Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDAAccolto

Sentenza n. 202303136/2023

Edilizia - Opere Abusive - Demolizione E Riduzione In Pristino

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Andrea Iro Tralli ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando un'ordinanza emessa dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Milano in data 17 giugno 2016, protocollata con numero PG 322577/2016. La controversia affonda le radici in una questione relativa a provvedimenti edilizi, ambito in cui lo Sportello Unico rappresenta l'organo comunale deputato all'esercizio della semplificazione amministrativa per il rilascio di autorizzazioni, permessi e certificazioni in materia di edilizia e urbanistica. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento amministrativo, ritendo che l'ordinanza contenesse vizi procedurali, di merito o di eccesso di potere che ne impedissero la permanenza nell'ordinamento giuridico. Il ricorso è stato proposto nel 2016 e la sentenza è stata pronunciata il 15 dicembre 2023, a distanza di circa sette anni, testimoniando i lunghi tempi dei contenzioso amministrativo nel settore edile e urbanistico.

Il quadro normativo

La controversia rientra nel complesso sistema normativo relativo all'edilizia, disciplinato dal Testo Unico sull'edilizia di cui al decreto legislativo numero 380 del 2001, e dalle disposizioni urbanistiche contenute nelle legislazioni regionali e negli strumenti pianificatori comunali. Lo Sportello Unico per l'Edilizia opera sulla base dei princìpi di efficienza amministrativa e di semplificazione dei procedimenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale e dalla legge sul procedimento amministrativo. I vizi che possono inficiare un'ordinanza dello Sportello Unico comprendono tanto i vizi procedurali, quali la mancanza o l'irregolarità nella costituzione della conferenza di servizi, quanto i vizi di merito quali l'applicazione errata delle norme tecniche di edificazione o l'omesso esame di documenti essenziali presentati dal richiedente.

La questione giuridica

Il ricorrente ha sollevato questioni circa la legittimità dell'ordinanza emanata dallo Sportello Unico per l'Edilizia, questioni che il giudice amministrativo ha ritenuto fondate e meritevoli di accoglimento. Sebbene il testo della sentenza non esponga in dettaglio le argomentazioni specifiche, dall'accoglimento del ricorso e dall'annullamento integrale del provvedimento si desume che il Comune di Milano avesse compiuto errori significativi nella valutazione della domanda edilizia, nella applicazione della normativa, oppure nel procedimento di adozione dell'ordinanza. La questione verteva dunque sulla verifica della conformità dell'ordinanza ai parametri di legittimità amministrativa richiesti dall'ordinamento, in conformità ai quali ogni provvedimento della pubblica amministrazione deve essere emanato.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal Presidente e Estensore Ugo Di Benedetto, dal Consigliere Alberto Di Mario e dal Referendario Luca Pavia, ha condotto l'esame della controversia nella seduta straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 15 dicembre 2023. Sulla base degli atti depositati dalle parti e delle allegazioni contenute nel ricorso, il tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato presentasse vizi tali da determinarne l'illegittimità e l'annullabilità. Sebbene la motivazione estesa non sia riportata nel testo della sentenza, cosa che non è insolita in alcuni provvedimenti amministrativi, il giudice ha accolto pienamente le doglianze del ricorrente e ha riconosciuto la fondatezza dei vizi dedotti. Il tribunale ha inoltre disposto che le spese del giudizio fossero compensate, il che significa che ciascuna parte avrebbe dovuto sopportare le proprie spese, sottolineando un'equa ripartizione dei costi processuali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto interamente il ricorso proposto da Andrea Iro Tralli e ha annullato l'ordinanza dello Sportello Unico per l'Edilizia PG 322577/2016 del 17 giugno 2016, insieme a tutti gli atti comunque connessi, pregressi e consequenziali che da essa derivavano. Questa pronuncia comporta il ripristino della situazione giuridica preesistente all'emissione dell'ordinanza viziata, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di provvedere eventualmente a una nuova pronuncia corretta dal punto di vista della legittimità. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa competente, secondo quanto previsto dalla normativa sul procedimento amministrativo.

Massima

L'ordinanza dello Sportello Unico per l'Edilizia affetta da illegittimità procedimentale o di merito deve essere annullata dal giudice amministrativo con efficacia retroattiva, ripristinando la situazione giuridica preesistente e consentendo all'amministrazione di rinnovare il procedimento secondo le corrette modalità imposte dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente, Estensore
Alberto Di Mario,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
dell'ordinanza dello Sportello Unico per l'Edilizia PG 322577/2016 del 17/06/2016, nonché di tutti gli atti comunque connessi, pregressi e consequenziali;
sul ricorso numero di registro generale 2396 del 2016, proposto da
Andrea Iro Tralli, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Maria Sessa, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria dell'Unione, 1;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini, domiciliataria ex lege in Milano, via della Guastalla, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il dott. Ugo Di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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