Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202300924/2023

Edilizia - Opere Abusive - Demolizione E Riduzione In Pristino - Istanza Di Autotutela

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Fabio Bertolio aveva avviato opere di ristrutturazione su un immobile situato a Lezzeno, in provincia di Como, mediante Denuncia di Inizio Attività presentata al Comune nel 2012. A fronte di queste opere, l'amministrazione comunale ha effettuato una verifica amministrativa sulla regolarità edilizia dell'intervento, secondo le procedure previste dal Codice dell'Edilizia. Il 17 maggio 2016, il Comune ha emesso un atto di chiusura del procedimento di verifica, al quale il ricorrente ha replicato con un'istanza di autotutela depositata il 1° luglio 2016 per lamentare l'illegittimità del comportamento amministrativo. Il Comune ha respinto tale istanza con comunicazione del 7 luglio 2016. Dinanzi al rifiuto, Fabio Bertolio ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia chiedendo l'annullamento di entrambi gli atti e di ogni atto presupposto e connesso alla vicenda.

Il quadro normativo

La materia edilizia e urbanistica è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, comunemente noto come Codice dell'Edilizia, che regola la conformità costruttiva delle opere edilizie alle norme di legge e ai regolamenti urbanistici municipali. In ambito regionale, la Lombardia ha emanato la Legge Regionale numero 12 del 2005, che integra e specifica le competenze amministrative in materia edilizia, precisando le procedure di verifica e i compiti degli uffici tecnici comunali nella valutazione della legittimità delle opere costruite. L'istituto della Denuncia di Inizio Attività consente ai proprietari di opere edilizie di autocertificare il rispetto delle normative, ma rimane subordinato a verifiche amministrative successive che l'ente locale può esperire per accertare l'effettiva conformità costruttiva. Il ricorso amministrativo rappresenta il rimedio processuale mediante il quale il cittadino può impugnare gli atti amministrativi ritenuti illegittimi, purché sussista in capo al ricorrente un interesse legittimo all'annullamento.

La questione giuridica

La controversia non verte tanto sulla corretta applicazione delle norme edilizie, bensì sulla permanenza in capo al ricorrente dell'interesse legittimo a perseguire in giudizio la rimozione degli atti amministrativi impugnati. La questione centrale è se, nel corso del procedimento giudiziale, fossero sopraggiunte circostanze di fatto capaci di eliminare l'utilità pratica del ricorso, rendendo ininfluente la pronuncia del giudice sull'annullamento richiesto. Tale problematica investe il tema della carenza di interesse, che costituisce una causa di improcedibilità del ricorso amministrativo, distinta dalla mancanza di fondatezza nel merito. Si tratta di una questione di natura processuale preliminare rispetto al merito della controversia.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha valutato la situazione fattuale e processuale sottesa alla causa, considerando gli sviluppi intervenuti tra la presentazione del ricorso iniziale e l'udienza di discussione dell'11 aprile 2023. Ha rilevato che, nel corso del tempo, la situazione concreta del ricorrente aveva subito modificazioni tali da eliminare l'interesse pratico alla prosecuzione della causa. Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, qualora venga meno durante il giudizio l'interesse legittimo del ricorrente, il ricorso diventa improcedibile poiché privo di effetto utile, indipendentemente dalla fondatezza delle deduzioni sul merito. Il giudice ha applicato questo principio generale al caso specifico, concludendo che benché gli atti amministrativi rimangano formalmente vigenti, la loro caducazione non avrebbe prodotto alcun beneficio pratico per il ricorrente, rendendo sterile il procedimento giudiziale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza pervenire a una decisione nel merito della controversia. Tale pronuncia implica che gli atti amministrativi impugnati restano validi e producono effetti giuridici, poiché il difetto di interesse del ricorrente impedisce al giudice di pronunciarsi sulla loro legittimità sostanziale. Le spese del giudizio sono state compensate equamente tra le parti, secondo il principio generale che quando il ricorso è dichiarato improcedibile, i costi processuali rimangono a carico di ciascuna parte. La sentenza è definitiva e non suscettibile di ulteriori impugnazioni.

Massima

L'improcedibilità del ricorso amministrativo per sopravvenuta carenza di interesse legittimo non consente al giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, anche quando gli atti impugnati rimangono formalmente vigenti, qualora sia venuta meno l'utilità pratica della loro caducazione per il ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
-dell’atto comunale prot. n. 2990 del 7 luglio 2016, ricevuto in pari data, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Lezzeno, avente ad oggetto “istanza di autotutela presentata dal sig. Bertolio Fabio in data 1/7/2016, prot. 2819…”
-di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e, comunque, connesso ai precedenti e, in particolare, dell’atto comunale prot. n. 2163 del 17 maggio 2016, ricevuto in data 18 maggio 2016 a firma del responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Lezzeno avente ad oggetto “chiusura del
procedimento inerente la verifica di regolarità edilizia ai sensi del DPR 380/2001 e della L.R. 12/2005, riguardante opere di ristrutturazione del fabbricato residenziale presso i mappali 4567, 8506, 8541, in Comune di Lezzeno, Loc. Cendraro Monte, di proprietà del sig. Bertolio Fabio
(denuncia di inizio attività P.E. n. 30/2012)- Riscontro Vostra nota del 22/04/2016 prot. 1812; (… della nota comunale prot. n. 1609 del 12 aprile 2016 … della comunicazione comunale prot n. 1451 del 4 aprile 2016 e della comunicazione comunale prot. n. 1214 del 17 marzo 2016.
sul ricorso numero di registro generale 1798 del 2016, proposto da
Fabio Bertolio, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Murgia, con domicilio eletto presso lo studio Guido Demurtas in Milano, via Aldo Lusardi, 7;
Comune di Lezzeno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Raffaella Pontiggia, Virginia Manzi, con domicilio eletto presso lo studio Claudio Linzola in Milano, via Hoepli, 3;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lezzeno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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