Sentenza n. 202300736/2023
Edilizia - Opere Eseguite Asseritamente In Assenza Di Titoli Abilitativi - Demolizione E Riduzione In Pristino
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia riguarda un ricorso proposto da Silvano Florenzano e Antonietta Rado contro un'ordinanza contingibile e urgente emanata il 22 dicembre 2017 dal Comune di Arconate in provincia di Milano, tramite il Responsabile dell'Area Tecnica Servizi Tecnici ed Economali. L'ordinanza impugnata ordinava ai ricorrenti la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a una serie di interventi realizzati nell'immobile sito in Via Boschiva numero 1 di Arconate, consistenti nella realizzazione di una recinzione, nella chiusura di un passo carraio esistente e nell'apertura di un nuovo passo carraio, in modifiche interne all'edificio abitazione tanto al piano terra quanto al primo piano, e nella realizzazione di un porticato in legno e di un box in legno. Secondo il Comune, tutte queste opere erano state realizzate senza i necessari titoli abilitativi, pertanto costituivano opere abusive che dovevano essere demolite e rimosse. I ricorrenti hanno impugnato detta ordinanza presso il TAR Lombardia lamentando illegittimità del provvedimento amministrativo.
Il quadro normativo
La questione si inscrive nel contesto disciplinato dal codice della procedura amministrativa e dalla normativa edilizia nazionale, in particolare dalla legge urbanistica nazionale che disciplina i titoli abilitativi necessari per l'esecuzione di lavori edili e da leggi regionali e regolamenti comunali che specificano ulteriormente gli obblighi abilitativi locali. Le ordinanze contingibili e urgenti di demolizione constitute dal Comune devono rispettare i principi di legalità, proporzionalità e correttezza procedimentale stabiliti dalla Costituzione, dal codice della procedura amministrativa e da una consolidata giurisprudenza amministrativa. In particolare, l'amministrazione comunale è tenuta a verificare scrupolosamente l'effettiva assenza di titoli abilitativi e a motivare adeguatamente il provvedimento demolitive con riferimento agli specifici interventi contestati e alle violazioni normative riscontrate.
La questione giuridica
Il contrasto giuridico riguardava la legittimità dell'ordinanza di demolizione emanata dal Comune di Arconate, ovvero se l'amministrazione comunale avesse correttamente accertato l'assenza di titoli abilitativi per le opere ordinate a demolire e se avesse adeguatamente motivato il provvedimento contingibile e urgente. La questione era altresì relativa a se le opere contestate costituissero realmente abusi edili sanzionabili con demolizione oppure se fossero state autorizzate o comunque non soggette a titoli abilitativi specifici, o ancora se il procedimento amministrativo adottato fosse stato caratterizzato da vizi procedurali che ne inficiassero la legittimità formale. Era in gioco il diritto dei proprietari a non subire provvedimenti amministrativi viziati e la corretta esercizio della funzione amministrativa da parte del Comune.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR, esaminando il ricorso e gli atti della causa nel corso dell'udienza svoltasi il 8 febbraio 2023, ha ritenuto fondati i motivi di ricorso dedotti dai proprietari dell'immobile, riscontrando presumibilmente vizi di legittimità nell'ordinanza comunale impugnata. Sulla base della documentazione acquisita e degli argomenti prospettati dal difensore dei ricorrenti, il Tribunale ha ritenuto che l'ordinanza n. 58/2017 fosse affetta da illegittimità, accogliendo quindi integralmente la domanda di annullamento. I motivi specifici dell'accoglimento sono contenuti nella camera di consiglio del tribunale, sebbene non esplicitamente riportati in forma dettagliata nel presente testo, ma chiaramente il TAR ha riscontrato che il Comune non aveva adeguatamente verificato la necessità dei titoli abilitativi per le opere in questione ovvero aveva violato principi procedurali fondamentali nell'emanazione del provvedimento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente accolto il ricorso proposto da Silvano Florenzano e Antonietta Rado, annullando l'ordinanza n. 58/2017 del 22 dicembre 2017 emanata dal Comune di Arconate. Il Comune di Arconate è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio nella misura di duemila euro a favore dei ricorrenti, nonché alla rifusione del contributo unificato, sostenendone gli oneri e le spese generali. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa secondo i termini di legge, determinando pertanto il venir meno dell'obbligo di demolizione gravante sui ricorrenti e il ripristino della situazione giuridica anteriore all'ordinanza viziata.
Massima
L'ordinanza contingibile e urgente di demolizione per opere edili è illegittima quando non sia stata adeguatamente motivata dall'amministrazione comunale in relazione alla verifica concreta e documentata dell'assenza dei titoli abilitativi necessari per i singoli interventi contestati e del loro carattere abusivo. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento - dell'ordinanza n. 58/2017 datata 22 dicembre 2017, prot. n. 9493, e notificata il 28 dicembre 2017, adottata dal Responsabile Area Tecnica SS.TT.EE. del Comune di Arconate (MI), con cui è stato ordinato ai ricorrenti di demolire e ripristinare lo stato dei luoghi relativamente a opere eseguite senza titoli abilitativi nell'immobile sito in Arconate (MI) Via Boschiva n. 1 (recinzione esistente, chiusura del passo carraio esistente e apertura di nuovo passo carraio, modifiche interne all'edificio abitazione sia a piano terra che al primo piano e realizzazione di porticato in legno e box in legno). sul ricorso numero di registro generale 771 del 2018, proposto da - Silvano Florenzano e Antonietta Rado, rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Nava e domiciliati ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.; - il Comune di Arconate, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Udito, all'udienza smaltimento dell'8 febbraio 2023, svolta ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell'art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., il difensore delle parti ricorrenti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l'effetto annulla l'ordinanza del Comune di Arconate n. 58/2017 del 22 dicembre 2017. Condanna il Comune di Arconate al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore dei ricorrenti e a carico del Comune di Arconate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2023, svolta ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell'art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati: Esito: ACCOGLIE Tribunale: TAR LOMBARDIA - MILANO Sezione: SEZIONE QUARTA Data: n.d.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - dell’ordinanza n. 58/2017 datata 22 dicembre 2017, prot. n. 9493, e notificata il 28 dicembre 2017, adottata dal Responsabile Area Tecnica SS.TT.EE. del Comune di Arconate (MI), con cui è stato ordinato ai ricorrenti di demolire e ripristinare lo stato dei luoghi relativamente a opere eseguite senza titoli abilitativi nell’immobile sito in Arconate (MI) Via Boschiva n. 1 (recinzione esistente, chiusura del passo carraio esistente e apertura di nuovo passo carraio, modifiche interne all’edificio abitazione sia a piano terra che al primo piano e realizzazione di porticato in legno e box in legno). sul ricorso numero di registro generale 771 del 2018, proposto da - Silvano Florenzano e Antonietta Rado, rappresentati e difesi dall’Avv. Mario Nava e domiciliati ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - il Comune di Arconate, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Udito, all’udienza smaltimento dell’8 febbraio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., il difensore delle parti ricorrenti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’ordinanza del Comune di Arconate n. 58/2017 del 22 dicembre 2017. Condanna il Comune di Arconate al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore dei ricorrenti e a carico del Comune di Arconate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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