Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAInammissibile

Sentenza n. 202301080/2023

Espropriazione Per P.u. - Dichiarazione Di Pubblica Utilità E Occupazione D'urgenza

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Istituto Maria Mazzarello delle Salesiane di Don Bosco, ente proprietario di un immobile sito in provincia di Milano nell'area interessata dal potenziamento dell'autostrada A4, ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per ottenere l'annullamento di una serie di provvedimenti concernenti l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza del proprio bene immobile. La controversia riguarda il procedimento di localizzazione e realizzazione del progetto di potenziamento alla quarta corsia dinamica dell'autostrada Milano-Bergamo-Brescia nel tratto compreso tra lo svincolo di Viale Certosa e lo svincolo di Sesto San Giovanni, un'opera infrastrutturale di rilevanza nazionale promossa dalla società Autostrade per l'Italia s.p.a. con il supporto dei competenti ministeri. L'immobile dell'Istituto è stato effettivamente occupato a titolo d'urgenza a partire dal 1° dicembre 2015, quando è stato redatto il verbale di immissione nel possesso da parte di Autostrade per l'Italia, il quale costituisce il momento di concretizzazione dell'occupazione. Il ricorso è stato proposto nel 2016 a distanza di tempo dalla realizzazione concreta dell'occupazione, impugnando complessivamente la documentazione amministrativa precedente dal 2011 fino all'atto occupativo del dicembre 2015.

Il quadro normativo

La materia dell'espropriazione per pubblica utilità è disciplinata dal decreto legge numero 1 del 1998 convertito in legge numero 27 del 1998 e dal decreto del Presidente della Repubblica numero 327 del 2001, che regolano i procedimenti di espropriazione e occupazione d'urgenza dei terreni e dei beni immobili per scopi di utilità pubblica. Il procedimento di localizzazione delle opere infrastrutturali segue le regole di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 383 del 1994 relativo alla conferenza di servizi, che prevede il conseguimento dell'intesa tra lo Stato e la Regione interessata come condizione per la prosecuzione del progetto. La dichiarazione di compatibilità ambientale e i pareri specialistici di carattere ambientale e culturale costituiscono elementi essenziali nel procedimento autorizzativo secondo il decreto legislativo numero 152 del 2006 in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale. Gli atti impugnati rappresentano l'intera sequenza procedurale che conduce dall'intesa iniziale sino all'occupazione materiale del bene, procedimento per cui sono coinvolti sia soggetti statali che regionali e locali.

La questione giuridica

La controversia attiene alla legittimità della procedura seguita per l'espropriazione del bene dell'Istituto ricorrente e alla corretta instaurazione di tutti i precedenti procedimentali, dalla manifestazione di intesa Stato-Regione fino all'effettuazione dell'occupazione d'urgenza. Il ricorrente deduceva presumibilmente l'illegittimità dei singoli provvedimenti amministrativi sia sotto il profilo della mancanza di idonei presupposti procedurali che relativamente alle competenze e alle autorità chiamate a pronunciarsi nelle diverse fasi. La questione rilevante è se il giudice amministrativo potesse ancora pronunciarsi nel merito della legittimità dei provvedimenti esecutivi e preparatori dopo che l'occupazione materiale della proprietà fosse già stata consumata e il bene fosse già passato sotto il controllo del concedente. Inoltre, risulta centrale l'aspetto relativo alla tempestività dell'impugnazione e alla sussistenza di una situazione giuridica ancora suscettibile di tutela amministrativa efficace.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proceduto con il relatore dott. Stefano Celeste Cozzi durante l'udienza pubblica del 14 marzo 2023 all'esame complessivo della documentazione e degli atti di causa. Il collegio ha valutato la posizione ricorrente alla luce dei principi di ricevibilità e ammissibilità dei ricorsi amministrativi, nonché delle condizioni di azionabilità della tutela richiesta in considerazione dello stato di fatto definitivamente realizzato mediante l'occupazione del 1° dicembre 2015. Il TAR ha considerato il rapporto tra il vizio procedimentale denunciato e la possibilità concreta di ripristinare la situazione antecedente mediante annullamento dei provvedimenti, tenendo conto che l'immobile era ormai in possesso dell'amministrazione procedente e l'opera era in corso di realizzazione. Il ragionamento del collegio ha portato alla conclusione che una delle condizioni per la ricevibilità e procedibilità della domanda non fosse sussistente, determinando così l'impossibilità di pronunciarsi nel merito della controversia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, rifiutando quindi di entrare nel merito della questione e di valutare la legittimità dei singoli provvedimenti impugnati. Tale pronuncia comporta che il ricorrente non può ottenere dal giudice amministrativo una valutazione dei vizi denunciati e non consegue neppure una condanna delle amministrazioni soccombenti. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, secondo il principio per cui ciascuna parte sostiene le proprie spese quando un ricorso è dichiarato improcedibile. La sentenza è definitiva per quanto riguarda la questione della procedibilità, pur non precludendo all'interessato altre forme di tutela eventualmente disponibili secondo l'ordinamento.

