Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDARespinto

Sentenza n. 202300843/2023

Edilizia - Cambio D'uso - Oneri Di Urbanizzazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

I ricorrenti Stefano Verga, Alessandro Verga, Laura Verga e la Verga Selezione S.n.c., rappresentati dall'avvocato Roberto Basilico, hanno promosso ricorso al TAR Lombardia per impugnare la nota n. 41693 del 7 agosto 2015 con cui il Comune di Como comunicava loro che il rilascio del cambio d'uso di un immobile era condizionato al preventivo pagamento di un contributo di costruzione pari a 24.736,32 euro. Il Comune aveva inoltre allegato una nota di specificazione del 5 agosto 2015 nella quale dettagliava il calcolo della somma dovuta. I ricorrenti, pur avendo versato la somma richiesta il 17 settembre 2015, hanno ritenuto il comportamento dell'ente illegittimo e hanno chiesto l'annullamento della nota amministrativa, la restituzione delle somme pagate e il risarcimento dei danni. La controversia nacque dalla divergenza interpretativa sulla corretta applicazione della normativa edilizia in tema di cambi d'uso e relativi oneri economici.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, il quale regola i requisiti e gli effetti degli interventi edilizi, inclusi i cambi di destinazione d'uso. Secondo l'ordinamento nazionale, il cambio d'uso rappresenta un intervento edilizio che, a seconda delle sue caratteristiche e degli effetti sulla volumetria dell'edificio, può essere soggetto al pagamento del contributo di costruzione. Tale contributo costituisce un onere dovuto al Comune sulla base delle tariffe da esso determinate e rappresenta un corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa e per i servizi pubblici connessi. Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare la normativa secondo criteri di legalità e trasparenza, comunicando ai cittadini il calcolo dettagliato delle somme dovute quando richieste.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguardava la legittimità della pretesa del Comune di Como di subordinare il rilascio dell'autorizzazione al cambio d'uso al preventivo pagamento del contributo di costruzione. I ricorrenti contestavano che il cambio d'uso in questione determinasse gli effetti giuridici necessari per l'obbligo di pagamento secondo la normativa edilizia, oppure sostenevano difetti procedurali nella comunicazione e quantificazione della somma. La questione era inoltre complessa perché coinvolgeva l'interpretazione della nozione di intervento edilizio e la determinazione dei casi in cui il cambio d'uso integra una fattispecie gravata da oneri economici. In gioco era il diritto dei ricorrenti alla libertà di disporre dei propri beni secondo la legge e il correlativo diritto dell'amministrazione al rimborso dei costi relativi alle autorizzazioni amministrative.

La motivazione del giudice

Il TAR ha ritenuto di accogliere completamente le tesi difensive del Comune di Como, respingendo le argomentazioni dei ricorrenti. Il collegio giudicante ha valutato che la normativa edilizia applicabile al tempo dei fatti effettivamente prevedeva l'obbligo di corrispondere il contributo di costruzione in presenza del cambio d'uso realizzato dai ricorrenti, quale disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il giudice ha accertato che il Comune avesse correttamente qualificato l'intervento e calcolato il tributo secondo le procedure previste, fornendo anche una specifica nota di dettaglio delle componenti della spesa. Ha inoltre ritenuto infondate le eccezioni procedurali sollevate dai ricorrenti, considerando che il versamento successivo effettuato il 17 settembre 2015 non potesse essere considerato estorto, bensì espressione della corretta applicazione della legge. Il ragionamento del TAR si è basato sul principio per cui l'amministrazione agisce secondo le norme vigenti, vincolante per i cittadini che desiderino fruire di servizi autorizzativi comunali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso, dichiarando legittimi tanto la nota n. 41693 quanto la nota di specificazione del 5 agosto 2015 e tutti gli altri atti amministrativi connessi. In conseguenza del respingimento totale della domanda, il TAR ha condannato i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Como nella misura di euro 4.000,00, al lordo delle spese generali calcolate nella misura del quindici per cento e degli oneri riflessi. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa.

Massima

Il cambio d'uso di un immobile, quando rientra nelle fattispecie previste dalla normativa edilizia nazionale, comporta l'obbligo di pagamento del contributo di costruzione secondo le tariffe comunali, e il Comune può legittimamente subordinare il rilascio dell'autorizzazione al preventivo adempimento di tale obbligo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
I. della nota n. 41693 del 7/10 agosto 2015 con la quale l’Amministrazione ha comunicato ai ricorrenti che il rilascio del Cambio d’Uso è subordinato al pagamento del contributo di costruzione invitando contestualmente gli stessi al versamento della somma di euro 24.736,32;
II. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale con particolare riferimento dalla nota di specificazione del 5 agosto 2015 a seguito del pagamento avvenuto il 17 settembre 2015;
e la conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni provocati.
sul ricorso numero di registro generale 2563 del 2015, proposto da
Stefano Verga, Alessandro Verga, Laura Verga e Verga Selezione S.n.c. di Verga Alessandro, Laura e Stefano, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Basilico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso, Antonio Tafuri e Andrea Romoli Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dirigente del Settore Urbanistica - Edilizia Privata del Comune di Como, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda.
Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento a favore del Comune di Como delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge (spese generali nella misura del 15% ed oneri riflessi, cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 3592/2023).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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