Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDA—Inammissibile
Sentenza n. 202300345/2023
Edilizia - Opere Abusive - Demolizione E Riduzione In Pristino
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento: - dell’ordinanza n. 3 del 31.01.2018, prot. n. 1654 dell’Ufficio tecnico, di ripristino dei luoghi, notificata al ricorrente in data 13.2.2018, contenente l’ordine al ricorrente di provvedere entro 90 gg. a decorrere dalla data di notifica, al ripristino dello stato dei luoghi, con la rimozione delle opere abusive; - del verbale di sopralluogo dell’Ufficio tecnico comunale e della Polizia locale prot. 1597 in data 30.1.2018, “mai notificato ovvero reso noto al ricorrente”; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, correlato, connesso e conseguente a quelli di cui sopra, “ancorché non comunicato e allo stato non conosciuto dal ricorrente, compresi eventuali provvedimenti di esecuzione degli atti impugnati”. sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Mezzena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Laura Wanda Mezzena in Milano, via Lamarmora, n. 33; Comune di Cambiago, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Francesco Caliandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cambiago; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Comune di Cambiago, liquidandole complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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