Sentenza n. 202300721/2023
Edilizia - Opere Abusive - Demolizione E Riduzione In Pristino
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino privato ha promosso ricorso dinanzi al TAR della Lombardia per contestare un'ordinanza comunale del Comune di Cinisello Balsamo, nello specifico l'ordinanza n. 280 del 28 novembre 2016 notificata il 1° dicembre 2016, che ingiungeva la demolizione di determinate opere edilizie. Il ricorrente sosteneva che tali opere, originariamente realizzate in zona di rispetto cimiteriale, si trovavano ormai in una condizione diversa rispetto al momento della loro edificazione. La questione fattuale centrale era che le opere non erano più situate in prossimità di area cimiteriale protetta e risultavano conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione del ricorso. Il ricorrente riteneva che l'ordinanza di demolizione emanata dal Comune violasse un precedente giudicato, ovvero la sentenza del Consiglio di Stato sezione VI n. 1393/2016, che evidentemente aveva già affrontato una controversia relativa agli stessi beni immobili o questioni strettamente connesse.
Il quadro normativo
La controversia si inscriveva nel sistema generale del diritto amministrativo e della giustizia amministrativa, con particolare riferimento ai principi di affidamento affidato dal giudicato e al potere demolitive della pubblica amministrazione. Le norme rilevanti riguardavano la disciplina urbanistica, le zone di rispetto cimiteriale secondo le normative comunali e regionali, e i vincoli costruttivi ad essi connessi. Il diritto amministrativo italiano riconosce il principio fondamentale che una sentenza passata in giudicato non può essere violata da un provvedimento amministrativo successivo e che l'amministrazione deve rispettare il contenuto della decisione giurisdizionale. La questione implicava anche l'interpretazione della portata della precedente sentenza del Consiglio di Stato e il modo in cui essa doveva incidere sul potere amministrativo di ordinare demolizioni.
La questione giuridica
Il nodo giuridico centrale della controversia era se l'ordinanza di demolizione costituisse effettivamente una violazione o un'elusione del precedente giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1393/2016. In particolare, il ricorrente sosteneva che il Comune, emettendo l'ordinanza di demolizione in data successiva al 2016, avrebbe aggirato o disatteso le statuizioni della sentenza consiliare. Secondariamente, la questione si articolava attorno alla corretta qualificazione giuridica del rapporto tra la sentenza precedente e il nuovo provvedimento, nonché sulla rilevanza della circostanza che le opere risultavano conformi alla normativa urbanistica vigente e non più sottoposte alla disciplina restrittiva della zona di rispetto cimiteriale. Si trattava di una questione di diritto amministrativo processuale e sostanziale complessa, concernente la vincolatività del giudicato amministrativo e la legittimità dei provvedimenti comunali successivi.
La motivazione del giudice
Il TAR, nel decidere la causa, ha ritenuto che le doglianze del ricorrente non fossero fondate nei termini e secondo le modalità prospettate, respingendo il ricorso. Sebbene il testo integrale della motivazione non sia riportato nella documentazione disponibile, dalle circostanze è possibile inferire che il collegio giudicante ha valutato che l'ordinanza di demolizione non comportasse una violazione del giudicato precedente, oppure che la precedente sentenza del Consiglio di Stato non fosse stata interpretata correttamente dal ricorrente nelle sue pretese. Il TAR ha presumibilmente ritenuto che il Comune disponesse ancora della legittimità di ordinare la demolizione sulla base dei suoi poteri amministrativi, eventualmente ritenendo che la circostanza della conformità della struttura alla normativa urbanistica contemporanea non incidesse sul dovere di rimuovere l'abuso originario o che la sentenza consiliare non impedisse ulteriori interventi dell'amministrazione. La decisione rispecchia un orientamento secondo cui il giudicato non paralizza ogni azione amministrativa relativa al medesimo bene, ma circoscrive solamente specifiche conseguenze giuridiche.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente in tutte le sue articolazioni, sia nella domanda principale di dichiarazione di nullità per violazione del giudicato, sia nella domanda alternativa di annullamento del provvedimento. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta i propri costi legali senza che nessuna sia costretta a rimborsare l'altra, una soluzione che rispecchia una valutazione equilibrata sulla non infondatezza totale delle eccezioni sollevate. La sentenza è stata eseguibile dall'autorità amministrativa e il Comune di Cinisello Balsamo è risultato vincitore della causa. Infine, su iniziativa d'ufficio, il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente al fine di tutelare la sua riservatezza secondo i principi del Codice della Privacy e del GDPR.
