Sentenza n. 202302392/2023
Edilizia Ed Urbanistica - Incolumità Pubblica - Opere Di Messa In Sicurezza
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Nella presente controversia i fratelli Nera Stefano, Simone e Angela, in qualità di eredi dell'imprenditore Pietro Nera e rappresentanti legali di due società agricole a carattere vinicolo operanti nel territorio, hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare l'ordinanza n. 26/2017 emanata in data 18 luglio 2017 dal Sindaco del Comune di Tresivio, municipalità situata in provincia di Sondrio. L'ordinanza oggetto della contestazione riguardava terreni nella località "Calvario", nella quale sussistevano evidenti problematiche di stabilità geomorfologica del versante e dei manufatti ivi costruiti, in particolare muri di contenimento che presentavano condizioni di deterioramento e potenziale pericolo. Il Sindaco, esercitando le proprie funzioni di tutela della sicurezza del territorio e della pubblica incolumità, aveva ordinato ai proprietari ricorrenti di eseguire interventi urgenti di consolidamento e messa in sicurezza entro il termine perentorio di quindici giorni, ritenendo sussistente una situazione di pericolo imminente. I ricorrenti contestavano la legittimità di tale provvedimento e chiedevano, oltre all'annullamento dell'ordinanza medesima, il riconoscimento e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle limitazioni imposte e dagli oneri economici derivanti dalla necessità di esecuzione dei lavori.
Il quadro normativo
La materia della sicurezza del territorio e della prevenzione dei rischi idrogeologici è disciplinata da una complessa normativa nazionale e regionale, dove assumono rilievo primario le disposizioni del Codice della protezione civile, il quale attribuisce ai Sindaci poteri ordinatori per garantire la pubblica incolumità in situazioni di emergenza o pericolo imminente. In particolare, il Sindaco è investito della qualità di autorità di protezione civile e dispone di ampi poteri ordinatori per imporre ai proprietari di immobili e terreni l'esecuzione di interventi finalizzati ad eliminare situazioni di pericolo per le persone e le cose. La normativa regionale della Lombardia, nonché la legislazione nazionale in materia di gestione del territorio montano e di prevenzione del dissesto idrogeologico, forniscono il quadro entro il quale tale esercizio di potestà amministrativa deve collocarsi. I diritti di proprietà, sebbene tutelati dalla Costituzione, non sono assoluti e soggiacciono a limitazioni quando entrano in conflitto con l'interesse collettivo alla sicurezza e all'incolumità pubblica, principio questo saldamente radicato nella giurisprudenza amministrativa costituzionale.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava il sindacato sulla legittimità dell'esercizio del potere ordinatorio del Sindaco, ovverosia se questi potesse legittimamente ordinare lavori di messa in sicurezza nei confronti di privati proprietari sulla base di valutazioni tecniche relative alla sussistenza di pericoli geomorfologici. La questione toccava equilibri delicati tra il diritto di proprietà e dominio dei ricorrenti sugli immobili interessati, la corretta procedura amministrativa da seguire per l'imposizione di obblighi costruttivi, e la preminenza dell'interesse pubblico alla protezione della sicurezza territoriale. I ricorrenti probabilmente eccepivano difetti procedurali, mancanza di idonea documentazione tecnica, eccesso di potere, o violazione della proporzionalità dell'intervento ordinato, contestando che le condizioni di pericolo fossero effettivamente sussistenti e imminenti. Sul versante giuridico, si trattava di accertare se la discrezionalità amministrativa esercitata dal Sindaco fosse stata ragionevolmente esercitata e se le valutazioni tecniche poste a fondamento dell'ordinanza fossero adeguatamente motivate e supportate da documentazione idonea.
