'ente pubblico. Il processo amministrativo è disciplinato dal codice del processo amministrativo e contiene norme specifiche sull'estinzione dei processi qualora sopravvengano circostanze che impediscano la prosecuzione della causa.

La questione giuridica

La controversia ruotava intorno alla verifica della responsabilità civile del Comune per una trasformazione irreversibile del terreno privato e alla quantificazione del danno conseguente alla lesione del diritto proprietario. Un secondo profilo riguardava l'ammissibilità e il merito della domanda riconvenzionale avanzata dal Comune per l'accertamento della proprietà delle aree contese, posta come eccezione ai provvedimenti amministrativi che avevano inciso sul bene. La controversia coinvolgeva questioni di qualificazione giuridica del danno, di quantificazione economica della lesione patrimoniale e di bilanciamento tra la tutela della proprietà privata e i poteri esercitati dalla pubblica amministrazione nel governo del territorio comunale.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non riporti un'estesa motivazione di merito, il dispositivo rivela che il processo si è estinto nel corso del giudizio, il che accade tipicamente quando sopravviene una circostanza che impedisce la prosecuzione della causa ovvero quando le parti raggiungono un accordo. Il collegio giudicante, valutati gli atti della causa e considerate le eccezioni formulate dalle parti, ha ritenuto opportuno declarare l'estinzione del processo piuttosto che procedere all'esame delle questioni di merito. Questa scelta giurisizionale consegue al verificarsi di condizioni processuali che rendevano impossibile o inopportuno il prosieguo della controversia. La compensazione delle spese tra le parti suggerisce che il giudice ha valutato entrambi i contendenti come parte della medesima situazione processuale conclusasi per cause estranee al merito.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza del ddiciotto ottobre duemilaventitre, ha dichiarato estinto il processo. Conseguentemente, ha ordinato il compenso tra le parti delle spese e competenze processuali, evitando di addossare a una sola parte gli oneri economici della lite. Ha inoltre ordinato la trascrizione della sentenza alla Conservatoria dei registri immobiliari. La domanda riconvenzionale del Comune è rimasta priva di provvedimento di merito, assorbita dalla dichiarazione di estinzione. La sentenza è dunque esecutiva secondo le modalità ordinarie.

Massima

Quando il processo amministrativo si estingue per sopravvenuta impossibilità della sua prosecuzione, il giudice dichiara l'estinzione senza pronunciarsi sulle questioni di merito, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l’accertamento
- e la dichiarazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. del Comune di Carnago (VA) per la irreversibile trasformazione del terreno di proprietà degli attori, e per l'effetto, per la condanna del Comune al risarcimento del danno che, quantificato in misura pari al valore di mercato del terreno, ammonta ad Euro 19.320,00 oltre interessi dal dì dell'illecito al saldo e oltre rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia;
- per il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dal Comune, di accertamento della proprietà dell’ente «delle aree per cui viene accordato il risarcimento», ordinando la trascrizione della sentenza alla Conservatoria dei registri immobiliari, in quanto tardiva, inammissibile e infondata.
- per la condanna del Comune di Carnago al pagamento delle spese e competenze della presente vertenza.
sul ricorso numero di registro generale 670 del 2019, proposto da Benedetto Lo Piccolo e Maria Di Girolamo, rappresentati e difesi dall'avvocato Rita Bernasconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Maria Beatrice Zammit in Milano, Via Durini, 5;
Comune di Carnago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Micheletti e Cristian Marzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Marzia Eoli in Milano, Via Larga, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carnago;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il processo.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:

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