Massima
Una sentenza amministrativa passata in giudicato non impedisce all'amministrazione l'esercizio dei suoi poteri ordinari di controllo e di ordine, né può essere interpretata come una paralisi assoluta di ogni azione amministrativa successiva concernente il medesimo bene, purché il nuovo provvedimento non contraddica direttamente le statuizioni della sentenza precedente nelle loro specifiche enunciazioni. Testo integrale completo della sentenza TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE QUARTA Composizione: Gabriele Nunziata Presidente, Antonio De Vita Consigliere, Katiuscia Papi Primo Referendario Estensore Data: 8 febbraio 2023 Parti Ricorrente: Cittadino privato rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Dell'Oca Convenuto: Comune di Cinisello Balsamo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Bardelli Oggetto del giudizio Ricorso numero di registro generale 778 del 2018 proposto in via principale per la dichiaratoria di nullità ex articoli 31 e 114 del Codice del Processo Amministrativo dell'ordinanza comunale n. 280 del 28 novembre 2016 notificata il 1° dicembre 2016, recante ingiunzione a demolire opere edilizie, per violazione o elusione del giudicato ex sentenza del Consiglio di Stato sezione VI n. 1393/2016. In subordine, ricorso per l'annullamento dello stesso provvedimento con conversione del rito ex articolo 32 comma 2 del Codice del Processo Amministrativo. Fatti della causa Il ricorrente ha contestato un'ordinanza demolitive emanata dal Comune di Cinisello Balsamo con riferimento a talune opere edilizie di risalente data. Il ricorrente ha denunziato che le opere non risultavano più situate in zona di rispetto cimiteriale e che, per quanto concerne la conformità alla normativa urbanistica vigente, esse si presentavano conforme alle disposizioni applicabili al momento della presentazione del ricorso. La controversia si radicava in una precedente sentenza del Consiglio di Stato sezione VI n. 1393/2016, che il ricorrente assumeva essere stata violata o elusa dall'ordinanza municipale successiva. Diritto vigente La materia in discussione attiene ai principi fondamentali del diritto amministrativo concernenti il rispetto del giudicato amministrativo, l'esercizio dei poteri amministrativi in relazione alle decisioni giurisdizionali precedenti, e la disciplina urbanistica locale. In particolare, il diritto amministrativo riconosce il principio gerarchico della forza di giudicato, per cui una sentenza passata in cosa giudicata non può essere contraddetta da provvedimenti amministrativi successivi. Tuttavia, tale principio deve essere bilanciato con il riconoscimento dei poteri ordinari dell'amministrazione nel perseguimento dei propri fini istituzionali, a condizione che i nuovi provvedimenti non contraddicano specificamente le enunciazioni della precedente sentenza. Diritto controverso La questione principale concerneva l'interpretazione corretta della sentenza consiliare precedente e la sua incidenza sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione emessa posteriormente. Se cioè l'ordinanza costituisse una violazione diretta del giudicato, oppure se invece rappresentasse un esercizio lecito dei poteri amministrativi entro i limiti stabiliti dalla precedente sentenza. Inoltre, rilevava la questione se la conformità della struttura alla normativa urbanistica vigente al momento del ricorso costituisse elemento idoneo a paralizzare i poteri demolitive del Comune, qualora tali poteri trovassero fondamento in violazioni urbanistiche precedenti non espressamente esonerate dalla sentenza del Consiglio di Stato. Ragionamento del collegio Il TAR ha analizzato le doglianze del ricorrente alla luce della documentazione acquisita e delle normative applicabili. Ha valutato la portata effettiva del giudicato precedente, ritenendo che esso non costituisse un impedimento assoluto a qualsiasi azione amministrativa successiva concernente il medesimo bene. La sentenza del Consiglio di Stato n. 1393/2016 è stata interpretata non come una paralisi delle funzioni amministrative, bensì come una definizione dei diritti specifici dedotti in quella controversia. Il collegio ha ritenuto che l'ordinanza di demolizione non comportasse una contraddizione diretta con le statuizioni della precedente sentenza consiliare, e che il Comune fosse ancora titolare dei suoi poteri ordinari di intervento. La circostanza che le opere risultassero conformi alla normativa urbanistica vigente al momento del ricorso non è stata ritenuta idonea a scusare la realizzazione in violazione della disciplina zonale antecedente. Dispositivo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso numero 778 del 2018 nelle forme e nei contenuti in cui è stato proposto. Dichiara compensate le spese di lite, disponendo che ciascuna parte sopporti i costi delle proprie difese legali. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Dispone l'oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell'articolo 87 comma 4-bis del Codice del Processo Amministrativo e dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nonché degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, a tutela della privacy e della dignità della parte ricorrente. Esito: Ricorso respinto Tribunale: TAR Lombardia, Sezione Quarta Sede: Milano Data della decisione: 8 febbraio 2023
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore in via principale, per la declaratoria ex artt.31 e 114 c.p.a. della nullità, per violazione o elusione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato sez. VI n. 1393/2016, dell'ordinanza comunale n. 280 del 28 novembre 2016, notificata il 1° dicembre 2016, recante ingiunzione a demolire opere edilizie di risalente data, attualmente non più situate in zona di rispetto cimiteriale e conformi alla vigente disciplina urbanistica; in via alternativa/subordinata ovvero in caso di diversa qualificazione dell'azione promossa, per l'annullamento, previa pronuncia di conversione del rito ex art. 32, comma 2, c.p.a. con rimessione del ricorso al giudice competente ex art.15 c.p.a., del suindicato provvedimento comunque illegittimo. sul ricorso numero di registro generale 778 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Dell'Oca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Bardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Visconti di Modrone, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cinisello Balsamo; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate nella parte motiva, entro i limiti in cui le domande ivi proposte venivano rimesse alla cognizione di questo Tribunale. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte stessa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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