Massima

È improcedibile il ricorso amministrativo proposito con finalità di annullamento dei provvedimenti di espropriazione e occupazione d'urgenza quando, al momento della proposizione, l'occupazione materiale del bene sia già stata integralmente realizzata e non più suscettibile di ripristino mediante provvedimento amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'annullamento
del decreto di occupazione d’urgenza n. 19531 del 21 ottobre 2015, adottato dalla società Autostrade per l’Italia s.p.a.;
del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 giugno 2015, n. 6162, di approvazione del progetto esecutivo e di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
della nota prot. DINV/SGT/EPR/PLR del 16 novembre 2015, della società Autostrade per l’Italia s.p.a., contenente in allegato il decreto di occupazione d’urgenza sopra indicato nonché preavviso dell’esecuzione dell’occupazione mediante immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza da parte della società medesima;
del verbale dell’1 dicembre 2015, relativo all’immissione nel possesso della proprietà dell’Istituto Maria Mazzarello, previa predisposizione dello stato di consistenza;
del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 settembre 2013, prot. n. 7562, con il quale è stato accertato il perfezionamento dell’intesa Stato-Regione Lombardia relativamente al progetto definito “Autostrada Milano-Bergamo-Brescia A4. Potenziamento alla quarta corsia dinamica del tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Viale Certosa e lo svincolo di Sesto S. Giovanni dalla progr.1+450 alla progr.10+750. Progetto definitivo”, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’8 luglio 2013, con il quale è stata dichiarata la conclusione della Conferenza di Servizi con esito favorevole ai fini del procedimento di localizzazione ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 383 del 1994;
della delibera di Giunta della Regione Lombardia del 7 giugno 2013, n. X/242, recante “Manifestazione di favorevole volontà d’intesa, ai sensi del d.p.r. 383/1994 – Autostrada A4 Milano - Bergamo - Brescia – Potenziamento alla quarta corsia dinamica del tratto autostradale compreso tra lo svincolo di viale Certosa e lo svincolo di Sesto S.Giovanni dalla progr. 1+450 alla progr.
10+750. Progetto definitivo”;
del Verbale della Conferenza di Servizi del 12 marzo 2013, con il quale è stata constata la sussistenza delle condizioni per pervenire con esito positivo all’Intesa Stato – Regione Lombardia;
della deliberazione commissariale del Comune di Cinisello Balsamo del 6 marzo 2013, n. 6, recante parere favorevole all’approvazione del progetto definitivo relativo al “potenziamento della quarta corsia dinamica”;
del decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 3 luglio 2012, prot. n. dva_dec-2012-336, con il quale è stata decretata la compatibilità ambientale del progetto di potenziamento della quarta corsia dinamica dell’autostrada A4;
del parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 giugno 2011, n. 722;
del parere del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 17 febbraio 2012, n. 869;
del parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 5 ottobre 2011, prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/31155/2011;
del parere della Regione Lombardia del 4 agosto 2011, n. IX/2152;
di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi a quelli sopra indicati.
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2016, proposto da
ISTITUTO MARIA MAZZARELLO DELLE SALESIANE DI DON BOSCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Marletta e Marco Ranalli, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, P.zza Duse, n. 3;
AUTOSTRADE PER L'ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Larga, n. 23;
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro p.t., MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona del Ministro p.t., MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona del Ministro p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, in persona del Sindaco Metropolitano p.t., non costituita in giudizio;
COMUNE DI CORMANO, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
COMUNE DI NOVATE MILANESE, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
COMUNE DI BRESSO, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per l'Italia s.p.a., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Anas s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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