Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDA—Accolto
Sentenza n. 202300986/2023
Edilizia - Opere Abusive - Demolizione E Ripristino Dello Stato Dei Luoghi
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore Giovanni Zucchini, Consigliere Luca Pavia, Referendario per l'annullamento -della nota del Comune di Galbiate prot. n. 2476 dell’1 marzo 2016, inviata a mezzo pec in data 2 marzo 2016, con cui è stato trasmesso il parere legale relativo alla “rimozione di costruzioni abusive e ripristino dello stato dei luoghi in località Migliorate”, con cui l’Ente ha confermato ’assoggettamento dell’intervento di demolizione al versamento degli oneri di urbanizzazione, quantificati con la nota prot. 14080 dell’11 dicembre 2015; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ed in particolare del preavviso di diniego prot. n. 11020 del 2 ottobre 2015” e, per l’effetto, “la condanna ex art. 2033 c.c. del Comune di Galbiate alla restituzione delle somme indebitamente versate dai ricorrenti a titolo di oneri di urbanizzazione, oltre interessi dal dovuto al saldo”. sul ricorso numero di registro generale 938 del 2016, proposto da Antonio Barattieri, Anna Maria Barattieri, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Fossati, Cristina Ciarcia', con domicilio eletto presso lo studio Alberto Fossati in Milano, c.so Porta Vittoria 28; Comune di Galbiate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Campa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza del Duomo n. 20; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Galbiate; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2023 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone come in motivazione. Condanna il Comune al pagamento delle spese di causa che si liquidano in favore di parte ricorrente nella misura di 4.000 (quattromila) euro, oltre spese generali ed oneri accessori, nonchè al pagamento in favore del ricorrente di un importo pari al contributo unificato versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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