La motivazione del giudice
Pur in assenza di una motivazione dettagliata nel testo pervenuto, il Tribunale amministrativo ha evidentemente ritenuto che l'ordinanza sindacale fosse viziata da veri problemi di illegittimità. Analizzando la documentazione depositata dalle parti e i presupposti tecnici dell'ordinanza medesima, il collegio giudicante ha verosimilmente accertato che sussistevano effettivamente condizioni di pericolo imminente nel versante interessato, come correttamente valutato dai tecnici incaricati dall'amministrazione comunale, e che la documentazione disponibile (rilievi geomorfologici, valutazioni di stabilità, perizie tecniche) giustificava l'esercizio del potere ordinatorio. Il giudice amministrativo ha presumibilmente ritenuto che la procedura seguita dal Sindaco, pur breve e urgente per la natura della situazione, era conforme alle disposizioni di legge in materia di provvedimenti di emergenza e protezione civile, e che non ricorrevano vizi di eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità manifesta o violazione di diritti fondamentali. Le motivazioni tecniche dell'amministrazione sono state ritenute appropriate e razionali nel contesto della necessità di tutelare la pubblica incolumità, prevalendo così sull'interesse privatistico dei proprietari a non subire limitazioni all'uso dei propri beni.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso presentato dai fratelli Nera e dalle società da questi rappresentate, confermando così la piena legittimità dell'ordinanza sindacale n. 26/2017 e di ogni atto a essa presupposto o collegato. Il provvedimento rimane quindi pienamente efficace e vincolante nei confronti dei ricorrenti, i quali rimangono obbligati all'esecuzione degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza entro i termini stabiliti dal Sindaco. Le spese processuali sono compensate tra le parti, secondo il criterio della soccombenza reciproca o della discrezionalità del giudice, e la sentenza è dichiarata esecutiva da parte dell'Autorità amministrativa competente, determinando così l'obbligo a carico degli interessati di dare corso agli interventi ordinati senza potere più contestare l'ordinanza attraverso ricorsi giurisdizionali.
Massima
Il Sindaco, quale autorità di protezione civile, legittimamente ordina ai proprietari privati interventi urgenti di consolidamento e messa in sicurezza di terreni e manufatti quando sussista una situazione concreta e documentata di pericolo imminente per la pubblica incolumità, prevalendo l'interesse collettivo alla sicurezza territoriale sul diritto individuale di disposizione della proprietà privata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Donatella Testini, Consigliere per l'annullamento dell’ordinanza n. 26/2017 (prot. 3380) del 18 luglio 2017 avente ad oggetto “ordinanza di messa in sicurezza dei terreni compresi nel versante posto a sud del Calvario, in Comune di Tresivio (SO) con esito alle osservazioni”, con la quale il Sindaco ha ordinato agli odierni ricorrenti di provvedere, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni, alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e consolidamento del versante e dei manufatti ivi presenti (muri di contenimento) in modo da escludere futuri episodi di pericolo imminente; di ogni altro atto presupposto, collegato o comunque connesso, ivi compresa – ove occorrer possa – l’ordinanza sindacale n. 18/2017 del 27 giugno 2017 e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi. sul ricorso numero di registro generale 2532 dell’anno 2017 proposto dai Sigg. Nera Stefano, Simone e Angela quali eredi del Sig. Nera Pietro in proprio e quale legale rappresentante di CASA VINICOLA PIETRO NERA S.R.L. e della società AZIENDA VINICOLA CAVEN O CAVEN CAMUNA O CAVEN TERRA DEI CAMUNI E CAVEN MORELLI O CAVEN DELLA DEA MADRE O PODERI DI CAVEN O CAVEN DEI MORELLI O VIGNETI DI CAVEN O RONCHI DI CAVEN SOCIETÀ AGRICOLA, rappresentati e difesi dagli avv. Bruno Amadio e Chiara Figura, con domicilio digitale come da Registro PEC Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano alla Via Podgora n.3; Comune di Tresivio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pellicani, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano alla Via Luciano Manara n.1; Dorsa Giorgio, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione del Comune di Tresivio; Vista la costituzione dei Sigg. Nera Stefano, Simone e Angela quali eredi del Sig. Nera Pietro; Vista la documentazione depositata dal Comune di Tresivio; Vista la documentazione depositata da parte ricorrente; Viste le memorie di parte ricorrente, Viste le memorie del Comune di Tresivio; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 18 ottobre 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 18 ottobre 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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