Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202300995/2023

Edilizia - Opere Abusive - Demolizione E Ripristino Dei Luoghi

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Deber S.a.s. di Aldo De Bernardi & C. ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare tre provvedimenti del Comune di Milano legati a una vicenda di edilizia abusiva o non autorizzata. La controversia ha origine da una domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente, inizialmente sottoposta a procedimento di diniego nel gennaio 2011 e successivamente rigettata con decreto di agosto 2011 che rifiutava il permesso di costruire in sanatoria. A distanza di anni, nel maggio 2016, il Comune di Milano ha comunicato un ulteriore provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi con la conseguente reiezione della domanda di condono. La società ricorrente ha impugnato questo articolato di atti amministrativi ritenendo illegittime le decisioni dell'ente locale e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, organo intervenuto nella procedura presumibilmente in ragione del vincolo culturale o paesaggistico gravante sull'immobile.

Il quadro normativo

La materia del condono edilizio e della sanatoria delle opere non autorizzate è disciplinata dal diritto amministrativo italiano, con riferimento ai provvedimenti comunali di concessione edilizia e alle procedure di condono secondo la legislazione speciale vigente in materia. Sono applicabili inoltre le norme sulla trasparenza amministrativa e del procedimento amministrativo contenute nella legge quadro numero 241 del 1990, in particolare per quanto attiene alla comunicazione di avvio del procedimento di diniego e ai diritti procedurali dei soggetti interessati. Nel caso in esame, la partecipazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici comporta l'applicazione delle norme in materia di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, secondo le quali taluni lavori in aree vincolate richiedono preventiva autorizzazione dell'organo di tutela e non possono essere oggetto di semplice condono. Il Codice del Processo Amministrativo disciplina i termini e le modalità di ricorso, nonché le cause di inammissibilità della domanda di annullamento.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia concerne la legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune di Milano ha rifiutato sia il permesso di costruire in sanatoria che il condono edilizio, e ha successivamente disposto il ripristino dello stato dei luoghi. È rilevante stabilire se la ricorrente avesse titolo a impugnare il provvedimento del 2016 dopo il precedente diniego del 2011, se il ricorso fosse tempestivo e se sussistessero i requisiti di ammissibilità della domanda secondo il diritto positivo amministrativo. La questione riguarda anche se gli atti fossero stati correttamente notificati e se la ricorrente avesse effettivamente avuto modo di esercitare pienamente i propri diritti difensivi nel procedimento amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo non ha ritenuto necessario addentrarsi nella valutazione del merito della causa, concentrandosi esclusivamente sulla ricognizione dei presupposti di ammissibilità della domanda ricorsuale. Sulla base degli elementi di fatto e delle norme procedurali applicabili, il collegio ha riscontrato la sussistenza di un'invalidità procedurale o un difetto di ammissibilità che preclude l'accesso al giudizio di merito, rendendo quindi non necessaria una pronuncia sulle pretese sostanziali della ricorrente. Tale conclusione ha indotto il giudice amministrativo a dichiarare il ricorso inammissibile, estinguendo quindi il giudizio senza entrare nel merito della controversia e delle argomentazioni difensive proposte dalla ricorrente. La Corte ha inoltre disposto la condanna della società ricorrente alle spese di lite a favore del Comune convenuto, quantificandole in duemila euro oltre agli accessori e alle spese generali.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile, determinando l'estinzione della controversia senza esame del merito. È stata altresì disposta la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Milano nella misura di duemilaeuro, oltre ai relativi accessori di legge consistenti nella misura del quindici per cento per spese generali e negli oneri riflessi. Per il resto è stata disposta la compensazione delle spese. Il provvedimento è immediatamente esecutivo in forza dell'ordine di esecuzione emanato dall'autorità amministrativa competente.

Massima

L'inammissibilità del ricorso avverso i provvedimenti in materia di condono edilizio preclude il giudizio amministrativo nel merito quando ricorrono i presupposti di inammissibilità sostanziale o procedimentale previsti dalla legge, comportando la riduzione a futilità della controvertia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Milano Ufficio Condono del 12.4.2016 ricevuto in data 12.5.2016 recante “Ripristino dello stato dei luoghi a seguito di reiezione domanda condono edilizio” (doc. 1);
- di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso:
- il provvedimento del Comune di Milano dell’11.8.2011 recante “Diniego istanza permesso di costruire in sanatoria” (doc. 2);
- la nota del Comune di Milano, Ufficio Condono, in data 25.1.2011, recante comunicazione di avvio del procedimento di diniego ai sensi degli artt. 7 e 10bis L. 241/1990 s.m.i. (doc. 3).
sul ricorso numero di registro generale 1789 del 2016, proposto da
Deber S.a.s. di Aldo De Bernardi & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Sala, Maria Sala e Silvia Rolando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Avvocati Sala in Milano, via Hoepli, 3;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento a favore del Comune di Milano delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (spese generali nella misura del 15% ed oneri riflessi, cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 3592/2023).
Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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